Parking on a sidewalk and right to be heard

30.2006.166Outro Tribunal18 de jun. de 2007Granted

Abrir fonte

Resumo

RI 1 appealed a fine for parking a vehicle on a sidewalk without leaving sufficient passage for pedestrians. The Pretura penale held that the appellant’s observations had been submitted within time but were not forwarded to the deciding authority, which ruled as if none had been filed. This breached the right to be heard. The court therefore annulled the administrative decision and left it to the authority to restart the contravention proceedings if it wished. No judicial fees or costs were imposed.

Regest

Art. 29 Cost.; right to be heard in contravention proceedings. If timely observations are not transmitted to and considered by the deciding authority, the resulting decision violates the right to be heard and is voidable, not null (consid. 3). The breach leads to annulment of the decision; the authority remains free to recommence the procedure. Where the appeal succeeds, no court fees or party costs are levied.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.166

Data decisione, Autorità: 18.06.2007, PRPEN

Titolo: Veicolo posteggiato su un marciapiede

Incarto n. 30.2006.166 12984/606

Bellinzona 18 giugno 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni 23 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 2 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 - in qualità di detentori congiunti del veicolo __________

  • una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il predetto veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

Fatti accertati il 28 gennaio 2006 in territorio di _____________

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, dopo aver precisato di essere l’autore della presunta infrazione, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. Con comunicazione 23 giugno 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Con rapporto di contravvenzione 23 marzo 2006 la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti dei signori RI 1, per aver posteggiato il veicolo targato __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, assegnando loro un termine di quindici giorni per formulare osservazioni, ciò che avveniva con lo scritto impropriamente definito “ricorso” inoltrato il 10 aprile 2006.

Il 6 aprile 2006, ampiamente entro il suddetto termine quindicinale (che decorreva al più presto dal 25 marzo 2006, venendo a scadere il 10 aprile 2006, considerato che l’8 aprile 2006 era un sabato), la Polizia comunale ha trasmesso all’Ufficio giuridico della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, con l’indicazione “senza osservazioni” (cfr. crocetta apposta in basso), considerando erroneamente che le osservazioni non fossero tempestive. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione indicando, suo malgrado, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”. Come si evince dal fascicolo processuale, le stesse sono infatti state intimate con scritto 22 giugno 2006, successivo alla decisione impugnata.

  1. E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni, in concreto senz'altro tempestive (a maggior ragione se si considera che il termine di quindici giorni è di fatto scaduto l’11 aprile 2006, atteso che il signor RI 1 sostiene di aver ricevuto il rapporto di contravvenzione solamente il 27 marzo 2006), viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate, che peraltro non risultano di primo acchito infondate.

Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

right to be heardparkingsidewalktraffic contraventionannulmentcosts