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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.91
Data decisione, Autorità:
30.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.91/AMM
6826/005
Bellinzona
30
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 marzo 2003 presentato
da
_________, _________
(patrocinata
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _________,
viste le osservazioni del 18 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 febbraio 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i
seguenti fatti accertati l'8 settembre 2002 in territorio di Locarno:
"ha posteggiato il
veicolo _________ per oltre 4 ore fuori dai posti delimitati […] l'infrazione
è chiaramente documentata dalle dettagliate contro osservazioni 18 novembre
2002 dell'agente denunciante";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 marzo 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio e l'abbandono del procedimento di
contravvenzione;
che in uno scritto del 18
marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente
intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva
d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere
parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta
frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (_________) commina – per oltre 4 ore di
parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo "per oltre 4 ore fuori dai posti delimitati" (decisione
impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 18 novembre 2002
dall'agente denunciante);
che la ricorrente si duole
invece di come il proprio veicolo sia stato posteggiato, per vero, "sul fondo
part. no. _________ RFD _________ -______, di proprietà del signor _________
_________ ", con l'autorizzazione di quest'ultimo (ricorso, punto 1);
che, sempre stando
all'insorgente, la rappresentazione grafica prodotta dall'agente denunciante sarebbe
errata, come dimostrato dalle fotografie agli atti, scattate dall'interessata
dopo aver rilevato l'avviso di contravvenzione sul parabrezza della propria
automobile;
che la ricorrente adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale;
donde il postulato annullamento della decisione impugnata, la cui motivazione
differisce per di più da quanto indicato sull'intimazione di contravvenzione
(ricorso, punto 2);
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando
le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, corroborata
dalle fotografie agli atti, questo giudice non può giungere al convincimento che
quest'ultima abbia effettivamente posteggiato in zona vietata;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è del resto opposta
all'accoglimento del gravame;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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