Fine upheld for missing emissions inspection

30.2005.292Outro Tribunal25 de jan. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

RI 1 appealed against a decision of the Sezione della circolazione fining him CHF 500 for omitting to have his vehicle submitted to the required emissions-control service. He argued mainly for leniency and reduction of the fine, invoking good faith. The Pretura penale held that the offense was established, punishable even through negligence, and not excused by the arguments raised. It therefore dismissed the appeal and confirmed the fine. In view of the circumstances, it reduced the court fee and costs to CHF 50 each and charged them to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 59a ONC; Art. 96 ONC; Art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr; art. 333 cpv. 3 CP: omission to submit a vehicle to the prescribed emissions-control service is punishable even by negligence and irrespective of the distance driven. Alleged good faith, comparative references to the conduct of third parties, or other external circumstances do not remove liability for the offender's own omission. A fine is proportionate where the period elapsed since the last maintenance is considerable; reduction is refused absent special mitigating reasons (consid. 2-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.292

Data decisione, Autorità: 25.01.2006, PRPEN

Titolo: Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.

Incarto n. 30.2005.292 23672/401

Bellinzona 25 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 settembre 2005 n° 23672/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 16 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che con decisione 2 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati il 22 luglio 2005 ad __________;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso 7 settembre 2005, in cui postula la riduzione della multa;

che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 22 luglio 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di ottobre 2002, ossia quasi tre anni prima del controllo di polizia avvenuto a fine luglio 2005);

che l’insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua buona fede, chiede la riduzione dell’importo della multa;

che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) e a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo;

che, inoltre, il multato è malveduto a giustificarsi asserendo che, ad ogni modo, “i veicoli stranieri circolanti sulle nostre autostrade inquinano in modo molto superiore al nostro anche se non controllato” (cfr. ricorso), poiché in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, e questo indipendentemente dal comportamento antigiuridico altrui o da altre circostanze esterne;

che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità dell’infrazione;

che, dopo esame degli atti, questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una riduzione dell’importo della multa;

che il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso;

che vista la particolarità del caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia ridotta;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

emissions inspectiontraffic offensefinenegligencegood faithproportionalitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the fine for failing to have the vehicle's emissions system serviced should be reduced or set aside.

Decisão extraída

No reduction was justified; the infringement was established and the fine was proportionate.

Fundamentação extraída

The obligation under road traffic rules applied, the offense is punishable even by negligence and irrespective of mileage, and the appellant's good-faith arguments and comparisons with foreign vehicles do not excuse his own omission.

Questão jurídica principal

How the procedural costs should be allocated.

Decisão extraída

A reduced court fee and costs were charged to the appellant because of the particular circumstances of the case.

Fundamentação extraída

Although the appeal failed, the court considered the case-specific circumstances to justify reduced costs.

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