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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.392
Data decisione, Autorità:
06.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.392/rol
31404/090
Bellinzona
8
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso 24 novembre 2003 presentato
da
__________ __________, domiciliato a __________,
Via __________,
contro
la decisione
14 novembre 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ___________, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione 14 novembre 2003 ha inflitto a __________ una multa di fr.
200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 70.-, per i
seguenti motivi:
"alla
guida della vettura __________, si arrestava di colpo inserendo
l'indicatore di direzione destro all'ultimo momento per cui veniva urtato
posteriormente da uno scooter."
Fatti
accertati il 24 luglio 2003 in territorio di __________, e che la
Polizia cantonale nel rapporto del 25 agosto 2003, ha così ricostruito:
"il
protagonista __________, circolava a __________ su
Via __________ in direzione di __________. Durante
questo tratto di strada superava la motoleggera del __________,
il quale circolava anch'esso su Via __________. Giunto al dare
precedenza, di fronte alla fermata del bus di Arbigo, si accodava dietro ad un
altro veicolo. In seguito proseguiva in direzione di __________.
Giunto all'altezza del tabaccaio su Via __________, il
protagonista __________ frenava improvvisamente e scansava sulla
destra, era sua intenzione arrestarsi al tabaccaio. Quest'ultimo inseriva
l'indicatore di direzione solo all'ultimo momento e in quell'istante veniva
tamponato dal __________ che lo seguiva con la sua
motoleggera".
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 37 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS e dell'art. 12 cpv. 2 ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale __________
__________, con scritto 24 novembre 2003, si aggrava ora davanti
a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Egli
infatti sostiene che:
-
"il
rapporto della Polizia sull'incidente cita "Sul luogo, erano presenti i
rispettivi conducenti.", ciò non corrisponde a quanto realmente accaduto.
Infatti sono stato interrogato verbalmente solo 9 giorni dopo l'evento presso
la gendarmeria di __________ ".
-
"la mia frenata era
necessaria per il bisogno citato nelle mie osservazioni del
14.10.03".
-
"il
sottoscritto aveva notato pure lo scooter che mi seguiva, ma sicuramente non
credevo che mi tamponasse, probabilmente il conducente dello scooter non si è
accorto di quello che avveniva davanti a lui, infatti non ha neppure frenato
prima di tamponarmi".
C. La
Sezione della circolazione propone con scritto 2 dicembre 2003, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti
acquisiti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Il
ricorrente si è opposto alla condanna inflittagli, respingendo le motivazioni
addotte dalla Sezione della circolazione nella propria decisione 14 novembre
2003, e ribadendo che a fondamento della constatazione della contravvenzione
l'autorità dipartimentale si sia erroneamente fondata sulla sua dichiarazione -
"mi sono fermato di colpo" - e non sui fatti realmente accaduti. Tale
censura è però infondata, è infatti il protagonista __________ a dare
tale versione dei fatti e a confermarla con la sottoscrizione del verbale.
Inoltre l'interessato non ha presentato alcuna prova oggettiva a conforto di
una diversa dinamica dei fatti.
-
Giusta
l'art. 37 cpv. 1 LCS, il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto
possibile, ai veicoli che lo seguono. Le frenate e gli arresti improvvisi sono
permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno (art. 12 cpv. 2
ONC). Inoltre giusta l'art. 90 cifra 1 LCS, chiunque contravviene a tali norme
è punito con l'arresto o con la multa.
-
Come
si evince dal verbale d'interrogatorio 2 agosto 2003 dell'interessato:
"Ero
fermo al dare precedenza - fermata bus __________ - dietro ad un
altro veicolo, dopo un attimo questo è ripartito in direzione della caserma;
giunto all'altezza del tabaccaio di fronte al ristorante __________ mi
sono fermato di colpo inserendo l'indicatore di direzione all'ultimo momento".
Si
osserva quindi che è il ricorrente ad ammettere in definitiva di aver frenato
in modo repentino ("di colpo"). Secondo la giurisprudenza il
conducente che vuole fermarsi deve avere riguardo delle vetture che lo seguono,
deve quindi annunciare tempestivamente mediante gli strumenti necessari la sua
intenzione e procedere alla manovra di arresto in maniera prudente (cfr.
SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I. 2a.
edizione, n. 801 pag. 366). Il motivo avanzato da quest'ultimo a titolo
giustificativo della propria manovra di arresto, ossia la necessità di dover
rispondere al cellulare (cfr. osservazioni 14 ottobre 2003 e ricorso 24
novembre 2003), non può di certo essere qualificato "un caso di
bisogno" ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 ONC (cfr. SCHAFFHAUSER, op. citata,
n. 697 pag. 316; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3a.
edizione, n. 1.3.2 seg. ad Art 37 LCS).
Nel caso
di specie si deve riconoscere, in primo luogo, che il comportamento del
ricorrente ha provocato una situazione di pericolo per il conducente che lo
seguiva, tant'è vero che la situazione si è risolta con un tamponamento e con
il ferimento del protagonista __________, ed in secondo luogo che la
fermata improvvisa è avvenuta benché il ricorrente avesse notato il conducente
che lo seguiva, come da lui stesso ammesso (cfr. ricorso 24 novembre 2003).
Non
scagionano l'interessato dall'illiceità del suo comportamento l'asserita
inosservanza della distanza e l'asserita disattenzione da parte del conducente
che lo seguiva; giova infatti precisare che ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCS
ogni persona risponde delle proprie azioni od omissioni, il comportamento
illecito altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione
di norme imputabili a propria colpa. Semmai tali questioni possono essere
presentate in sede civile, essendo il giudice civile competente a dirimere
un'eventuale controversia riguardo alla suddivisione, fra le parti interessate,
della responsabilità per i danni cagionati dall'incidente.
Inoltre
si sottolinea che giusta il principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 1 LCS), il
conducente che rispetta le normative vigenti in ambito stradale può attendersi
che gli altri utenti della strada si comportino pure correttamente. Chi però si
comporta scorrettamente, cagionando così un pericolo agli altri utenti della
strada, non può pretendere che siano questi ultimi a ridurre il pericolo
adoperando maggior attenzione (SCHAFFHAUSER, op. citata, volume I, 2a.
edizione, n. 421 pag. 186).
- Questo
giudice giunge alla conclusione che il ricorrente abbia effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il
ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art.
26 cpv. 1, 37 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS, l'art. 12 cpv. 2 ONC e l'art 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso
24 novembre 2003 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La
tassa di giustizia fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione della
circolazione, ___________,
__________ __________,
__________,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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