AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.90
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.90/ROC/MAM
8657/002
Bellinzona
18
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 6 marzo 2003
presentato da
_________,
contro
la decisione
28 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
_________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A.Con decisione 28 febbraio 2003 (emanata a seguito di
un rapporto di contravvenzione del 7.01.2003 della Polizia comunale della Città
di _________, e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’ sensi
degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 21.10.2002 e avverso il quale il
ricorrente, neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 2.12.2002,
ha formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, ____________, ha inflitto a _________ _________, _________, una
multa di fr. 250.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data
9.10.2002 alle ore 21.23, in territorio di ____________, in località Via
_________, alla guida della vettura _________ omesso di osservare un segnale
luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1
e 90 cfr. 1 LCS come pure dell’art. 68 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 7
marzo 2003, postulandone l’annullamento. Egli sostiene in particolare di non
avere ottemperato all’obbligo di pagamento poiché le competenti forze
inquirenti avrebbero intimato a questi in data 21.10.2002 una decisione in cui
gli sarebbe stata inflitta una sanzione pecuniaria pari a Fr. 0.00 (zero), da
cui la (lapalissiana) omissione di versamento e la relativa (presunta) mancanza
di necessità di motivare alcunché in merito alla fattispecie oggettiva e
soggettiva dell’infrazione imputatagli.
C. Con sue osservazioni
17.03.2003, il competente Dipartimento si è astenuto dal formulare osservazioni
in merito, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.
considerato, in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente paventa e denuncia sostanzialmente (seppur
implicitamente) una violazione del suo diritto di essere sentito, dacché, a sua
detta, l’importo di cui alla sanzione pecuniaria inflittagli con la decisione
21.10.2002, e ammontante a Fr. 0.00, lo avrebbe automaticamente e manifestamente
indotto, per non meglio precisati suoi motivi di economia e strategia
procedurale, a non presentare osservazioni di sorta in alcun stadio del
procedimento contravvenzionale.
3.La portata del diritto di essere sentito è determinata in
primo luogo dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano
insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime
sancite dall’art. 29 Cost. Fed. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4
vCost).
Orbene,
appare di meridiana evidenza che al ricorrente siano stati garantiti tutti i
suoi diritti procedurali, dacché questi avrebbe avuto la possibilità di
formulare proprie osservazioni, sia a seguito dell’intimazione di
contravvenzione 2.12.2002, sia con suo atto ricorsuale 6.03.2003, ma egli, a
suo tempo, non ha però ritenuto necessario ed opportuno sollevare obiezione
alcuna. I motivi (soggettivi) di tale omissione non sono rilevanti ai fini di
giudizio. Ciò che conta risulta essere invero il fatto che l’ammontare della
sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente riguarda (e riguardava), semmai ed
unicamente, una questione relativa alla commisurazione della pena in virtù dei
principi generali di cui all’art. 63 CPS (cui l’art. 102 cpv. 1 LCS fa
esplicito riferimento e rimando) la fattispecie soggettiva e oggettiva
dell’infrazione in questione giusta i combinati artt. 3, 27 cpv. 1 LCS e 68
cpv. 1 OSS, ben potendo senz’altro costituire oggetto (separato) di
contestazione e ciò, appunto, indipendentemente dalla sua quantificazione
monetaria. Sotto questo punto il gravame si rivela pertanto
manifestamente infondato.
4.Nel merito, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali come anche le istruzioni
della polizia. In particolare, circa il genere ed il significato dei segnali
luminosi, l’art. 68 cpv. 1 OSS determina che la luce rossa significa “Fermata”.
5.Orbene, il ricorrente, come detto, pur potendolo fare, non ha
peraltro mai sollevato obiezione alcuna durante tutto l’iter procedurale circa
la l’eventuale commissione o meno del reato prospettatogli di cui alla
decisione impugnata, segnatamente l’inosservanza di un segnale luminoso a’sensi
degli artt. 27 cpv. 1 LCS e 68 cpv. 1 OSS, riconoscendone pertanto
implicitamente, e senza dubbi di sorta, il proprio coinvolgimento nello stesso
e la sua relativa colpevolezza. Sia da un punto di vista oggettivo che
soggettivo la fattispecie contravvenzionale è dunque accertata (poiché mai
contestata!). Su tale punto non giova soffermarsi oltre.
6.A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il
ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o
quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale
mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci occupa, dovere
fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale,
fra l’altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di
prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente (e negligentemente)
omesso.
7.Che il ricorrente non abbia osservato poi il segnale luminoso
è d’altronde fatto ancor più grave se solo si consideri che la (accertata)
manovra in questione è avvenuta in una località, segnatamente via _________ a
____________, notoriamente trafficata da vetture e pedoni. La conseguente
pericolosità della predetta omissione, seppur solo astratta ma ugualmente
punibile (BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3.a ed. Losanna 1996, n. 3.4
ad art. 90 cfr. 1 LCS), non può né deve passare inosservata, ritenuto che
proprio in punto alla protezione delle persone ruota tutta la legislazione in
materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento
costituzionale.
8.Il ricorrente contesta peraltro l’ammontare della multa
inflittagli dal Dipartimento poiché la stessa era stata a suo tempo determinata
dalle competenti Autorità di Polizia in Fr. 0.00. La motivazione non può in
alcun modo essere condivisa. Vero è che per il noto principio dell’affidamento,
vigente in campo amministrativo, al cittadino amministrato è garantito il
diritto a pretendere da quell’Autorità che attraverso suoi specifici e
determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto
specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse. A tale
principio può però unicamente appellarsi il cittadino amministrato che abbia a
suo tempo avuto conoscenza dell’integrale fattispecie a sottomurare le predette
aspettative, non conoscendone le eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o
errori e non potendoli estrapolare neppure con un minimo di diligenza da par
suo.
9.Premessa per l’applicazione del principio dell’affidamento è
dunque la misconoscenza da parte del cittadino amministrato di eventuali
inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato atteggiamento
dell’Autorità, originante nell’amministrato la fiducia di questi circa la
validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali
errori da parte dell’Amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli
facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo
l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita come pure
in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità ), non può in buona fede
ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate. In questo contesto,
delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto
alla correttezza o meno dell’agire dell’Autorità non possono però essere
pretese e ciò proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da
ogni singolo atto amministrativo. Solo allorquando l’errore appaia manifesto o
facilmente riconoscibile (ad esempio in caso di decisione e/o informazione
amministrativa crassamente nebulosa e/o irragionevole e/o irrazionale) il cittadino
potrà allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza o meno,
segnatamente rivolgendosi alla competente Autorità al fine di chiedere (ed
ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e segg., pagg.
124-125).
In concreto, _________ _________ avrebbe invero potuto
immediatamente rendersi conto non solo dell’inesattezza contenuta nella
decisione della Polizia comunale del 21.10.2002, ma anche della sua manifesta
irrazionalità, poiché, per definitionem, al concetto di multa,
deve giocoforza e necessariamente sempre fare seguito quello di quantificazione
e commisurazione monetaria della stessa, che deve, sempre per definitionem,
esprimersi in una vera e propria sanzione pecuniaria, in difetto
di che si escluderebbe la natura sanzionatoria del provvedimento in questione,
ed i relativi e connessi scopi generali di prevenzione e repressione in campo
penale. Il ricorrente non poteva non essere al corrente di quanto precede,
tanto più che egli ha dimostrato di avere una qual certa esperienza (e malizia)
emersa nel corso dell’iter procedurale, e segnatamente nella stesura del
proprio allegato ricorsuale, ciò ad escludere una sua eventuale (e denegata)
incapacità e/o inesperienza di vita. Avendo senz’altro riconosciuto la crassa
contraddizione insita nelle decisioni 21.10.2002 e 2.12.2002 (mancando
oltretutto la prova del contrario), o, quantomeno, ben potendo riconoscerla
prestando la dovuta attenzione, _________ _________, in conformità delle
precitate massime dottrinali, avrebbe dovuto chiedere delucidazioni al
proposito al competente Ufficio di polizia, non potendo egli pretendere di
dormire sugli allori e aspettando semplicemente il decorrere del tempo ed il
prosieguo degli eventi per poi recriminare solo allo stadio ultimo del
procedimento fatti che, se notificati tempestivamente, avrebbero chiarito e
risolto in altro modo l’errore iniziale di cui alle predette decisioni,
facilmente individuabile e correggibile, e avrebbero senz’altro di conseguenza
evitato il presente giudizio.
A quanto precede, si aggiunga poi il fatto che nell’intimazione di
contravvenzione 2.12.2002 come pure nel relativo rapporto di contravvenzione
7.01.2003, sono stati chiaramente richiamati al ricorrente tutti i disposti di
Legge applicabili alla fattispecie, ed in particolare la specifica
catalogazione dell’infrazione commessa nell’apposito allegato 1 OMD
(segnatamente al relativo no. 309.1) di cui all’art. 3 LMD, in cui si specifica
ed evince con inequivocabile e meridiana evidenza che la multa prevista per
l’infrazione che qui ci occupa si determinerebbe in un importo pari a
complessivi CHFr. 250.-. In questo senso il ricorrente, con il minimo
dispendio di forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare tutti i
predetti articoli di Legge e rendersi pedissequamente conto della
quantificazione monetaria dell’infrazione da lui commessa, l’ignoranza della
Legge, per il noto adagio, non potendo essere né riconosciuta né ammessa. Ritenuto
quanto precede, e costatata in particolare la negligente omissione del
ricorrente in punto ai propri predetti doveri di informazione, si manifesta
nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo
cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile
con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A.SCOLARI,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988 n.178, pag. 93).
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della
circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, la
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 3, 27cpv. 1, 90 cfr.
1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 6 marzo 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 250.- inflitta con decisione 28 febbraio 2003 dalla
Sezione della circolazione, ____________, a _________ _________, _________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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