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Numero d'incarto:
30.2004.206
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.206/AMM
14572/207
Bellinzona
13
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2004
presentato da
_________RI1
contro
la decisione n.
14572/207 del 25 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 9 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 giugno 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i
seguenti fatti accertati l'8 maggio 2004 in territorio di Camorino:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo______ , entro il termine prescritto, al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni
federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2004 in cui postula una riduzione
della multa;
che in uno scritto del 9
luglio 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato di avere "omesso di sottoporre il
veicolo _______, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle
emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";
che l'ultimo servizio di
manutenzione era in effetti scaduto nel mese di marzo 2003, ossia più di 13
mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale l'8 maggio 2004 (cfr.
rapporto di contravvenzione del 9 maggio 2004);
che l'insorgente non nega
l'infrazione come tale – pur sottolineando che "in data 7 gennaio 2004
il veicolo è stato regolarmente collaudato a Camorino" – ma si duole
di come la vettura è stata immatricolata solo dal 7 al 18 maggio 2004 (ricorso,
punto 2, con riferimento all'allegata fotocopia della licenza di circolazione);
che l'interessato si dice
pertanto – a giusto titolo – "d'accordo di pagare la multa, ma solo per
questo periodo";
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio
di quest'autorità;
che ciò posto, per il
superamento fino a un mese del termine per il servizio obbligatorio di manutenzione
del sistema antinquinamento, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–
(infrazione n. 501.a);
che la multa inflitta
all'insorgente deve quindi essere ridotta in tale misura e la decisione
impugnata riformata di conseguenza;
che l'esito del ricorso
giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che se la sanzione fosse stata
d'acchito corretta, nulla avrebbe indotto l'insorgente a contestare la multa
disciplinare dando avvio alla procedura ordinaria, il che impone di
soprassedere anche agli oneri di primo grado;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è inflitta una multa
di fr. 40.–, senza tasse né spese.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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