AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.199
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.199/AMM
13782/207
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 giugno 2004
presentato da
contro
la decisione n.
13782/207 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni dell'8 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
dell'11 giugno 2004, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 100.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
30.–, per i seguenti fatti accertati il 25 marzo 2004 in territorio Sementina:
"alla
guida della vettura __________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere
la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo
conseguentemente con quest'ultimo";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC;
che __________ è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2004 in cui postula l'annullamento
del querelato giudizio;
che nelle osservazioni dell'8
luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre
i complementi istruttori prospettati dalla multata, il ricorso dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che giusta l'art. 36 cpv. 2
prima frase LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge
da destra;
che chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata con la propria
vettura – in violazione delle predette disposizioni – "in un'intersezione
senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra,
collidendo conseguentemente con quest'ultimo";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni addebito, sottolineando – fra l'altro – di non essersi ancora
inoltrata nell'intersezione nel momento del sinistro (ricorso, in particolare
pag. 4, punto 6.3);
che secondo il Tribunale
federale, l'intersezione è costituita dall'intera superficie sulla quale
s'intersecano i tracciati delle due strade (cfr. DTF 116 IV 157);
che il debitore della priorità
non è quindi tenuto a fermarsi già all'inizio dell'arrotondamento del margine
stradale, ma può avanzare fino alla linea ideale di prolungamento del bordo
della via prioritaria (v. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n.
3.2.4.a ad art. 36 LCS);
che in concreto, dal piano di
situazione allegato al rapporto di polizia si evince come la vettura della
multata – ritratta nella posizione assunta in seguito alla collisione (rapporto
citato, pag. 4 in alto) – non si era ancora immessa nell'intersezione al
momento del sinistro;
che tale veicolo, così come la
zona di rinvenimento dei cocci e vetri di entrambe le vetture coinvolte
nell'urto, si trovano in effetti dietro la linea ideale di prolungamento del margine
sinistro della strada prioritaria;
che ciò posto, l'autorità di
primo grado non può essere seguita laddove rimprovera alla multata di essersi
"inoltra[ta] in un'intersezione senza concedere la precedenza ad
un autoveicolo sopraggiungente da destra";
che dato quanto precede,
s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster