Parking in a bus lane is punishable

30.2005.286Outro Tribunal25 de jan. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

RI 1 appealed against a cantonal traffic penalty decision imposing a CHF 120 fine, CHF 40 justice fee, and CHF 20 costs for parking a vehicle in a bus lane. The Pretura penale held that while her decision not to drive after a fainting episode was legitimate, this did not excuse leaving the car there; she could have arranged for someone else to move it. The court found the offence established under the road traffic rules and dismissed the appeal. It confirmed the fine, waived the justice fee exceptionally, and left the CHF 20 costs to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 1 OSStr; Art. 90 cifra 1, 100 LCStr; parking in a bus lane and excuse based on emergency. Road users must comply with signals and road markings; a bus-only lane may not be used by other vehicles save express exceptions. Parking in such a lane is punishable even by negligence. A personal emergency may justify not driving, but does not exempt the vehicle holder from taking reasonable steps to remove the vehicle or obtain assistance; an excuse exists only if no such reasonable alternative is available. The disciplinary fine applicable to parking on a bus lane up to 60 minutes may be confirmed where the factual elements are admitted and no sufficient justification is shown (consid. 2-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.286

Data decisione, Autorità: 25.01.2006, PRPEN

Titolo: Posteggio in una corsia riservata ai bus

Incarto n. 30.2005.286 22076/490

Bellinzona 25 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 19 agosto 2005 n° 22076/490 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 15 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per avere, il 14 maggio 2005 a __________, posteggiato il veicolo __________ su una corsia riservata ai bus;

che tale risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

che la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

che il segnale “Carreggiata riservata ai bus” indica una carreggiata riservata ai bus di linea, la quale, riservate le eccezioni menzionate su tavole complementari, non può essere adoperata da altri veicoli (art. 34 cpv. 1 OSStr);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che il parcheggio su una corsia riservata ai bus fino ai 60 minuti è sanzionato con una multa di fr. 120.- (RS 741.031);

che la Sezione della circolazione rimprovera, come detto, alla multata di aver posteggiato il suo veicolo su una corsia riservata ai bus;

che l’insorgente non nega di per sé l’accaduto, ma auspica l’annullamento della multa in considerazione della circostanza del caso specifico, ch’essa descrive come segue:

“ho posteggiato (prima della 1.00) la mia automobile sulla corsia del bus sulla quale fino alla 1.00 è permesso parcheggiare, dopodiché siamo entrati in discoteca, ma per cause ignote dopo poco tempo ho avuto un malore e sono svenuta. […] La mia saggezza mi ha portata alla decisione di non spostare l’automobile per non mettere in pericolo la mia vita ma soprattutto quella degli altri. Ho deciso di non dare le chiavi della mia vettura a nessuno in quanto coloro che si trovavano con me in quel momento avevano un tasso alcolico troppo elevato per poter spostare l’automobile. […] Questa multa è per me un’ingiustizia perché, ripeto, la mia automobile è rimasta ferma 1 ora/ 1 ora e mezza oltre l’ora di posteggio autorizzato solo per la sensibilità verso la mia e altrui persona. Chiedo quindi di rivedere questo caso cercando di capire le mie motivazioni”;

che la decisione della ricorrente di non guidare dopo essere stata colta da un malore è assolutamente legittima e irreprensibile; un’attitudine diversa sarebbe probabilmente stata irresponsabile, tanto per la sua sicurezza che per quella degli altri;

che tuttavia la multata, che, così come risulta dalla sua stessa descrizione dei fatti, dopo essere rinvenuta era sufficientemente cosciente da decidere di non spostare la macchina, avrebbe potuto e dovuto chiedere a qualcun’altro di prendersi cura del veicolo;

che l’inattitudine alla guida dei suoi amici non costituisce una scusante sufficiente: la ricorrente avrebbe potuto interpellare altre persone, quali, ad esempio, il proprietario del locale o i baristi che l’hanno soccorsa;

che le contravvenzioni alla LCStr sono punibili, salvo disposizione espressa e contraria della legge, anche quando sono imputabili a negligenza (art. 100 LCStr);

che la multa inflitta corrisponde a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 231.1);

che il ricorso va pertanto respinto, seguito dalle spese; data la particolarità del caso specifico, si giustifica invece di rinunciare, in via del tutto eccezionale, al prelievo di una tassa di giustizia (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si preleva tassa di giustizia. Le spese per fr. 20.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether parking in a bus lane justified annulment of the traffic fine because of the appellant's medical emergency

Decisão extraída

The emergency made it legitimate not to drive, but it did not excuse leaving the vehicle in the bus lane; the appellant could have asked someone else to move it.

Fundamentação extraída

The court accepted that she should not have driven after fainting, but held that once conscious she had a duty to arrange removal of the vehicle. Friends' intoxication was not a sufficient excuse, and she could have sought help from others nearby.

Questão jurídica principal

Whether the CHF 120 fine and costs for the bus-lane parking offence should be confirmed

Decisão extraída

Yes. The fine corresponded to the disciplinary fine tariff for parking on a bus lane up to 60 minutes, and the appeal was rejected; the court waived the justice fee exceptionally but left the CHF 20 costs to the appellant.

Fundamentação extraída

The conduct fell under the traffic rules requiring compliance with signals and markings and was punishable even by negligence.

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