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Numero d'incarto:
30.2004.97
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TCA
Titolo:
stralcio per ritiro del ricorso a seguito di intervenuto accordo fra le parti
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.97
cr
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- che
in seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS)
relativo al periodo 1.4.2000-31.12.2003 avvenuto presso lo studio di
architettura RI 1, __________, un ispettore della Cassa CO 1 di __________ ha
effettuato delle riprese per complessivi fr. 244'398 (cfr. all. 2).
L'amministrazione
ha considerato reddito da attività dipendente l'importo percepito da __________
e da __________ per il lavoro svolto a favore della società, ha ripreso degli
importi accreditati a diversi dipendenti per straordinari del 2003 e ha ripreso
le spese forfetarie non giustificate (cfr. all. 2);
- che
costituendo tali retribuzioni provento di attività lucrativa dipendente, con
decisione su tassazione d’ufficio del 4 ottobre 2004 la Cassa ha fissato in fr.
20'760.65 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000,
2001, 2002 e 2003 dalla RI 1 (cfr. all. 2).
Con
decisione del 9 marzo 2005, l'amministrazione ha parallelamente intimato a __________
il pagamento di fr. 11'249.60 quali contributi sociali calcolati su un salario
percepito dallo studio di architettura RI 1 negli anni 2000-2003 - ma non
dichiarato come tale - di fr. 174’200 (cfr. doc. 6);
-
che
contro la decisione su opposizione che conferma le citate riprese, lo studio di
architettura RI 1, rappresentato dallo studio fiduciario RA 1, ha presentato
tempestivo ricorso, contestando la decisione della Cassa e affermando in
particolare, per quanto concerne la posizione dell’architetto __________, che quest’ultimo
non può essere considerato un dipendente, in quanto dispone di un suo ufficio
di architettura a __________; riceve un compenso forfetario per i suoi mandati
che non prevedono solo la direzione lavori, ma anche il preventivo, l’appalto,
l’analisi e la delibera, il piano scadenze e la liquidazione finale; assume il
rischio di incasso e del decredere; sopporta per contratto le spese generali
dell’attività; gode di una totale indipendenza nell’esecuzione delle prestazioni
a lui appaltate e se ne assume la piena responsabilità. Identico discorso vale
anche per la signora __________. Quanto alla ripresa per retribuzioni versate
per ore straordinarie, il rappresentante della ricorrente ha indicato che si
tratta di importi immessi in contabilità a fine anno per questioni di chiusura
dei conti, ma che non sono stati pagati e che vengono concessi l’anno
successivo sotto forma di ore di vacanza (cfr. doc. I);
-
che
con risposta del 3 gennaio 2005 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
osservando che l’architetto __________ non sopporta nessun rischio economico
specifico analogo a quello di un imprenditore, avendo effettuato delle
prestazioni come direzione lavori per la RI 1, di cui risulta essere un ex
dipendente. Quanto alla ripresa salariale nei confronti di __________, la Cassa
ha affermato che da un controllo presso l’autorità fiscale è emerso in maniera
evidente la sua dipendenza economica nei confronti della RI 1. Inoltre, per
quel che concerne le spese generali, la Cassa ha rilevato che gli importi
forfetari contestati non sono stati giustificati né al momento della revisione,
né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale. Infine, per la ripresa degli
importi accreditati a diversi dipendenti, la Cassa ha ribadito che i contributi
devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il
suo diritto al salario (cfr. doc. V);
-
che
in data 8 aprile 2005 la Cassa ha comunicato al TCA di avere accolto l’opposizione
del 6 aprile 2005 presentata dagli eredi fu __________, rappresentati dall’Avv.
__________, stralciando conseguentemente la ripresa di complessivi fr. 174'200
(cfr. doc. VII);
-
che
il giudice delegato, preso atto della comunicazione della Cassa, che propone al
TCA di stralciare l’importo di fr. 174'200 dalla ripresa salariale oggetto
della presente vertenza, con scritto dell’11 aprile 2005 ha chiesto
all’amministrazione di precisare se copia del provvedimento che accoglie
l’opposizione degli eredi fu __________ è stata trasmessa allo studio RI 1, __________
(cfr. doc. VIII);
-
che
la Cassa, in data 13 aprile 2005, ha comunicato al TCA di non avere inviato al
rappresentante dello studio di architettura ricorrente copia della decisione su
opposizione che accoglie l’opposizione del 6 aprile 2005 degli eredi fu __________
(cfr. doc. X);
-
che
il TCA ha inoltre trasmesso allo studio ricorrente alcune domande al fine di
appurare la natura delle prestazioni lavorative fornite dalla signora __________
per la RI 1 (cfr. doc. XIV), alle quali lo studio di architettura ha risposto
in data 27 aprile 2005, fornendo le risposte relative all’attività dell’architetto
__________ (cfr. doc. XV);
-
che
in data 29 aprile 2005 lo studio fiduciario rappresentante lo studio di
architettura ha chiesto al TCA di tenere in sospeso il ricorso fino alla fine
del mese di maggio 2005;
-
che
in data 3 maggio 2005 il TCA ha informato le parti che la causa sarebbe rimasta
sospesa fino al 1° giugno 2005 (cfr. doc. XVII e doc. XVIII);
-
che
con scritto dell’11 maggio 2005 lo studio fiduciario RA 1 ha comunicato al TCA
di ritirare il ricorso (cfr. doc. XIX);
-
che
il ritiro del ricorso rende priva d'oggetto la causa, che può essere quindi
stralciata;
-
che,
visto il buon fondamento del ricorso presentato dallo studio d’architettura RI
1, rappresentato dallo studio fiduciario RA 1, si giustifica l’attribuzione di
fr. 500.-- di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è stralciato.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La
Cassa verserà allo studio d’architettura RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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