Late notification of civil status change by foreigner

30.2005.112Outro Tribunal30 de ago. de 2005Granted

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RI 1 appealed against a decision of the immigration legal office that found her guilty of late notification of a civil-status change and fined her CHF 60, plus CHF 20 in court fees and CHF 10 in costs. The Pretura penale held that the file did not exclude timely notice, especially in light of a police statement about stolen documents and the appellant’s asserted prior communication. Because a reasonable doubt remained, the court allowed the appeal, annulled the administrative decision, and ordered that no fees or costs be collected.

Sumário Omnilex

Art. 24 RLaLPS-CE/AELS; late notification of a change in civil status by a foreign resident; proof and doubt. Where the file does not exclude that the competent authority was informed within the statutory 30-day period, and the administrative authority does not dispel that possibility, a reasonable doubt precludes conviction and the sanction must be annulled. The burden is not satisfied by a mere formal delay allegation when documentary indications support timely notification (consid. 3-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.112

Data decisione, Autorità: 30.08.2005, PRPEN

Titolo: stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile

Incarto n. 30.2005.112/AMM 05 295/207

Bellinzona 30 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre 2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che stando alla ricorrente, “io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada [...]”;

che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della Guarda Nacional Republicana in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica de sua esposa RI 1”

che nelle osservazioni 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti” (pag. 2, punto 2);

che non si può tuttavia escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 – con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine prescritto;

che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

,.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the late notification of a civil-status change was proved so as to justify the fine.

Decisão extraída

A reasonable doubt remained as to whether the appellant had timely transmitted the relevant notice, so she had to be acquitted of the charge.

Fundamentação extraída

Although the authority relied on a 30-day notification rule, the file contained a police statement about stolen documents and did not exclude that the appellant had informed the authorities within the deadline. The first-instance authority did not dispute that possibility.

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