AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2006.53
Data decisione, Autorità:
10.04.2007, TCA
Titolo:
Cessazione attività dipendente presso ex datore di lavoro (impresa di costruzioni) per avvio attività indipendente (Direzione lavori - allestimento di preventivi nell'edilizia). Cliente prioritario l'ex datore di lavoro. Per le modalità concrete della collaborazione attività dipendente.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.53
GC
Lugano
10 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice
delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
novembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 luglio
2006 RI 1, tecnico edile già collaboratore dipendente dell’Impresa di
costruzioni __________ di __________ per oltre un decennio sino al 30 giugno
2006, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente a
partire dal 1 luglio 2006. Con decisione del 20 ottobre 2006 l’amministrazione,
a seguito del preavviso negativo del 2 agosto 2006 della __________ di __________,
ha respinto la richiesta, ritenendo il signor RI 1 in difetto dei requisiti
necessari, in particolare di non disporre di un locale equipaggiato per gli usi
del ramo, di non acquistare materiale a proprie spese, di non avere incarichi
diretti, di non utilizzare mezzi d’esercizio importanti di sua proprietà o in
affitto, nonché di non sopportare direttamente un proprio rischio economico.
Il 29 ottobre
2006 l’interessato si è opposto alla decisione rilevando di avere, seppur nella
propria abitazione, un ufficio attrezzato di tutto il necessario per la sua
attività, di acquistare il materiale a proprie spese, di sopportare
personalmente il rischio economico, di fatturare direttamente al cliente che
richiede le sue prestazioni, nonché di essersi iscritto in data 29 settembre
2006 al Registro di commercio quale ditta individuale.
B. Con
decisione su opposizione del 10 novembre 2006 l’amministrazione ha confermato
la sua presa di posizione affermando che le caratteristiche di un’attività
dipendente sono predominanti rispetto a quelle di un’attività indipendente.
Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto con ricorso del
23 novembre 2006, contestando la qualifica dell’attività svolta (doc. I). La
Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III, risposta del 15 dicembre 2006).
C. Pendente
causa il TCA ha rivolto alcune domande - delle quali si dirà in seguito ove
necessario - alla __________, già datrice di lavoro del signor RI 1 e con la
quale dichiara oggi di collaborare esclusivamente come indipendente (doc. VIII
e X), nonché agli studi __________, __________ e __________ (docc. XV - XXI).
Le parti hanno potuto esprimersi in merito alle risposte.
in
diritto
in
ordine
- La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.In materia di affiliazione ad una Cassa AVS il Tribunale Federale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257),
ha modificato la sua giurisprudenza. Secondo la prassi precedente questo
giudizio le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di
lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato
cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale
impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere
contestato solo in occasione della prima decisione di tassazione con una serie
di difficoltà che la sentenza 3 maggio 2006 citata pone in evidenza. Con la
nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione
d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente
cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato
possa aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso
all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte
federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):
"
Gemäss Art. 49
ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen,
die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden
ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer
Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuchstellende Person ein
schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein
rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem
keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und
welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann …
Bei Verfügungen
über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein
Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der
Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann
zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit
ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als
Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die
Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten
Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der
Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer
Verhältnisse neuartig ist …
Diese
Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG
Gültigkeit …
Eine
Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue
Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten
äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung
trägt …
Versicherte haben keinen
Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die
Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche
oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung
über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts,
dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon
betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges
Einsprache- und Beschwerderecht haben Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder
abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder
zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des
Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an
einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen
Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer
versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im
Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten
ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse
des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut
innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten
Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr
oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber
entschieden wird.
… Es kann offen
bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse
an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen
vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und
Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen
Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein
Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf
die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich
verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein
entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur
im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner
Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige
Ausgleichskasse (Art. 64
AHVG und Art.
117 ff. AHVV)
bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die
versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer
Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine
Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der
Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S.
574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des
angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die
zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers"
verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden
Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der
Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar
2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK
1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer
versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im
Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen
beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2
ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder
den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu
eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren])."
Come
indicato dal TFA le decisioni relative all’affiliazione di un
assicurato devono di principio pure essere notificate, nella misura in cui sono
noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi
della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1,
2.4.2 e 2.5).
Nel caso
in specie il rifiuto di affiliazione come indipendente é stato emesso in data
20 ottobre 2006 (doc. 3) – successivamente alla nuova giurisprudenza federale -
con decisione formale soggetta ad opposizione, conformemente alla nuova prassi.
Il gravame appare quindi ricevibile.
nel
merito
-
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, nei suoi rapporti con
la __________, lo Studio __________, lo Studio __________ e lo Studio __________
in qualità di consulente tecnico vada qualificato quale dipendente oppure quale
indipendente.
-
A norma
dell'art. 4 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività
lucrativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima frase LAVS prevede
che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. Giusta l’art. 9
cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d’altri. Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro
dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’
considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12
LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un
reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente
può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un
lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una
delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03,
STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque,
da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti
possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare
alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il
compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA
del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16
dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,
pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
- Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b più ambigua la sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re F.). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando
l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente
dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato
nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra
attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique
VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza
di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,
come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.
176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella
dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126
consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel
fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli
si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;
Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la
jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice,
d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de
l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une
harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les
cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
- Il TFA ha
pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura
dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come
salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per
ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
- Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia
domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.
2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei
salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4
ad art. 12 LAVS).
- Nel caso
in specie, a causa dell'evoluzione giurisprudenziale descritta in ordine (cfr.
consid. 2), secondo cui anche in materia di affiliazione la Cassa deve emettere
una decisione formale contro cui l'assicurato può inoltrare opposizione e poi
eventualmente ricorso, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve
valutare la condizione lavorativa del ricorrente quando questa si trova ancora
in uno stadio embrionale. In effetti il ricorrente ha postulato la sua
iscrizione quale indipendente appena 3 giorni dopo la cessazione della sua
collaborazione in qualità di dipendente con __________, il ricorso a questo
Tribunale data 23 novembre 2006. Gli elementi a disposizione del giudice
cantonale sono pertanto ridotti poiché l’attività del ricorrente si trova
all’inizio, potrebbe svilupparsi ulteriormente, col passare del tempo, ed è
pure soggetta a possibili cambiamenti.
Nel caso
questi mutamenti si verificassero e consistano in elementi tali da modificare
la natura dell'attività lavorativa del ricorrente nei confronti delle persone
da lui indicate, o se sorgessero ulteriori collaborazioni con terzi la cui
qualifica dovesse essere in contrasto con la decisione del Tribunale
all’amministrazione ed all’assicurato deve essere riservata la possibilità di
postulare una revisione del giudizio (art. 61 litt. i LPGA).
In
concreto l'assicurato, consulente tecnico, richiede di essere affiliato quale
indipendente a partire dal 1. luglio 2006, ritenuta la sua iscrizione a
Registro di commercio quale ditta individuale e in considerazione degli accordi
stipulati con la __________, lo Studio __________, lo Studio __________ e lo
Studio __________, che non prevedono alcun divieto di concorrenza e lasciano libertà
alle parti di accettare o meno, di volta in volta, i singoli incarichi. La
Cassa ritiene invece che per i lavori svolti a favore delle citate società, il ricorrente
debba essere considerato dipendente.
Pendente
causa il TCA ha interpellato la __________, già datrice di lavoro del
ricorrente, che ha rilevato come “le prestazioni del signor RI 1 consistono
nella consulenza tecnica per quanto attiene ai capitolati d'offerta che ci
pervengono, la direzione ai lavori nei cantieri a lui assegnati nell'ambito del
suo mandato, l'allestimento della liquidazione e la fatturazione al committente.”
(doc. X). L’interessato “gestisce autonomamente i tempi di lavoro e non
sottostà a nessuna direttiva per quanto concerne orari e pianificazione del
lavoro stesso. Il signor RI 1 ha un ufficio presso la sua abitazione a __________,
per cui non ha più una postazione di lavoro presso i nostri uffici.”
L’insorgente “emette delle fatture mensili sulla base delle ore effettuate e
delle trasferte con la sua auto privata” e “non usufruisce di nessuno
spazio nei nostri uffici o fa eseguire lavori di tipo amministrativo alle
nostre segretarie.” Il ricorrente “é stato alle nostre dipendenze dal 1°
marzo 1996 al 30 giugno 2006. Ha inoltrato dimissioni spontanee per gestire in
modo autonomo il suo tempo e ridurre i ritmi di lavoro.” L'azienda conferma
inoltre di aver ricevuto, il 20 ottobre 2006, copia della decisione di
negazione dell'affiliazione quale indipendente e di aver conseguentemente
informato la propria Cassa Compensazione SSIC della decisione producendo nel
contempo l'iscrizione a Registro di commercio del signor RI 1 quale ditta
individuale. A richiesta di questo Tribunale di voler prendere posizione in
merito alla decisione della Cassa di Compensazione, la __________ ha osservato “siamo
oltremodo meravigliati della decisione di negare al signor RI 1 la possibilità
di gestire la sua attività come indipendente.”
Il TCA ha rivolto domande analoghe anche agli altri Studi indicati
dal signor RI 1 e per i quali egli ha indicato una collaborazione (XV -XXI).
In particolare lo Studio __________
ha risposto di non aver ricevuto alcuna decisione di affiliazione inerente il
signor RI 1 e che "il signor RI 1 collabora occasionalmente, da
quest'anno" e più precisamente che "in due casi ha eseguito
per noi un preventivo per la parte edile di un risanamento di impianto
riscaldamento", per i cui lavori non ha ricevuto nessun tipo di
direttiva, che "trattandosi di lavori in corso e di modesta entità, non
abbiamo ancora ricevuto fatture", ma che comunque "il signor RI
1 fatturerà le sue prestazioni per un importo concordato a fine mandato".
A precisa domanda l'interessato ha inoltre così risposto:"noi non
mettiamo a disposizione del signor RI 1 nessun mezzo nè locale. Il signor RI 1
viene da noi reperito al suo domicilio a __________ ". Lo studio __________
ha infine dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali investimenti
effettuati dal ricorrente, né se lo stesso abbia altri clienti. Inoltre il
signor RI 1 non tratta direttamente con i clienti dello studio e non ha ancora
emesso fatture nei confronti dello studio stesso (doc. XVII).
Neppure allo Studio __________
é pervenuta alcuna decisione da parte della Cassa di compensazione. In merito
all'attività svolta dal signor RI 1 in suo favore, il signor __________ ha
affermato che "il signor RI 1 si é presentato presso il mio ufficio
proponendosi per una collaborazione secondo le mie necessità. Il signor RI 1 é
stato da me contattato solo in un'occasione, per fare le misurazioni necessarie
all'allestimento di una liquidazione. Per questo lavoro il signor RI 1 ha
ricevuto da me indicazioni sull'ubicazione del luogo di lavoro. Per i tempi e i
modi di lavoro, il signor RI 1 ha avuto tutta la libertà di decidere in modo
indipendente". A precisa domanda sulle modalità di fatturazione e
remunerazione del signor RI 1 (con carta intestata, direttamente ai clienti
etc.) lo studio si é limitato a dire di aver "ricevuto un'unica fattura
per le sue prestazioni" e che "é stato pagato sulla base delle
ore lavorate". In merito all'espletamento delle funzioni del signor RI
1, lo studio __________ ha dichiarato che il tecnico lavora presso il proprio
ufficio di __________, senza utilizzare macchinari o strumenti di proprietà
dello Studio, senza aver fatto investimenti e senza trattare direttamente coi
clienti.
Lo Studio
di architettura __________, al quale non é pervenuta alcuna decisione di
affiliazione da parte della Cassa di compensazione, ha dichiarato di non aver
mai chiesto al signor RI 1 di lavorare alle sue dipendenze e di aver infatti
collaborato col medesimo in un'unica occasione, in particolare "per la
stesura di alcuni preventivi per dei lavori di riattazione". Per tali
lavori "oltre alla descrizione dei lavori per cui dovevano essere
calcolati dei preventivi, l'unica indicazione fornita concerneva il termine
entro il quale il preventivo stesso avrebbe dovuto essere pronto. Per quanto
riguarda il luogo di lavoro, l'orario e la pianificazione interna, il sig. RI 1
ha organizzato liberamente il suo lavoro." Il ricorrente ha inoltre
"svolto il lavoro nel suo ufficio a __________. Ha usato strumenti e
materiali propri". Per quanto concerne il rapporto con i clienti,
terzi committenti, "Il signor RI 1 ha fatturato il suo lavoro
direttamente" all'ufficio dell'arch. __________ ed ha trattato unicamente
col medesimo, senza aver alcun contatto con i clienti. A precisa domanda in merito
al tipo di remunerazione concordata fra le parti, l'arch. __________ ha così
risposto: "avevo discusso col sig. RI 1 due diversi tipi di
rimunerazione: un onorario forfettario sulla base di una sua proposta, nel caso
di una prestazione chiara e facilmente definibile; una tariffa oraria da
definire, nel caso di prestazioni in cui era difficile valutare inizialmente il
tempo necessario. Nel caso particolare dell'unica collaborazione avuta, si
trattava di un onorario forfettario." (doc. XXI).
- Alla luce
delle dichiarazioni acquisite, degli accordi stipulati dal signor RI 1 con le
varie aziende che prevedono dei rapporti di collaborazione più o meno stabili
(doc. 5; 6; 9), della documentazione agli atti, in particolare delle numerose
fatture (doc. 7; 8;10; 11; B3 - B10) dei lavori svolti dal medesimo, emerge che
l'attività di consulente tecnico che il ricorrente intende svolgere ed ha in
particolare già svolto nel periodo luglio - dicembre 2006 per l’impresa __________
va qualificata di tipo dipendente al contrario di quella svolta in
favore dei tre studi interpellati - di scarsissima importanza economica e quale
impegno di lavoro e con modalità di pagamento diverse per l'arch. __________ -
che va qualificata quale indipendente.
9.1. Con
riferimento all'attività svolta per __________ va ricordato che la circostanza
secondo cui, oltre all'attività svolta per la società, il ricorrente ha pure
assunto incarichi da altri committenti in virtù dell'assenza di un divieto di
concorrenza, non è decisiva, nella misura in cui, come rilevato in
precedenza (cfr. consid. 4), ogni singolo rapporto lavorativo deve essere
esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Per il
rapporto instaurato con __________ non va dimenticato come l’assicurato sia
stato alle dipendenze della medesima società per oltre dieci anni e ciò sino al
giorno precedente l’avvio della sua collaborazione, intensa per numero di ore e
rilevante per i guadagni procurati, assertivamente indipendente. La sostanziale
assenza di soluzione di continuità nell’attività eseguita, ancorché
(assertivamente poiché nonostante la prova gli incombesse il ricorrente non ha
prodotto elementi a sostegno) presso uno spazio ricavato presso il proprio
domicilio, è elemento indiziante un’attività collaborativa dipendente in uno
con l’intensità della collaborazione sia per numero di ore che per reddito
conseguito dalla stessa. D’altra parte l’assenza di sostanziali investimenti e
la mancanza di una fatturazione ai clienti finali (numerosi i beneficiari
finali dei suoi servigi uniti contrattualmente alla __________) destinatari
delle prestazioni, sono ulteriori elementi decisivi per ritenere un rapporto
dipendente.
Nelle
more istruttorie il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto al ricorrente
di produrre tutte le fatture emesse per lavori eseguiti a favore di terzi. Dalle
fatture prodotte a carico della __________ e dalla ricapitolazione delle ore
fatturate alla medesima (doc. B1), emerge indubbiamente che RI 1 ha
praticamente deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo sostanzialmente
esclusivo - per un unico committente identificato nella __________. RI 1 ha
prodotto otto fatture per sue prestazioni eseguite a favore di terzi (doc. B3 -
B10), di cui ben sei sono in favore di __________.
Durante i
mesi dall'1. luglio al 31 dicembre 2006 il ricorrente ha fatturato alla __________
complessivamente CHF. 46'646.80 (doc. B3 + B4 + B7 + B8 + B9 + B10) che –
rapportati mensilmente conducono ad un introito di poco inferiore ai CHF
7'800.-- comprensivo delle spese di trasferta cifrabili in ca. CHF 400.-- mensili
(va qui evidenziato come, nel 2004, il ricorrente abbia conseguito un salario
annuo al netto degli oneri sociali di CHF 71'872.--, ossia poco meno di CHF
6'000.-- se rapportato a 12 mensilità, cfr. doc. 21). Va poi rilevato come la
fatturazione a carico della __________ sia mensile e relativa a tutti i mesi inclusi
nel periodo considerato.
Dal doc. B1 è possibile poi ritenere come il ricorrente abbia
svolto, sempre nel periodo interessato (ossia 6 mesi), complessivamente 554 ore
di lavoro per il precedente datore di lavoro, con medie (esclusi in periodi in
cui normalmente l’attività edilizia subisce un rallentamento importante, ossia
agosto ed il periodo di Natale) di tutto rilievo, pari al ad oltre il 60% del normale
tempo lavorativo (in merito STFA del 16 dicembre 2002 nella
causa D. SA, H 279/00). Infatti dalle fatture e dalla
scheda di ricapitolazione delle ore fatturate alla __________ (doc. B1), risulta che a luglio 2006 RI 1 ha lavorato per la SA 120 ore
complessivamente, in agosto 38 ore (periodo di ferie dell'edilizia ed in
generale di vacanze), in settembre 132, in ottobre 123, in novembre 125 ed in
dicembre 26, per una media di 94 ore al mese. La media del tempo di
lavoro impiegato per la __________ complessivamente, comprendente cioè il
periodo delle ferie edilizie, è del 53,40% del normale tempo di lavoro
(scarsissime sono invece le ore fatturate e svolte per gli studi tecnici
citati). Si può quindi ritenere che per tutti i mesi in esame il ricorrente ha
fornito una fetta essenziale delle proprie prestazioni alla __________ (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA
del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op.
cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Le cifre rammentate sottolineano
conseguentemente che i compensi percepiti dal ricorrente nel periodo luglio -
dicembre 2006 come consulente tecnico costituiscono sostanziale (si raffronti
la tassazione 2004 agli atti) fonte di sostentamento per il ricorrente.
Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la conclusione che la
collaborazione con la società é a tal punto intensa da costituire sicuramente
la primaria fonte di sostegno di RI 1 e che da ciò traspare un’evidente
dipendenza economica dell'insorgente nei confronti della ditta (STFA del 17
febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).
Altro
importante elemento a favore di un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e
la __________ è, come evidenziato in precedenza, il precedente rapporto di
lavoro esistente tra le medesime parti fino al 30 giugno 2006 con svolgimento
della mansione di assistente tecnico praticamente identica a quella svolta
attualmente (doc. 4).
Va ancora
ribadito poi che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su sua richiesta in una o nell'altra categoria, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la
natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Pertanto a nulla vale
l'iscrizione a registro di commercio come impresa individuale se poi emerge che
l'attività realmente svolta non si discosta da quella svolta precedentemente
come salariato, fatta eccezione per la libertà di gestione dell'orario
lavorativo (ritenuto comunque l'obbligo di svolgere il lavoro affidato).
Le parti
si soffermano sull'esistenza/inesistenza di rischio in capo al ricorrente e al
fatto che lo stesso non abbia preso in locazione un ufficio, ma abbia
semplicemente adattato un locale del suo appartamento a tale uso, nonché sulla
libertà del ricorrente di gestire l'orario di lavoro. Si evidenzia qui che l'ufficio
del ricorrente si trova presso il suo domicilio circostanza che non può, nel
caso in specie, essere considerata un indizio a suo sfavore, visto il genere di
attività svolta che, per lo meno inizialmente, può essere realizzato anche in
modo delocalizzato (cfr. sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re F.). La libertà
di organizzare l'orario di lavoro, ritenuta comunque la necessità di eseguire
il compito affidato dalla __________, può essere considerato un indizio a
fondamento di un’attività indipendente, indizio che va qui relativizzato alla
luce della natura particolare dell'attività di tecnico edile chiamato ad
allestire preventivi, con necessità di spostamento e di presenza in loco, e con
necessità di contatto con terzi.
Il tema
del rischio economico per un consulente tecnico consiste da un lato nel dovere
d’esecuzione lege artis del mandato conferitogli (STFA del 21.03.2005, H31/04)
e, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la sua attività. Il
dovere di eseguire correttamente secondo le regole dell’arte il proprio compito
è dovere che incombe certamente anche ai dipendenti. Nel caso concreto, per
quanto attiene al rischio di incasso, occorre osservare che nell'espletamento
della sua attività RI 1 non ha emesso e non emette fatture destinate
direttamente ai beneficiari finali delle sue prestazioni e quindi ai clienti
della __________. Questo rilievo vale anche per gli altri studi indicati quali
partner dal ricorrente, fatta eccezione per lo Studio __________, che comunque
hanno affidato al signor RI 1 in tutto 3 incarichi in un lasso di tempo
relativamente lungo (luglio 2006 - marzo 2007). Il ricorrente stila infatti
espressamente le proprie fatture unicamente e direttamente all'indirizzo della
società sua ex datrice di lavoro e non a carico dei clienti di questa. Obbligata
alle prestazioni nei confronti del ricorrente era ed è quindi soltanto __________
e non i clienti beneficiari della prestazione eseguita.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria
attività l'insorgente non ha corso – contrariamente a quanto da lui asserito -
alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi
un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad
incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC,
SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
Di conseguenza, il signor RI 1 non si è assunto
direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la __________
mensilmente ha ricevuto dall’ex collaboratore le note onorandole. L'insorgente,
non agendo a proprio nome e per proprio conto nei confronti dei numerosi
clienti finali si è trovato nelle stesse condizioni di un collaboratore
dipendente. Il rischio di non essere pagato dalla società è qui paragonabile a
quello di un collaboratore che rischia di non vedersi versare lo stipendio, si
tratta di un rischio diverso da quello che sopporta un indipendente. D’altro
canto il ricorrente non risulta avere collaboratori, non risulta avere
subdelegato la sua attività a terzi, non risulta sopportare spese importanti
per materiale o locazione.
A ciò si
aggiunga inoltre il fatto che dagli atti non emerge che il ricorrente abbia
stipulato alcuna assicurazione per la responsabilità civile. L'Alta Corte ha
infatti rammentato in una recente sentenza (STFA del 21 marzo 2005, H31/04) che
il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel
fatto che questi é tenuto a rispondere dell'esecuzione lege artis del mandato
conferitogli e in caso di errore é chiamato a rifondere i danni. Si ricorda qui
comunque che anche in virtù del contratto di lavoro il lavoratore può essere
chiamato a rispondere del danno cagionato al datore di lavoro intenzionalmente
o per negligenza (la misura della diligenza dovuta dal
lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del
lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere). È pertanto prassi dei liberi professionisti quali avvocati,
fiduciari, architetti stipulare delle assicurazioni per la responsabilità
civile, cosa che il ricorrente però non sembrerebbe aver fatto.
Come
indicato va evidenziato che l'eventualità che la società avrebbe potuto non
versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto
quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non
riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. In concreto la SA ha
invece dovuto occuparsi della fatturazione ai diversi clienti finali, ed ha
sopportato il rischio del mancato incasso da parte degli stessi degli importi
dovuti. Da ciò discende, lo si ribadisce, che il rischio economico che
l'interessato sopporta é praticamente nullo e di conseguenza non analogo a
quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.;
GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può
quindi sostenere che egli si assume una perdita di guadagno tipica di un
lavoratore indipendente.
Va da ultimo
rilevato che la natura dell’attività svolta dal ricorrente in favore della __________,
per le modalità d’esecuzione ed alla luce dell'intensità del rapporto - vista
anche al remunerazione oraria ed il rimborso spese - è tale da essere ritenuta
dipendente.
L’attività prevista
ed in parte svolta consiste nella stesura di capitolati d’offerta, la stesura
di rapporti di liquidazione, ossia verifiche dei lavori eseguiti, conteggi
destinati al cliente finale (ma eseguiti in favore dalla ditta di costruzioni incaricata
dal cliente finale) ed ancora la direzione lavori per conto dell’azienda
costruttrice (attività questa che verso il cliente finale – ossia il
committente dell’opera – presuppone la responsabilità del costruttore stesso e
non del tecnico delegato). Si tratta di attività che classicamente prevedono un
rapporto di subordinazione e dipendenza dall'impresa di costruzione. L’assenza
di un rapporto diretto con il committente dell’opera è qui decisivo. Per __________
l'attività svolta da RI 1 è senz'altro dipendente.
9.2. Per quanto
concerne gli altri Studi (__________, __________ e __________) attivi
nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura, gli elementi di impegno temporale
e del conseguimento del reddito sono nettamente inesistenti. L'attività
decisamente sporadica che ha permesso introiti contenuti conduce a ritenere qui
l'indipendenza del signor RI 1. Gli importi fatturati sono esigui.
Gli
incarichi conferiti complessivamente dai 3 studi in una decina di mesi sono
soltanto 3. Va qui sottolineato nuovamente come con la vecchia giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni il Tribunale poteva valutare il
carattere dipendente od indipendente dell’attività svolta da un assicurato,
alla luce di un lasso di tempo sufficientemente lungo, alla luce del divenire
dei fatti, delle acquisizioni nel tempo di clientela, merce, prodotti,
assunzione di collaboratori, nuovi incarichi ecc. …, nonostante ciò la
distinzione tra attività dipendente ed indipendente non appariva sempre
evidente e semplice. La nuova giurisprudenza anticipa, de facto, il giudizio
del Tribunale all’inizio dell’attività dell’assicurato, limitando in maniera
importante gli elementi fattuali sui quali fondare il giudizio. In effetti
l’inizio di una nuova attività può essere difficoltoso, può comportare
l’accettazione di incarichi particolari, e comporta spesso l’adozione di
soluzioni provvisorie e non sempre facilmente qualificabili.
Non va
dimenticato che secondo la giurisprudenza, incombe all'assicurato rendere
verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi fattuali tali da ritenere una attività
indipendente. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un
fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si
basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti
che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il
giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (STFA del 26
settembre 2001 nella causa G., K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001
nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47
consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b). Nel
diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio
inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere
constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza
essere legato da regole formali. Tuttavia questo principio non è assoluto, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del
26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag.
212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs- recht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio
dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della
prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto
sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che
l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre
2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid.
3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn
der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”. Va rammentato che non
esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo cui
l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore
dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del
18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15
gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid.
8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478
consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).
Per quanto attiene quindi alla prevista collaborazione
con i tre citati studi professionali, pur rammentando l'assenza di una
copertura assicurativa RC del signor RI 1 e la mancanza di investimento
aziendale, allo stadio attuale risulta prioritaria l'esiguità dei rapporti e
degli importi fatturati.
Per
quanto possibile accertare dagli elementi raccolti l’unica fattura allo Studio __________
del 31 agosto 2006 (doc. B6 e doc. 10) per un importo di CHF. 1'640.-- è
relativa ad un impegno di 20 ore complessive fatturate CHF 80 per ora oltre al
rimborso spese.
Per
quanto attiene allo studio __________ vi è una sola collaborazione onorata
"a corpo" per l'allestimento di preventivi. Il signor RI 1 ha
incassato CHF 950.--. Ne discende che per i rapporti con i 3 studi citati la
collaborazione va ritenuta, per quanto sin qui accertabile, quale indipendente.
Il ricorso va
parzialmente accolto ed al ricorrente, patrocinato, vanno riconosciute
ripetibili.
- In virtù
dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF), in
vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale
tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica
(art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95
e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
A __________
e agli __________ Arch. __________, __________ di __________, quali parti
interessate, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2
maggio 2005, H 14/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente, a titolo di
ripetibili, l'importo di CHF 1'000.-- comprensivo dell'IVA.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
- Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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