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30.2005.205 ΓÇó Parking outside marked spaces not proven
30.2005.205Outro Tribunal17 de nov. de 2005Granted
RI 1 appealed a CHF 40 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for parking outside marked spaces in Colla. The Pretura penale held the appeal admissible, but found the file did not establish the factual precondition for the offence under Art. 79 cpv. 1 OSS, namely the existence of parking spaces within the required distance. The generic mention in the police report was insufficient. The appeal was therefore upheld, the fine decision annulled, and no costs were charged.
Art. 79 cpv. 1 OSS; proof of parking infraction by leaving a vehicle outside marked spaces requires evidence that parking places existed within the spatial limits relevant under the provision, namely approximately 5–6 car lengths and in any event before an intersection; a merely generic report notation is insufficient to establish the offence. Where the file does not permit attribution of the contravention, the disciplinary fine must be annulled and costs may be waived (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2005.205
Data decisione, Autorità: 17.11.2005, PRPEN
Titolo: Posteggio fuori dai posti delimitati.
Incarto n. 30.2005.205/AMM 15921/402
Bellinzona 17 novembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le 23.30 del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli oneri processuali;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori dai posti delimitati";
che per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);
che in concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “parcheggio fuori dei posti delimitati a meno di 30 metri” di cui al rapporto di denuncia;
che in tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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