AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.210
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.210/AMM
04
968/702
Bellinzona
13
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 luglio 2004
presentato dalla
contro
la decisione n.
04 968/702 del 25 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 27 luglio
2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha
inflitto a _______ una multa di fr. 1950.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, per avere, come responsabile
della ________ Sagl, "impiegato in qualità di operaio agricolo, dal
08.01.2003 al 07.04.2003, il cittadino comunitario_________, 1975, sprovvisto
del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività";
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS;
che contro tale risoluzione la
_______ Sagl è insorta con un ricorso del 9 luglio 2004 in cui postula
l'annullamento o una riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2004, propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che per l'art. 4 cpv. 1 della
legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la
decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere alla Pretura
penale;
che in concreto l'insorgente
("________ Sagl": cfr. intestazione e sottoscrizione in calce
al ricorso) non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti,
ma – come si è detto – una risoluzione diretta contro uno dei suoi
"responsabili"___________;
che la società ricorrente non
è dunque "denunciata" nel senso della predetta disposizione e non è
legittimata perciò a ricorrere contro la decisione di multa emanata nei
riguardi di un terzo, ancorché organo della medesima;
che dall'impugnativa si desume
altresì la chiara volontà dell'insorgente di agire in proprio nome, sicché il
vizio non potrebbe neppure essere sanato – per avventura – mediante
l'assegnazione di un termine per presentare una procura a norma degli art. 5 e
6 LPContr;
che il ricorso si palesa di
conseguenza irricevibile;
che gli oneri processuali –
ridotti – seguono l'esito del giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, richiamati gli art. 4 cpv. 1, 5 seg.
e 15 cpv. 2 LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico la ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:w
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster