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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.208
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.208/AMM
15445/206
Bellinzona
13
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
15445/206 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 16 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 2
luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i
seguenti fatti accertati il 2 aprile 2004 in territorio di Ponte Tresa:
"alla guida del
veicolo _______ non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione
nelle due direzioni'. […] nei termini di legge assegnati non sono state
presentate osservazioni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 16
luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due
direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due
sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'inosservanza di un
divieto generale di circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS,
l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 304.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di non avere osservato,
alla guida del veicolo ________ , "il segnale 'divieto generale di
circolazione nelle due direzioni", soggiungendo come "nei
termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni";
che l'insorgente non nega di
per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, il ricorso esaurendosi
nelle seguenti argomentazioni:
"Osservazioni
sui fatti avvenuti 02-04-04 noi ci trovammo dalla signora_________, per un
incarico appalto per_______.
Noi
tale giorno abbiamo fatto osservazione alla signora, che ce stato detto che
parlava lei con la polizia comunale di ponte Tresa, per la multa che abbiamo
trovato sul nostro veicolo. Per questo motivo, non ci siamo più occupati di
fare osservazione all'ufficio competente";
che riguardo alle mancate
osservazioni, il fatto che la committente abbia "detto che parlava lei
con la polizia comunale di ponte Tresa" non esimeva certo il ricorrente,
intenzionato a far valere le proprie ragioni, dal dovere di prendere egli
stesso posizione sulla contravvenzione intimatagli;
che nel merito, l'esigenza di
svolgere un non meglio precisato "incarico appalto per ______"
presso la "signora _________ a ponte Tresa" non giustifica
lontanamente la trasgressione di un divieto generale di circolazione, né dal fascicolo
processuale emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione
impugnata;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'interessato una multa di fr. 100.–, pari a
quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi
oneri processuali;
che il ricorso va di
conseguenza respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che data la particolarità del
caso concreto, si giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al
prelievo di tasse dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano tasse
dell'attuale sentenza. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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