Traffic fine for ignoring general driving prohibition confirmed

30.2004.208Outro Tribunal13 de set. de 2004Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Pretura penale dismissed an appeal against a CHF 100 traffic fine imposed for disregarding a sign prohibiting traffic in both directions at Ponte Tresa. The appellant did not dispute the underlying facts but argued that he had relied on the client’s statement that she would speak to the police. The court held that this did not excuse his failure to object to the fine himself and that the stated work assignment did not justify violating the traffic prohibition. The appeal was rejected, the fine confirmed, and CHF 30 in costs were imposed, while the court waived the fee for the judgment.

Sumário Omnilex

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 18 cpv. 1 OSS; art. 90 n. 1 LCS; traffic signs are binding on road users and a sign prohibiting circulation in both directions excludes traffic for all vehicles unless a specific exception applies. A person who receives a penalty decision must contest it personally; reliance on a third party’s informal intervention does not replace the duty to file observations or preserve objections. Where the facts are not credibly challenged and no justification is shown, the disciplinary fine corresponding to the published tariff is upheld; appeal costs may be charged despite an exceptional waiver of the judicial fee.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.208

Data decisione, Autorità: 13.09.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2004.208/AMM 15445/206

Bellinzona 13 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con ______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2004 presentato da


contro

la decisione n. 15445/206 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1

viste le osservazioni del 16 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile 2004 in territorio di Ponte Tresa:

"alla guida del veicolo _______ non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni'. […] nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS;

che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 16 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 304.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di non avere osservato, alla guida del veicolo ________ , "il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni", soggiungendo come "nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni";

che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:

"Osservazioni sui fatti avvenuti 02-04-04 noi ci trovammo dalla signora_________, per un incarico appalto per_______.

Noi tale giorno abbiamo fatto osservazione alla signora, che ce stato detto che parlava lei con la polizia comunale di ponte Tresa, per la multa che abbiamo trovato sul nostro veicolo. Per questo motivo, non ci siamo più occupati di fare osservazione all'ufficio competente";

che riguardo alle mancate osservazioni, il fatto che la committente abbia "detto che parlava lei con la polizia comunale di ponte Tresa" non esimeva certo il ricorrente, intenzionato a far valere le proprie ragioni, dal dovere di prendere egli stesso posizione sulla contravvenzione intimatagli;

che nel merito, l'esigenza di svolgere un non meglio precisato "incarico appalto per ______" presso la "signora _________ a ponte Tresa" non giustifica lontanamente la trasgressione di un divieto generale di circolazione, né dal fascicolo processuale emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'interessato una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso va di conseguenza respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che data la particolarità del caso concreto, si giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano tasse dell'attuale sentenza. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

traffic offenseroad signsdisciplinary fineappealcostswritten procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and could be decided on the file

Decisão extraída

The court held that it had jurisdiction, the appellant had standing, the appeal was timely, and the case could be decided on the file.

Fundamentação extraída

Jurisdiction, standing and timeliness followed from the applicable procedural law, which also allowed decision on the basis of the record.

Questão jurídica principal

Whether the appellant had breached the general driving prohibition and whether the CHF 100 fine was justified

Decisão extraída

The court held that the infringement was established and that the CHF 100 fine was correctly imposed.

Fundamentação extraída

Road users must obey traffic signs; a general driving prohibition bans traffic in both directions. The appellant did not deny the facts and his explanation for the trip did not justify violating the prohibition.

Questão jurídica principal

Whether the procedural costs and court fees should be charged

Decisão extraída

The appeal was dismissed with costs of CHF 30 charged to the appellant, but no fee was levied for the present judgment.

Fundamentação extraída

Because the appeal failed, costs were imposed; however, the court exceptionally waived the fee for the judgment given the particular circumstances.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.