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Numero d'incarto:
30.2003.96
Data decisione, Autorità:
01.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.96/AMM
7692/008
Bellinzona
1
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 marzo 2003 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _________,
viste le osservazioni del 17 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 21 febbraio 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia
di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 7 ottobre
2002 in territorio di _________:
"Alla guida del
veicolo _________ non osservava il segnale 'divieto di svoltare a
sinistra'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 25 cpv. 1";
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 marzo 2003 nel quale postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 17
marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un
segnale di divieto di svoltare a sinistra;
che la ricorrente si duole di
come "i precedenti comunicati di 'multa disciplinare' e 'intimazione di
contravvenzione' inviatami dalla Polizia comunale di _________ recavano
la dicitura 'è pertanto inflitta una multa di fr. 0.00', come potete constatare
dai documenti allegati. Per lo stesso motivo non ho provveduto al pagamento
(importo 0.00), né all'invio di osservazioni scritte";
che, in concreto, dal
fascicolo processuale si evince come all'interessata sia stata per vero
inflitta con la procedura disciplinare "una multa di fr. 0.00", importo
riportato anche nella relativa polizza di versamento;
che a ragione l'insorgente fa
dunque valere che le intimazioni precedenti la decisione impugnata non le
imponevano nessun pagamento;
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a
formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo
grado;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al
prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 25 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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