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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.228
Data decisione, Autorità:
24.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.228/AMM
16770/208
Bellinzona
24
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 luglio
2004 presentato da
RI1
contro
la decisione n.
16770/208 del 16 luglio 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 19 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
16 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti
fatti accertati il 10 aprile 2004 in territorio di Mendrisio:
"ha
autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona sprovvista della
richiesta licenza di condurre";
che __________ è insorto
contro tale decisione con un ricorso del 25 luglio 2004 in cui postula l'annullamento
della multa;
che in uno scritto del 19
agosto 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima
frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di
condurre;
che chiunque mette un veicolo
a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere,
prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare
della licenza richiesta è punito con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1
cpv. 3 LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato di avere – in violazione delle predette
norme – "autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona
sprovvista della richiesta licenza di condurre";
che il ricorrente nega
qualsivoglia reato, adducendo di essere stato scagionato dal Procuratore pubblico
per i medesimi fatti;
che in effetti il magistrato
inquirente ha decretato il 26 luglio 2004 un non luogo a procedere nei confronti
dell'interessato per l'infrazione in rassegna, sottolineando come "dall'inchiesta
esperita risulta che [egli] aveva consegnato le chiavi del proprio
veicolo a [C.F.], persona senza licenza di condurre, non perché si
mettesse alla guida ma unicamente perché gli recuperasse il portamonete
lasciato nell'abitacolo, per cui non sono emersi sufficienti indizi o prove
atte a suffragare il prospettato reato";
che ciò posto, non vi sono
motivi per scostarsi dalle conclusioni del Procuratore pubblico, tant'è che la
stessa Sezione della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali – si
è rimessa al giudizio di quest'autorità;
che s'impone pertanto di
accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al
prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1
cpv. 3 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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