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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.178
Data decisione, Autorità:
07.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.178/AMM
11290/207
Bellinzona
7
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 maggio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
11290/207 del 7 maggio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 30 giugno
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
maggio 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 450.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti
fatti accertati il 20 gennaio 2004 in territorio di Breganzona:
"alla
guida del veicolo ____, circolando su sedime autostradale, ometteva di
mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva. In seguito,
dopo essere uscito dall'autostrada, effettuava una manovra di sorpasso a destra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 12 cpv. 1
ONC;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 29 maggio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 30
giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i
veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che i conducenti possono
avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione
in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC); è nondimeno vietato
sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima
frase ONC);
che il conducente deve altresì
tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCS); quando i veicoli si susseguono, egli è tenuto a osservare una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di
avere circolato in autostrada senza "mantenere una distanza sufficiente
dal veicolo che lo precedeva", così come di avere effettuato, "dopo
essere uscito dall'autostrada, … una manovra di sorpasso a destra";
che la decisione impugnata
fonda sui seguenti accertamenti dell'agente denunciante (rapporto di contravvenzione
dell'8 febbraio 2004):
"[…]
il veicolo che precedeva ________ circolava sulla corsia di sorpasso ad una
velocità di 80 km/h (limite segnalato, uscita autostradale), e stava sorpassando
un veicolo più lento, _________ da parte sua giungeva da tergo e si avvicinava
in modo pericoloso a detto veicolo mantenendo una distanza inferiore ai 2
metri. Dopo di che, una volta sortito dall'autostrada, _________ superava detto
veicolo sulla destra, con manovra di uscita e rientro, onde poter giungere
prima all'impianto semaforico sito circa 200 metri oltre";
che l'infrazione è stata
confermata in un rapporto di contro osservazioni del 28 febbraio 2004, in cui
il medesimo agente precisa di essere stato alla guida del veicolo anteriore e
di essere stato oggetto di "gesti maleducati" da parte del
denunciato, il quale – ne desume l'agente – "ha potuto notare quanto da
lui commesso";
che il ricorrente fa valere
quanto segue:
"Resto
sconcertato nel vedermi appioppare una multa per una cosa che non ho fatto,
anche perché non mi è stata presentata nessuna prova concreta a parte quello
che scrive [l'agente], il quale non so per quale motivo ha questo
accanimento nei miei confronti.
Da
parte mia continuo a proclamarmi estraneo alle accuse che mi sono state mosse";
che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:
rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare
la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato;
che il ricorrente, in
concreto, non evoca circostanze suscettibili di confutare gli accertamenti di
polizia, ove solo si consideri ch'egli – in una lettera del 27 febbraio 2004
alla polizia cantonale – affermava in modo quanto meno contraddittorio: "Da
parte mia non mi ricordo e nego di avere avuto comportamenti scorretti,
tantomeno non ho messo in pericolo la vita di nessuno", per poi dirsi
"sicuro di non avere messo a repentaglio la vita di
nessuno e di non essere responsabile di quanto [l'agente] asserisce"
(osservazioni del 19 aprile 2004 alla Sezione della circolazione);
che neppure giova al
ricorrente lamentare la carenza di una "prova concreta a parte quello
che scrive [l'agente]" (ricorso, a metà): l'accertamento di un reato
non presuppone l'esistenza di un qualsivoglia supporto materiale, ma può avere
luogo con ogni mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di
un terzo com'è il caso in concreto;
che in siffatte evenienze,
questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il multato
ha commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dei reati – suscettibili di compromettere
la sicurezza del traffico – ed è inoltre rettamente commisurata al grado di
colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la sanzione potrebbe
apparire per certi versi finanche mite, se si considera il pericolo insito
nelle manovre eseguite, tale da ravvisare a determinate condizioni una
violazione grave nel senso dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. anche DTF 126 IV
196 consid. 3);
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1 e
90 n. 1 LCS; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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