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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.145
Data decisione, Autorità:
30.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.145/pg
9385/202
Bellinzona
30
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 26 aprile 2004 presentato
da
____________, ____________,
(rappresentato
dall'avv. ____________
____________, ____________)
contro
la decisione
16 aprile 2004 emessa dalla
Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione ____________
2004, n° /, il Dipartimento delle Istituzioni ha
inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 780.-, oltre ad
una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti
motivi:
"alla guida del veicolo ____________
ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla
limitazione a 120 km/h.
La velocità
accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle
apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali
sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 187 km/h.
Velocità punibile
dedotta la tolleranza: 168 km/h."
Fatti accertati il 18 gennaio
2004 in territorio di ____________. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ____________ ____________ si aggrava ora
davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni
addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione
stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono
competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù
del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei
limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità
massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un
delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato
ad una velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando
quindi di 48 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza
del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata,
se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta
legislazione.
Competente a esaminare e a
giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la
Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1
LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato
competente decidere se la misurazione operata tramite il veicolo inseguitore è
o meno corretta.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90
cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47
cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione ____________
2004 n° __/_, del Dipartimento delle Istituzioni
è annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al
Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________,
____________ ____________, ____________,
avv. _______ ____________, ____________,
Ministero pubblico, ____________
Il presidente:
Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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