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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.44
Data decisione, Autorità:
02.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.44/pg
3727/090
Bellinzona
2
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 3 febbraio 2003 presentato
da
_________ _________, _________,
contro
la decisione
24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, __________, ;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione 24 gennaio 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa
di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-,
per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo _________ non osservava il segnale di divieto generale di
circolazione nelle due direzioni"
Fatti accertati il 19
settembre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 18 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora
davanti a questo giudice in quanto chiede che gli venga notificata ad un altro
indirizzo.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
L'infrazione
verificatasi in territorio di _________ il 19 settembre 2002 non è stata
contestata e di conseguenza ci si limita all'eccezione sollevata dal ricorrente
in merito all'intimazione della contravvenzione.
-
La risoluzione del 24
gennaio 2003, così come in precedenza la multa del 20 settembre 2002, sono
state intimate correttamente all'indirizzo dato dallo stesso ricorrente
all'agente di polizia il giorno dell'infrazione; considerato che l'insorgente
risulta domiciliato ancora a _________ si deve giungere alla conclusione
che le raccomandate, peraltro ritirate dal destinatario, sono state notificate
rettamente.
-
Indipendentemente dalle
considerazioni espresse, onde evitare al ricorrente di dover sopportare un
inutile aggravio di tasse e spese, in data 2 aprile 2003 questo giudice ha
inviato uno scritto all'indirizzo indicato dall'insorgente - il quale si era a
più riprese impegnato a pagare la contravvenzione nel caso gli fosse stata
recapitata a _________ - con l'invito a ritirare il gravame; tale
assegnazione di termine mediante raccomandata, peraltro ritirata dal _________,
è decorso infruttuosamente, per cui si rende necessaria la presente sentenza.
-
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra
1 LCStr e 18 cpv. 1 OSS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 3 febbraio 2003 è
respinto.
Di conseguenza è
confermata la decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione della circolazione,
__________,
-
La tassa di giustizia di
fr.100.- e le spese di fr. 30.- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
_________ _________, _________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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