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Numero d'incarto:
30.2004.216
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.216/AMM
15149/209
Bellinzona
17
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 16 luglio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
15149/209 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 2 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 2
luglio 2004, ha inflitto a ______ una multa di fr. 300.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i
seguenti fatti accertati il 16 aprile 2004 in territorio di Giubiasco:
"alla
guida della vettura _______ s'immetteva nel flusso della circolazione
collidendo con un autofurgone circolante sulla pubblica via";
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 16 luglio 2004 nel quale chiede l'annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
2 agosto 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte,
pacifico risulta essere il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto
inerente all'attuale procedimento;
che non è il caso invece di
disporre l'auspicato sopralluogo, giacché non è dato di vedere in che modo tale
complemento istruttorio sia suscettibile recare chiarimenti di rilievo ai fini
del giudizio;
che altrettanto dicasi della
postulata audizione testimoniale di ___________ al fine di "confermare
che al momento della collisione il ricorrente era fermo sulla parte sinistra di
via _____" (ricorso, pag. 3 in fondo), ove solo si considerino le
contrarie ammissioni dello stesso multato davanti alla polizia: "circolavo
a passo d'uomo, improvvisamente ho sentito un urto e mi sono fermato"
(verbale del 16 aprile 2004 allegato al rapporto di constatazione, pag. 1 nel
mezzo);
che ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che l'art. 36 cpv. 4 LCS
impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione di non ostacolare
gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale norma è concretata
dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in una strada principale
o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da
strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili
oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che
circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono senza visuale, il
conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la
manovra (seconda frase);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
disposizioni – di essersi immesso nel flusso della circolazione alla guida
della propria automobile, collidendo con un autofurgone circolante sulla
pubblica via;
che la dinamica del sinistro è
stata così riassunta dalla polizia cantonale (v. rapporto di constatazione del
26 aprile 2004, pag. 4):
"Il
protagonista _____ transitava su via ______ in direzione di via_____, il
protagonista ________ usciva da una stradina privata laterale a via _______
anch'esso intenzionato a raggiungere via_____. L'incidente è avvenuto all'intersezione
tra via _____ e la stradina laterale privata. Il protagonista ______ giungeva
da sinistra rispetto alla direzione di marcia del protagonista____.
L'urto
è avvenuto tra la parte anteriore destra del veicolo ____ e la parte laterale
sinistra del veicolo _____";
che il ricorrente ritiene
invece di non avere commesso alcuna infrazione;
lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una propria
manovra irregolare (egli era
"fermo sulla parte sinistra della via ______ in quanto voleva
ulteriormente verificare l'eventuale sopraggiungere di autovetture prima di
avviarsi definitivamente in direzione Via_____: ricorso, pag. 3 a metà),
bensì al comportamento dell'altro protagonista, reo a suo dire di avere tentato
un sorpasso azzardato sulla destra senza "accertare le intenzioni del
[multato] in sosta sulla parte sinistra della via _______" e di non
avere pertanto "rispettato le norme generali della circolazione
stradale" che gli imponevano di "rallentare, se necessario
sino a fermarsi, ed eseguire il sorpasso a destra solo quando le intenzioni del
____ erano perfettamente chiare" (ricorso, pag. 4 in fondo);
che non giova tuttavia
all'insorgente evocare colpe di terzi, giacché in ambito penale ognuno risponde
delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa;
che un'eventuale disattenzione
o errata reazione dell'altro protagonista non esimevano in altre parole il
ricorrente dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dalle
predette disposizioni legali, segnatamente di concedere la precedenza e di non
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;
che al riguardo il multato
adduceva invero davanti alla polizia di aver "guardato sia a sinistra
che a destra e non [avere] notato nessun veicolo sopraggiungere"
(verbale citato, loc. cit.);
che tale affermazione non
sembra però trovare conferma nelle osservazioni del 7 giugno 2004 o nel
ricorso, in cui l'interessato modifica come detto la versione iniziale
sottolineando di essersi fermato "sulla parte sinistra della via
_______ in quanto voleva ulteriormente verificare l'eventuale sopraggiungere
di autovetture prima di avviarsi definitivamente in direzione Via _______"
(ricorso, pag. 3 a metà);
che non si vede del resto come
l'insorgente abbia potuto non scorgere per tempo il veicolo prioritario – cui
nel ricorso nemmeno più si rimprovera la velocità inadeguata adombrata davanti
alla polizia (verbale citato, pag. 1 in basso; circostanza per altro
incompatibile con le brevi tracce di frenata di cui all'allegato 3 al rapporto
di polizia) – in un tratto di strada che garantisce una visuale di "circa
cinquanta metri" (verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che di ciò dà atto –
indirettamente – lo stesso multato nelle osservazioni del 7 giugno 2004,
laddove si duole di come l'altro protagonista "parrebbe avere avuto
tutto il tempo necessario per scorgere il veicolo______, rallentare e consentire
al medesimo di proseguire …" (pag. 2 a metà; cfr. anche ricorso, pag.
4 in fondo);
che ciò posto, se l'insorgente
avesse prestato la debita attenzione al traffico prioritario, egli avrebbe
senz'altro potuto notare a sua volta il sopraggiungere dell'autofurgone,
fermarsi per tempo ed evitare – in ultima analisi – il sinistro;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, risulta proporzionata alla gravità della trasgressione, suscettibile di
mettere a repentaglio la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone
coinvolte; essa è inoltre rettamente commisurata alla colpa dell'insorgente e
contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1
LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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