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Numero d'incarto:
30.2004.134
Data decisione, Autorità:
11.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.134/pg
8886/205
Bellinzona
6
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 6 aprile 2004 presentato da
____________ ____________, c/o ____________
____________ __, ____________,
rappr. da: ____________ ____________ __, ____________,
contro
la decisione 2 aprile 2004 emessa
dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. In data 2 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a ____________
____________ ____________ una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di
giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver effettuato un trasporto
transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della
corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
B. Giusta
l'articolo 4 cpv. 1 e 2 LPContr contro la decisione di prima istanza il
denunciato può ricorrere alla Pretura penale; il ricorso deve essere presentato
per scritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.
C. Il
6 aprile 2004 la G. ____________ ____________ __ha inoltrato ricorso per
conto di ____________ ____________ ____________ contro la decisione 2
aprile 2004. L'allegato era redatto in lingua tedesca.
D. In
data 16 aprile questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"in
possesso del vostro scritto citato a margine le comunico che, conformemente
alle norme stabilite dalla Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Dalla
risoluzione rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta al signor ____________
____________. Non risulta tuttavia esserci alcuna procura del suddetto
che vi autorizza a far ricorso a suo nome.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana unitamente alla procura, con la comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
E. Lo
scritto 16 aprile di cui sopra, regolarmente intimato il 19 aprile, è stato
notificato il 21 aprile 2004 e pertanto il termine assegnato alla ricorrente è
scaduto lunedì 3 maggio 2004.
Entro
tale termine ____________ ____________ si è limitato a trasmettere via
fax in data 23 aprile la traduzione da lui firmata del ricorso in italiano, ma
per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non
adempie le condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua
validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons.4a; sentenza del TF 2a.
/ del ____________ 2002; AGVE 1993 121; EGVSZ 1990 109);
non essendo pervenuta la traduzione in forma cartacea con la firma autografa ed
essendo l'invio per telefax un vizio volontario non sanabile (cfr. DTF 121 II
252 cons.4b) il termine è scaduto infruttuosamente.
F. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
G. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile.
Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 aprile 2004 inoltrato dalla ___________ ____________ __, ____________,
per conto di ____________
____________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione della circolazione, ____________,
____________, ____________,
____________ ____________ __, ____________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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