Appeal inadmissible as filed out of time

30.2004.277Outro Tribunal28 de set. de 2004Inadmissible

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Resumo

RI 1 challenged a fine decision issued by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione on 20 August 2004. The Pretura penale held that the decision had been notified on 23 August 2004 and that the 15-day appeal period under the LPContr expired on 7 September 2004. Because the appeal was filed on 8 September 2004, it was late and therefore inadmissible. The court also ordered that no fees or costs be levied.

Regest

Arts. 4 cpv. 2, 7 cpv. 5 LPContr; time limit for appeal and late filing. The statutory appeal period is peremptory and begins with notification of the challenged decision. An appeal lodged after expiry of the 15-day period must be declared inadmissible ex officio, without any examination of the merits (consid. relevant).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.277

Data decisione, Autorità: 28.09.2004, PRPEN

Titolo: ricorso irricevibile poiché tardivo

Incarto n. 30.2004.277/pg 04 1160/702

Bellinzona 28 settembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 9 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato uno scritto contro la decisione 20 agosto 2004 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-.

B. In data 16 settembre 2004 la scrivente autorità ha invitato RI 1 a voler comunicare se lo scritto in questione era da considerarsi un ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e, in caso affermativo, a voler produrre la procura a favore di RI 1, con la quale lo autorizzava a farsi rappresentare nella vertenza.

C. Con lettera 21 settembre 2004 la ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, informava la Pretura penale che intendeva fare ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

D. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7 settembre 2004.

Pertanto il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

,

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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