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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.37
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.37/pg
77/101
9 aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003 presentato
da
________, c/o ________ SA, ________, Via ________,
contro
la decisione
________ 2003 (n° /) emessa dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con
decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________,
per la ________ SA, una multa di
fr. 1'500.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr.
40.--., per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di operaio addetto al montaggio dei ponteggi, dal 2 maggio 2002 al 16
giugno 2002, per complessive 6 settimane, il cittadino comunitario ________ ________, sprovvisto del
permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di
svolgere detta attività".
Fatti accertati il 17 giugno
2002 in territorio di ________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ________ ________ si
aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce innanzitutto la
validità dell'intimazione, lamenta in seguito il fatto di non essere stato
sentito e infine chiede subordinatamente una sostanziale riduzione della pena
inflitta.
C. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
- La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Al riguardo questo giudice non
dà seguito alla richiesta di richiamo degli atti dall'ufficio della manodopera
estera e dall'ufficio delle imposte alla fonte, in quanto risulta inifluente ai
fini del presente giudizio.
- In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la ________ SA, come ogni altra persona
giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas delinquere non potest;
cfr. DTF 97 IV 203); di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito
di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o
omesso di agire - nella loro qualità di organi.
Come rettamente ha rilevato la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione la nozione di organo nel diritto
penale è più estesa di quella del diritto civile; pertanto il fatto che il
ricorrente non riveste alcuna carica formale all'interno della società in
questione non è decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.
Ne discende che anche persone non iscritte a registro di commercio possono
essere oggetto di provvedimenti contravvenzionali.
Nell'evenienza concreta il
ricorrente deve essere considerato datore di lavoro ai sensi della LDDS, in
quanto di fatto era la persona di riferimento per lo svolgimento dell'attività
lavorativa del signor Nespolo, come del resto figura inequivocabilmente dal
verbale d'interrogatorio del 17 giugno 2002, sulla cui veridicità non v'è motivo
di dubitare.
A comprova in particolare del
ruolo importante ricoperto all'interno della ditta dal ricorrente si rileva, a
titolo abbondanziale ed indipendente da quanto precede, che il signor ________ - come peraltro risulta da
un'attenta lettura del gravame - é a conoscenza dei dettagli delle procedure
inerenti la società anonima in oggetto.
Di
conseguenza, alla luce delle considerazioni espresse, l'intimazione della
contravvenzione
al signor ________ ________ è
valida agli effetti di legge.
- Ai sensi dell'art. 10 OLS
il datore di lavoro non deve lasciare assumere un impiego a uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore
è autorizzato ad assumere questo impiego; al riguardo si rileva come l'entrata
in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS
sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette
disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini
lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.
Si deve pertanto giungere alla
conclusione che nell'evenienza concreta il signor ________ è punibile per la violazione della LDDS e
dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri.
- Circa le lamentele in
relazione all'asserita violazione del principio di essere sentito si osserva
che al ricorrente è stato regolarmente intimato mediante raccomandata il rapporto
di contravvenzione del 15 novembre 2002; di conseguenza egli ha avuto la
possibilità, della quale però non ha fatto uso, di presentare le proprie
osservazioni, come peraltro si poteva chiaramente evincere dal punto 2 dello
scritto menzionato.
Ne consegue che in casu non vi è
stata violazione del principio di essere sentito, ritenuto oltretutto che il
signor ________ ha interposto
tempestivo e motivato gravame davanti a questo Giudice.
-
Per quanto riguarda
l'ammontare della multa si osserva che la stessa è conforme alle disposizioni
in vigore ed è proporzionata all'infrazione commessa; pertanto non può essere
accolta la richiesta di riduzione, né tantomeno quella contenuta nel petitum di
ridurre la multa a cifra simbolica.
-
Per tutte le considerazioni
espresse il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia
e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti in particolare gli art. 3 cpv.
3 e 23 cpv. 6 LDDS, art.6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione 17 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ____________,
-
La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,
________ ________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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