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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.153
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.153/AMM
9180/202
Bellinzona
31
agosto 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 maggio 2004
presentato da
RI 1 Locarno
( DI 1 )
contro
la decisione n.
9180/202 del 16 aprile 2004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 10 maggio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
16 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i
seguenti fatti accertati il 17 gennaio 2004 in territorio di __________:
"ha autorizzato a
circolare con la vettura TI __________ una persona sprovvista della richiesta
licenza di condurre";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1 cpv. 3 LCS;
che __________ è insorto
contro tale decisione con un ricorso del 3 maggio 2004 in cui postula l'annullamento
del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre
l'audizione testimoniale postulata dal ricorrente, ove si consideri come il
teste in rassegna è già stato sentito dalla polizia e non è dato a divedere –
né l'interessato spiega – in che modo una nuova audizione del medesimo sia
suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima
frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di
condurre;
che chiunque mette un veicolo
a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere,
prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare
della licenza richiesta è punito con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1
cpv. 3 LCS);
che la Sezione della circolazione
rimprovera al multato di avere – in violazione delle predette norme – "autorizzato
a circolare con la vettura TI __________ una persona sprovvista della richiesta
licenza di condurre";
che il ricorrente non nega di
per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di
aver fatto fronte agli obblighi impostigli dall'art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS
chiedendo al conducente se fosse in possesso della relativa licenza (ricorso,
punto 2);
che l'insorgente contesta per
il resto "ogni obbligo supplementare a suo carico, considerato pure il
rapporto di amicizia con quest'ultimo" (ricorso, punto 3, con
riferimento a Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n. 2.5 ad art. 95
LCS);
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi del rapporto di amicizia con il conducente, quest'ultimo
avendo precisato davanti alla polizia come il multato "è solo un
conoscente che si trovava casualmente al bar" (verbale del 27 gennaio
2004, pag. 3 risposta 14);
che l'insorgente non poteva
neppure accontentarsi, con ogni evidenza, di avere già visto il conducente
"qualche tempo fa, un anno e mezzo circa, in giro con una Mini di
colore verde" (verbale del 4 febbraio 2004, pag. 1 nel mezzo);
che nulla impediva del resto
al ricorrente, una volta ottenuta l'assicurazione dal conducente di recare seco
la propria licenza, di farsi mostrare tale documento;
che a ragione l'autorità di
primo grado rimprovera quindi all'insorgente di non avere prestato tutta l'attenzione
richiesta dalle circostanze per evitare di mettere un veicolo a motore a
disposizione di una persona sprovvista della licenza di condurre;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata all'entità della trasgressione, rettamente commisurata
alla negligenza dell'interessato e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1
cpv. 3 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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