AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.73
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.73/ROC/MAM
6781/002
Bellinzona
23
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 19 febbraio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione
14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
_________,
viste le osservazioni presentatedalla
Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
- Con decisione 14
febbraio 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia
cantonale, posto di _________, del 25.10.2002, regolarmente intimato al
ricorrente che non ha formulato osservazioni al riguardo) la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a _________
_________, una multa pari a Fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese,
per avere egli, in data 25 ottobre 2002, alle ore 06.45, in territorio di _________
- Strada Cantonale (strada principale fuori abitato) alla guida della
vettura _________ targata _________, eseguito una manovra di
sorpasso di un’automobile in corsa, spostandosi alla sinistra della linea di
sicurezza (demarcazione 6.01). La risoluzione è stata resa in applicazione
degli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 73
cpv. 6 lett. a OSS.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 19 febbraio 2003, ammettendo
sostanzialmente la dinamica dei fatti così come esposti dalla Sezione, e la
conseguente infrazione alle norme della circolazione, postulando però in via
principale una riduzione della pena e, subordinatamente, la rateizzazione della
stessa.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 20.03.2003, ed
in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare
osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente
Giudice.
4.Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCS , l’utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le
istruzioni della polizia. In presenza di linee di sicurezza (continue, di color
bianco, demarcazione 6.01) tracciate sulle strade, i veicoli devono sempre
circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCS). Tali linee demarcano
segnatamente la metà della carreggiata o delimitano le corsie (art. 73 cpv. 1
prima frase OSS) e conseguentemente i veicoli non possono oltrepassarle (art.
73 cpv. 6 lett. a OSS).
5.Orbene, il ricorrente ha manifestamente ammesso di avere
sorpassato una vettura nel predetto tratto di strada, tracciata con una linea
continua di sicurezza, oltrepassandola. L’infrazione ai predetti disposti di
Legge appare pertanto manifesta e neppure contestata.
6.Chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito
con l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS). Per la commisurazione di
quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS,
applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art.
63 CPS. In concreto, considerato il poco traffico presente all’ora dei
fatti (circostanza, questa, notoria, non essendo stato inoltre accertato dall’istruttoria
né reso verosimile il contrario), e costatato che l’infrazione è avvenuta in
una zona fuori abitato (cfr. rapporto di contravvenzione 25.10.2002), con
conseguente oggettiva riduzione dei rischi, e vista, soprattutto, la manifesta
ammissione di colpevolezza del ricorrente, resosi senz’altro conto della
portata del suo gesto, la cui pericolosità, seppur solo astratta ma ugualmente
punibile (cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a. ed., Losanna 1996, n.
3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS) non può né deve comunque passare inosservata, ben si
confà di accogliere il gravame e di ridurre pedissequamente la multa ad un
importo pari a Fr. 200.- (anziché Fr. 300.-), con conseguente rinuncia, in
virtù del principio generale della soccombenza, all’accollo di tasse e spese di
giudizio di questa sede. L’importo della multa così come or ora commisurato,
appare peraltro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti
concessi dalla Legge.
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 cfr. 1 LCS, art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso é accolto.
§ Di conseguenza la multa
inflitta a _________ _________ con decisione 14.02.2003 della Sezione
della circolazione, ___________, viene ridotta a Fr. 200.-.
-
Non si prelevano tasse
né spese.
-
Intimazione:
- Sezione della circolazione, ___________,
- _________ _________, _________,
Il giudice: il
Segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster