Parking in an accessible spot upheld; fine confirmed

30.2005.311Outro Tribunal16 de jan. de 2006Dismissed

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Resumo

RI 1 challenged a CHF 120 traffic fine issued by the Sezione della circolazione for parking in a space reserved for disabled persons in Minusio. He argued that the vehicle had been parked in a private space and criticized the lack of an immediate oral fine. The Pretura penale held that the police observations were reliable, that the supporting witness statement was not credible, and that no immediate notification was required. The appeal was dismissed and the fine, court fee, and expenses were confirmed.

Regest

Art. 27 cpv. 1 LCStr; Art. 65 cpv. 5 OSStr; Art. 90 n. 1 LCStr; proof of parking in a space reserved for disabled persons and evidentiary value of police observations. Police reports do not enjoy a statutory presumption of truth, but the deciding authority assesses them freely in light of their concreteness, consistency, and the circumstances of the case (consid. 5). A routine observation of a parked vehicle and later confirmation by the reporting officer may suffice to establish the contravention. A contrary witness statement may be disregarded where it is internally inconsistent or otherwise unreliable. The absence of an immediate oral notification of the fine is not decisive where written notice follows in accordance with the contravention procedure (consid. 6).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.311

Data decisione, Autorità: 16.01.2006, PRPEN

Titolo: parcheggio riservato agli invalidi

Incarto n. 30.2005.311 25101/490

Bellinzona 16 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. __________ del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 7 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

A. Con decisione del 16 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 9 maggio 2005 in territorio di Minusio:

"ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. Nelle osservazioni del 7 ottobre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto:

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare "invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida (art. 65 cpv. 5 OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 240).

  1. La Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli invalidi (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale).

  2. Il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, confermando in sostanza quanto addotto dinanzi all’autorità di primo grado, e meglio che il suo veicolo “non era posteggiato su parcheggio riservato agli invalidi ma su parcheggio privato”.

L’interessato adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale, donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

  1. I fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della polizia comunale di Minusio. È ben vero che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nel caso concreto l’agente accertatore ha dovuto procedere ad una constatazione di agevole momento. Egli ha infatti dovuto semplicemente constatare la posizione dell’automobile sul parcheggio e trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di polizia rappresenta un lavoro di routine.

L’agente ha inoltre riconfermato a posteriori (contro osservazioni del 15 luglio 2005) la fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente. Tali circostanze non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente denunciante, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

Il ricorrente, con la prodotta dichiarazione testimoniale 1° giugno 2005 della signora __________, non ha saputo provare che il giorno in questione non ha posteggiato il proprio veicolo sul parcheggio in parola.

In primo luogo, si osserva che il ricorrente medesimo riconosce che la teste __________ è giunta sul posto “un istante dopo quando l’autovettura dell’agente citato a margine si trovava appena girato l’angolo su via Borenco” (cfr. ricorso penultimo §). Se così fosse, mal si comprende come la teste abbia potuto indicare con certezza l’ora esatta dell’infrazione (ore 16.35).

A tale incongruenza, si aggiunge il fatto che la medesima, contattata dall’agente denunciante – circostanza confermata dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005) – si sarebbe dichiarata disposta a ritrattare la propria dichiarazione non avendo invero assistito ai fatti (cfr. contro-osservazioni del 15 luglio 2005), per cui vi è motivo di dubitare dalla veridicità delle affermazioni della teste. Di conseguenza, a fronte di tali dubbi, la dichiarazione testimoniale risulta inattendibile e poco credibile. Sintomatico è poi il fatto che il ricorrente non abbia neppure chiesto di escutere la teste per farle confermare la dichiarazione rilasciata.

  1. Il ricorrente lamenta inoltre il fatto di non essere stato multato immediatamente dall’agente denunciante.

In proposito, si rileva che non è determinante ai fini del giudizio il fatto che, malgrado al momento dell’accertamento dell’infrazione l’agente abbia parlato con il multato, non gli abbia intimato seduta stante la contravvenzione. In effetti, la procedura in materia di contravvenzioni non richiede l’apposizione di un avviso, bastando la successiva intimazione scritta.

V’è da credere che il ‘tono sicuramente agrassivo [recte: aggressivo]’ assunto, per sua stessa ammissione, dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione della circolazione), abbia indotto l’agente, a giusta ragione, a intimare la contravvenzione per scritto, evitando in tal modo che la stessa venisse stracciata all’istante dal ricorrente.

  1. Apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

  2. La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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