AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.68
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.68/ROC/MAM
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 12 febbraio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione
emessa dalla Sezione della circolazione, _________
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. Con decisione
7 febbraio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della polizia
cantonale, posto di _________, del 17.12.2002, cui ha fatto seguito la
rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del 10.01.2003, avverso il
quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 16.01.2003,
respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a _________
_________, _________, una multa ammontante a Fr. 100.-, oltre a
tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 12 dicembre 2002 in
territorio di _________, circolando alla guida di un autobus targato _________,
adibito al trasposto di alunni, eseguito una manovra di retromarcia andando
contestualmente ad urtare una vettura che si trovava a tergo. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv.1 e 90 cfr. 1 LCS,
come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 12 febbraio 2003, postulandone
l’annullamento. In primo luogo il ricorrente sostiene di non conoscere il
contenuto né la portata degli articoli di Legge ivi citati. In secondo luogo
egli contesta l’infrazione, addebitando l’intera responsabilità dell’accaduto
alla conducente della vettura retrostante, sig.ra _________ _________,
la quale non si sarebbe negligentemente avveduta della manovra di retromarcia
operata dal ricorrente al fine di permettere il passaggio dell’enorme
autoarticolato (bilico) sopraggiungente sulla corsia opposta, tanto da non
avere mantenuto le debite distanze dall’autobus guidato da questi ed avere
provocato di conseguenza la collisione con il predetto automezzo in manovra. Il
ricorrente postula infine l’assunzione di nuove prove, segnatamente di essere
sentito personalmente.
C.Con sue osservazioni 27.02.2003, il competente Dipartimento
propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
considerato in
diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente ha domandato, come detto, di essere sentito
personalmente. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza,
124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la nuova prova
offerta, segnatamente l’audizione personale dell’insorgente, non appare
suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di
causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
3.Il ricorrente lamenta avantutto di non avere compreso la
portata degli articoli citati nella decisione impugnata, sollevando
implicitamente una carenza di motivazione della stessa e dolendosi in sostanza
di una violazione del suo diritto di essere sentito. La portata del diritto di
essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di
procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve
comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. Fed.(DTF 121
I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 v Cost).
4.Ora, la LPContr non contiene nessuna normativa che imponga
all’autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non
risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale.
D’altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal
precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella
di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
di deferirlo in piena conoscenza di causa ad un’istanza superiore: in altre
parole, l’interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione,
deve potersi difendere adeguatamente. L’ampiezza della motivazione non può
essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto
dell’insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata
(DTF 122 IV 13 consid. 2c; 112 la 107 segg.).
5.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento
ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo avere esaminato gli
atti, l’autorità ha precisato che il denunciato, alla guida del veicolo _________
nell’eseguire una manovra di retromarcia, ha urtato una vettura che si
trovava a tergo e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non
fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, valutandole
purtuttavia nella commisurazione della sanzione pecuniaria inflittagli. Seppur
breve, questa motivazione appare sufficiente ai sensi dell’art. 29 Cost. Fed.
Non risulta d’altronde che l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti
ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli
dall’autorità dipartimentale, il riferimento alla mancata comprensione degli
articoli di Legge citati nella decisione impugnata non potendo entrare in linea
di conto ritenuto il noto adagio secondo cui l'ignoranza della Legge non è
riconosciuta né ammessa, tanto più che il competente Dipartimento ha segnalato
precisamente, richiamandoli, tutti gli articoli di Legge applicabili alla
fattispecie, che il ricorrente, con il minimo dispendio di forze e di tempo,
avrebbe potuto senz’altro identificare. Su questo punto il gravame si appalesa
dunque infondato.
6.Nel merito, il ricorrente giustifica la manovra di retromarcia
con il fatto che la stessa si era resa necessaria per permettere il passaggio
dell’autoarticolato, che, in caso contrario, avrebbe senz’altro interamente
ostruito la circolazione. In realtà, per una incomprensione del ricorrente,
questi ha travisato il senso e la portata della decisione dipartimentale
impugnata, giacché la pena di natura contravvenzionale inflittagli, non va
riferita tanto alla manovra di retromarcia tout court, la quale, di per
sé, risultava senz’altro opportuna e giustificata alla luce delle emergenze
istruttorie, quanto alla sua effettiva esecuzione, che, come si vedrà ancora
meglio in seguito, non è risultata essere scevra da difetti.
7.Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza. Il conducente deve in particolare rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Prima di partire (e/o
ripartire), il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o
ad altri utenti della strada, dove, se la visuale a tergo del veicolo è
limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra
persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo (art. 17 cpv. 1 ONC).
8.Dai documenti agli atti si evince con inequivocabile chiarezza
che _________ _________ nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla
decisione impugnata, ha effettivamente eseguito la manovra di retromarcia testé
descritta. Egli, per sua stessa ammissione, non si è però avveduto della
vettura retrostante, asserendo in particolar modo nel suo verbale di
interrogatorio 12.12.2002, a pag. 2 quanto segue: “retrocedendo, ho guardato
negli specchietti retrovisori esterni e non ho scorto veicoli, pure in
precedenza non avevo scorto veicoli circolare dietro di me. Ho eseguito la
manovra di retromarcia a passo d’uomo, molto lentamente, nel contempo guardavo
sempre gli specchietti, dato che alla mia destra vi era ubicato un muretto.
Fatto pochi centimetri (ca. 50) di spostamento, ho sentito l’urto e quindi mi
sono subito fermato.” Il ricorrente prosegue poi dichiarando che “sceso
dal mezzo, mi sono reso conto di quanto successo, però ho qualche dubbio.
Ossia, non sono sicuro se sia stato io ad urtare, o sia stata la conducente
dell’autoveicolo a tamponarmi prima”. Sia come sia, tali asserzioni non
lasciano dubbio alcuno circa l’infrazione commessa dal ricorrente, il quale non
si è in alcun modo avveduto di una vettura che pure era manifestamente
posizionata a tergo dell’autobus (poco importando il fatto che la stessa fosse
ferma oppure in movimento, e risultando irrilevante la questione a sapere circa
l’eventuale distanza di tale vettura dall’autobus al momento della relativa
manovra di retromarcia; manovra, che, per stessa ammissione del ricorrente, è
avvenuta, sino al momento della collisione, sull’arco di circa mezzo metro
lineare e a passo d’uomo, non potendo dunque necessariamente implicare un tempo
di manovra superiore a brevissimi istanti, ciò che avrebbe senz’altro permesso
al ricorrente, se estremamente vigile ed attento, di intravvedere in ogni
momento ogni e qualsivoglia vettura sopraggiungente da tergo a qualsiasi
velocità e di arrestare conseguentemente la sua manovra) non avendo egli saputo
prestare dunque particolare attenzione alla strada e alla circolazione ed
avendo eseguito una manovra di retromarcia, per di più in prossimità di una
semicurva, senza particolari accorgimenti, quali segnalazioni con gli
indicatori lampeggianti e l’eventuale possibile richiesta di aiuto alla
supervisione della viabilità da parte terzi come ad esempio il conducente
dell’autoarticolato fermo sulla corsia opposta (che neppure il ricorrente ha
del resto pensato di notificare come eventuale testimone dell’accaduto). Come
ciò sia potuto accadere, neppure il ricorrente riesce sostanzialmente a
comprenderlo e a spiegarselo. Ma tant’é. La disattenzione del ricorrente è
risultata essere manifesta poiché egli non ha visto una vettura retrostante
che, nella concreta fattispecie, non poteva in alcun caso non essere vista, da
cui la improvvida collisione.
9.Che il ricorrente non abbia saputo prestare la necessaria
attenzione nella manovra di retromarcia è d’altronde fatto ancor più grave se
solo si considera che la manovra in questione non risultava del tutto scevra da
pericoli, considerato l’intenso traffico in quella zona e a quell’ora, e conto
tenuto della presenza di molte persone sull’automezzo (in particolare fanciulli
in tenera età) attorno alla cui protezione ruota tutta la Legge in materia di
circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento
costituzionale.
Il ricorrente allega poi la circostanza secondo la quale il disco
orario dell’odocronografo dell’autobus non avrebbe segnalato, al momento della
predetta collisione, alcuna posizione di movimento da parte del mezzo meccanico
in questione. Troppo poco, onestamente, per potere proscioglierlo. In primo
luogo poiché tale circostanza è rimasta, appunto, meramente allegata, il
ricorrente non essendosi avvalso delle facoltà conferitegli dall’art. 12 cpv. 1
LPContr e non avendo di conseguenza sufficientemente sottomurato le proprie
asserzioni. In secondo luogo, poiché è
circostanza notoria che il disco orario dell’odocronografo, a dipendenza del
sistema tecnico adottato (a cordina o a impulsi elettrici) non sempre permette
di verificare tecnicamente l’inserimento o meno della retromarcia di un
autoveicolo, meno che meno in caso di velocità ridotta a passo d’uomo, e
risultando pertanto un mezzo di prova di dubbia affidabilità. In terzo luogo
poiché la predetta allegazione sarebbe comunque crassamente contraddetta dalle
stesse ammissioni del ricorrente che, come rilevato sopra, ha affermato di avere
eseguito la manovra di retromarcia e di avere, dopo pochi centimetri di
spostamento, notato l’urto. Anche su tale punto il gravame non merita dunque
accoglimento.
Il ricorrente imputa poi alla conducente che sedeva alla guida del
veicolo retrostante, l’intera responsabilità dell’avvenuta collisione, per non
essersi ella tempestivamente avveduta della sua manovra di retromarcia. A sua
detta, tale conducente avrebbe dovuto fermarsi a debita distanza, segnatamente
retrocedere tempestivamente per permettere la manovra del ricorrente. Tale
omissione, sola, avrebbe causato l’incidente. Orbene, è vero che dagli atti
istruttori potrebbe emergere una qual certa disattenzione da parte della _________
al momento degli eventi che qui ci occupano. In particolare ella ha
dichiarato fronte alle forze inquirenti di essersi arrestata ad una distanza di
(soli) ca. 2 metri dall’autobus fermo, avendo interpretato tale situazione
quale usuale e rituale fermata del bus scolastico atta a permettere la discesa
di taluni fanciulli, ma tale errata presunzione avrebbe potuto essere
manifestamente inficiata se solo la conducente (aldilà del fatto che uno
stazionamento di bus scolastico in una zona prettamente industriale potesse
suscitare già di per sé qualche perplessità!) avesse notato che l’autobus in
questione non si trovava in realtà spostato sulla destra della propria corsia
(come sarebbe dovuto concretamente avvenire nel caso di una sua fermata di
servizio), bensì, come accertato dall’istruttoria, in posizione obliqua rispetto
all’asse stradale ed inoltre senza il benché minimo segnale di direzione
attivato e senza che vi fosse del resto alcuna fermata segnalata. Ora, a tali
condizioni ha ragione il ricorrente quando sostiene che la _________ ha
verosimilmente assunto un comportamento di guida errato poiché alle condizioni
testé descritte, essa avrebbe dovuto assumere, contrariamente a ciò che ha
fatto, particolare prudenza in quanto è evidente che, se un altro utente della
strada commette, come in casu, un errore che potrebbe creare pericolo
d’incidente, l’utente, chiunque egli sia, deve fare il possibile per evitare
che si verifichi un sinistro (cfr. DTF 92 IV 138; 83 IV 85). A tal fine,
il conducente deve “costantemente padroneggiare il veicolo” in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr) ad adattare la
velocità alle circostanze come anche alle condizioni della circolazione (art.
32 cpv. 1 LCStr). “Padroneggiare il veicolo” significa che il conducente deve
essere ad ogni momento capace di azionare rapidamente i comandi del veicolo in
moto, in modo da manovrare immediatamente ed in maniera appropriata alle
circostanze in presenza di pericolo qualunque. Ciò che, in concreto, _________
_________ non è stata in grado di fare, dacché, sia come sia, alle
precitate condizioni, ella avrebbe dovuto quantomeno, in conformità ai suoi
doveri di prudenza, arrestare la propria vettura ad una distanza ben superiore
rispetto a quella da lei ammessa, e ciò per evitare possibili sinistri e/o
ulteriori impedimenti alla viabilità. Gli atti hanno pertanto permesso di
accertare, sì, una corresponsabilità da parte della conducente della vettura
retrostante l’autobus, ma, a tale proposito, giova purtuttavia ricordare
espressamente che in campo penale la colpa accertata di un’automobilista basta
a farlo ritenere colpevole, non risultando determinante il fatto che, come in
concreto, vi sia una colpa concomitante grave imputabile ad una conducente
terza, la compensazione delle colpe, per costante giurisprudenza, non essendo
ammessa (DTF 85 IV; 105 IV 216).
- Giusta l’art. 90
cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con
l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo
conto di tutte le circostanze, e richiamate in particolare le predette
corresponsabilità e concolpe concomitanti della conducente del veicolo
sopraggiungente da tergo, ritiene l’(esigua) entità della multa inflitta al
ricorrente confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi visti gli artt. 31 cpv.1, 90 cfr. 1
LCS, artt. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 12 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 100.- inflitta con decisione 7 febbraio 2003 dalla
Sezione della circolazione, __________ a _________ _________, _________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 150.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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