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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.84
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.84/ROC/MAM
7044/001
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 21 febbraio 2003
presentato da
___________ ___________,
contro
la decisione
14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
___________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _____________, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. Con decisione
14 febbraio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del
10.12.2002 della Polizia Comunale di ___________, avverso il quale la
ricorrente non ha inoltrato osservazioni alcune), la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, _____________, ha inflitto a ___________
___________, ___________, una multa di fr. 200.--, oltre a tassa di
giustizia e spese, per avere ella in data 17.11.2002 in territorio di Lugano in
località via ___________, circolato alla guida dell’autovettura ___________
non osservando le segnalazioni di un agente di polizia, omettendo
segnatamente di fermarsi all’Alt impartitole da quest’ultimo (il quale,
preposto alla regolamentazione del traffico, si trovava al centro di
un’intersezione) con il braccio alzato verticalmente. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS come pure dell’art.
66 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ___________ ___________ è insorta con
tempestivo ricorso 21.02.2003, postulandone l’annullamento. La ricorrente
riconosce sostanzialmente di non avere rispettato nelle surriferite circostanze
di tempo e luogo la regolazione del traffico manuale ad opera del preposto
competente agente di polizia comunale, segnatamente di non avere arrestato il
proprio veicolo fronte all’intimazione dell’alt da parte di quest’ultimo
chiaramente espressa con il braccio alzato verticalmente, ma allega a
giustificazione di quanto precede la tesi secondo cui l’ordine impartitole dal
vigile sarebbe risultato essere manifestamente intempestivo ed imprevidente al
punto da paventare, nel caso di una sua effettiva esecuzione, un pericolo
astratto di tamponamento ad opera delle vetture sopraggiungenti da tergo.
C.Con sue osservazioni 7.03.2003, il
Dipartimento, anche sulla base delle costatazioni contenute nel rapporto di contro-osservazioni
5.03.2003 del competente agente, propone, per contro, la reiezione del gravame
e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
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La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali,
come anche le istruzioni della polizia. Queste ultime hanno la priorità sia
sulle norme generali, che sui segnali e sulle demarcazioni. Quando il traffico
è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono in linea di principio
attendersi che l’agente faccia loro segnali manuali, dove un suo braccio alzato
verticalmente deve essere interpretato come intimazione di fermata prima
dell’intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni (art. 66
cpv. 1 OSS).
3.Nodo gordiano della presente fattispecie risulta essere
l’irregolarità della manovra effettuata dalla ricorrente, segnatamente
l’esistenza o meno di quei presupposti che la potrebbero, a ben determinate
condizioni, giustificare. A mente dello scrivente Giudice, le motivazioni e
giustificazioni addotte dalla ricorrente, e volte ad escludere ogni addebito di
natura contravvenzionale, non sono state però sufficientemente suffragate da
consistenti indizi e riscontri oggettivi, il rapporto di un competente agente
di polizia ben potendo del resto senz’altro considerarsi, come si dirà ancora
meglio in seguito, fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del
contrario.
4.In particolare, la ricorrente stessa ammette nel proprio
allegato ricorsuale che al momento dei fatti su Via ___________ vi era
parecchio traffico e circolavano molti pedoni, quanto precede a cagione di un
importante e frequentato spettacolo circense, da poco terminato. La ricorrente
non poteva dunque non rammentare, stante la forte intensità di traffico, il
proprio obbligo di adattare la velocità conformemente alle condizioni di
circolazione, come pure, stante la massiccia presenza di persone, l’obbligo di
conformarsi ai propri doveri generali di prudenza ex art. 26 LCS.
5.Alle predette condizioni, e rispettando l’insieme delle norme
della circolazione, la ricorrente avrebbe senz’altro dovuto e potuto fermarsi
fronte all’intimazione rivoltale dal vigile con il braccio alzato
verticalmente, poiché le accertate difficili condizioni di viabilità imponevano
a non averne dubbio, a lei come a tutti i conducenti della zona, una velocità
estremamente ridotta come pure la massima attenzione alle indicazioni del
preposto al traffico. Non vi era in questo contesto alcun motivo per la
ricorrente, una volta osservata l’intimazione dell’Alt da parte del vigile, di
repentinamente accelerare anziché arrestarsi prontamente. In particolare la
(corretta) manovra di arresto, se eseguita, non poteva punto creare alcuna
messa in pericolo, né astratta, né tantomeno concreta, poiché tutte le vetture,
come ribadito dalla ricorrente, procedevano a rilento e non avrebbero di
conseguenza avuto problema alcuno ad arrestarsi alle condizioni testé
descritte.
6.L’allegazione secondo la quale l’intimazione dell’Alt da parte
del vigile sarebbe poi intervenuta tardivamente, non solo non appare
sufficientemente sottomurata dalla ricorrente (la cui credibilità appare invero
vacillante quando in sede ricorsuale asserisce, d’un canto, di avere circolato
a passo d’uomo e, d’altro canto, di non avere avuto la possibilità di arrestare
il proprio veicolo se non a costo di una brusca frenata e di un pressoché
ineluttabile tamponamento da tergo!), ma collide crassamente con la versione
fornita dal preposto agente di polizia il quale asserisce nelle proprie contro-osservazioni
5.03.2003 di avere intimato l’Alt nelle corrette modalità, attentamente
valutate e ponderate alla luce delle concrete circostanze, il principio di fedefacenza
del rapporto di un competente agente della pubblica sicurezza ben potendosi
concretamente applicare senza timore di incorrere nell’arbitrio.
7.Che la ricorrente non abbia ottemperato alla predetta
intimazione dell’Alt, è fatto ancor più grave se solo si consideri che, per sua
stessa ammissione, al momento della commessa infrazione risultavano circolare
nelle immediate vicinanze molte persone (compresi verosimilmente molti
fanciulli, stante le manifestazioni circensi in atto) attorno alla cui
protezione ruota del resto tutta la legge in materia di circolazione stradale e
che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
8.A mero titolo abbondanziale, e per il rimanente, si rilevi poi
come la ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di
provare o quantomeno rendere verosimili le proprie allegazioni, dovere fare
capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LprContr, in virtù del quale, fra
l’altro, ella avrebbe potuto in questa sede addurre fatti nuovi e proporre
nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questa ha
manifestamente omesso.
9.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme
della circolazione è punito con l’arresto o con la multa. In concreto, la multa
inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di
tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 90
Cifra 1 LCS, art. 66 cpv. 1 OSS, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 200.- inflitta con decisione 14 febbraio 2003 dalla
Sezione della circolazione, _____________, a ___________ ___________, ___________.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
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Intimazione a:
Sezione della circolazione, _____________,
___________ ___________, ___________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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