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Numero d'incarto:
30.2003.385
Data decisione, Autorità:
29.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.385/AMM
31098/003
Bellinzona
29
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato
da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 2 dicembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
31 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 27 giugno 2003 in territorio di __________:
"Ha
posteggiato il veicolo __________ superando la durata di
parcheggio autorizzata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che __________ __________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
2 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per avere posteggiato il veicolo __________ superando la
durata di parcheggio autorizzata;
che la ricorrente non contesta
la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa il 4 agosto 2003 –
dopo essere stata assente all'estero nel mese di luglio per vacanze – e chiede
pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;
che nelle sue contro
osservazioni del 1° dicembre 2003 la polizia comunale rileva come il pagamento
del 4 agosto 2003 attiene a un'altra multa, la n. __________ inflitta il
23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003;
che in una successiva lettera
del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle
contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata,
attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti;
che anche volendo seguire la
tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere
del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare
(cfr. allegato A al ricorso);
che il mancato versamento
della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura
ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente
addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che neppure soccorre
all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "vacanze
trascorse all'estero" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo;
osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si
consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora,
per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero
essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari
del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto
prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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