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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.74
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.74/AMM
7152/009
Bellinzona
11
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 20 febbraio 2003 presentato
da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 febbraio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 febbraio 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa
di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le
spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in
territorio di _________:
"ha circolato con il
veicolo _________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";
che _________ _________
_________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 febbraio
2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
26 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante
la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";
che tale decisione poggia
sull'accertamento di un agente della polizia comunale, il quale dichiara di
aver visto l'insorgente – alle ore 18.05 – condurre un autoveicolo "mentre
teneva in mano sinistra il telefonino";
che l'insorgente si duole di
come "in data 30 settembre 2002 è stata effettuata una sola chiamata alle
ore 18.09 e 57 secondi. L'Agente _________ _________ nell'intimazione di
contravvenzione datata 28 novembre 2002 cita come orario esatto le 18.05.
Pertanto contesto la decisione del sig. _________, in quanto non
sussiste l'infrazione regolarmente constatata dal momento che alle 18.05 non è
stata effettuata e ricevuta nessuna chiamata" (ricorso, con rinvio al
giustificativo delle comunicazioni inerente alle telefonate effettuate dal
cellulare intestato alla signora _________ _________ che il ricorrente dichiara
"di mia appartenenza");
che le constatazioni di polizia
non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che, tuttavia, l'insorgente non
evoca elementi suscettibili di inficiare le dichiarazioni dell'agente nella
loro sostanza, ove appena si consideri come lo scarto fra l'ora indicata nel
rapporto di contravvenzione e quella risultante dal giustificativo "_________
" – inferiore a 5 minuti – può benissimo essere dovuto a un'imprecisa
indicazione dell'orologio dell'agente e/o a una ragionevole approssimazione
nella compilazione del rapporto medesimo;
che, comunque sia, il
giustificativo delle comunicazioni allegato al ricorso attesta solo le
telefonate in uscita; esso non consente dunque di escludere che l'interessato
abbia ricevuto telefonate alle ore 18.05, abbia impiegato altrimenti il
cellulare (ad esempio per chiamare un numero occupato) o abbia finanche
utilizzato un altro cellulare (tanto più che quello indicato dall'interessato
risulta essere, come detto, intestato a terzi);
che in simili circostanze nulla
induce a discostarsi dalle constatazioni dell'agente di polizia, di modo che
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani
libere";
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per
violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
_________ _________ _________, _________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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