Fine for working without required permit confirmed

30.2005.282Outro Tribunal25 de jan. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

RI 1 appealed against a decision of the Sezione dei permessi e dell’immigrazione that fined him CHF 50 for working as an apprentice sanitary installations fitter from 1 May to 23 June 2004 without the required authorization. He argued that the delay was due to misunderstandings between his employer and the foreigners’ office. The Pretura penale held that apprenticeship is gainful activity under the foreign nationals rules, that the explanations were unproven, and that negligence is punishable. The appeal was dismissed, the fine confirmed, no justice fee was levied, and CHF 50 in costs were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS and art. 6 OLS; gainful activity and liability for working without the required permit. Apprenticeship constitutes gainful activity within the meaning of art. 6 OLS, even if unpaid or carried out in a training relationship. A foreign national not domiciled in Switzerland may take up employment only if the residence permit expressly authorizes it under art. 3 cpv. 3 LDDS. Contraventions of aliens-police provisions are punishable even when committed through negligence (art. 333 cpv. 3 CP). A fine is lawful if it remains within the statutory maximum and is proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault; unsupported claims of administrative or employer-caused delay do not exclude liability (consid. 2-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.282

Data decisione, Autorità: 25.01.2006, PRPEN

Titolo: Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.

Incarto n. 30.2005.282 05 930/203

Bellinzona 25 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2005 presentato da

RI 1

Contro

la decisione 19 agosto 2005 n° 05 930/203 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

viste le osservazioni 7 settembre 2005 presentate dalla Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la Sezione di permessi e dell’immigrazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per avere “lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, a favore della ditta __________, sprovvisto del permesso della sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività”;

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;

che contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del 29 agosto 2005 in cui postula l’annullamento del querelato giudizio;

che la Sezione di permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 settembre 2005, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che l’autorità di primo grado ha sanzionato l’interessato, come detto, per aver lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, sprovvisto di una regolare autorizzazione a tale scopo;

che il ricorrente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (vedi verbale d’interrogatorio pag. 1 in fine), ma si giustifica, in sostanza, attribuendo la responsabilità di tale fatto al datore di lavoro e all’Ufficio degli stranieri che, a suo dire, non si sono occupati correttamente della sua pratica (cfr. ricorso nel quale l’insorgente dichiara che “questo ritardo è dovuto a causa d’incomprensioni reciproche da parte della segretaria della ditta per cui lavoro __________ e un’impiegata dell’ufficio stranieri di Bellinzona”);

che l’attività svolta dall’insorgente, apprendista montatore di impianti sanitari, rientra indubbiamente nella nozione di attività lucrativa enunciata nel predetto art. 6 OLS;

che le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono suffragate da alcuna documentazione;

che, comunque, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la multa inflitta, che tiene conto delle particolarità del caso specifico (v. osservazioni Sezione dei permessi e dell’immigrazione) è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the fine for working without the required permit should be annulled

Decisão extraída

No. The appellant carried out gainful activity within the meaning of the foreign nationals rules without the required authorization, and the fine was proportionate and lawful.

Fundamentação extraída

Apprenticeship is gainful activity under Art. 6 OLS; the excuses blaming the employer and the foreigners office were unsupported; negligence also suffices for punishment under Art. 333 CP; the fine remained within statutory limits and reflected the fault and circumstances.

Questão jurídica principal

Whether court costs and justice fee should be charged

Decisão extraída

No justice fee was collected, but costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

The appeal was dismissed; exceptionally, the court waived the justice fee because of the particular circumstances, while leaving the costs to the appellant.

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