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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.369
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.369/KRM
29643/009Q
Bellinzona
4
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 1 novembre 2003 presentato
da
_________, domiciliata
a __________, Piazza __________,
contro
la decisione
__________ 2003 n /_ emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
visto lo scritto 19 novembre 2003 presentato
dalla Sezione della circolazione, __________, con il quale comunica di astenersi dal formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 120.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia
di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, poiché
"ha posteggiato il
veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis
ONC;
che con ricorso 1° novembre
2003 ____________________ ha precisato che detentore del veicolo non è lei
stessa, ma una persona italiana che era stata sua ospite; ha osservato di aver
comunicato il fatto sia alla Polizia comunale di __________, che aveva rilevato
l'infrazione, sia all'Ufficio giuridico della circolazione;
che con ordinanza 21 novembre
2003 è stato assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per prendere
posizione in merito alle osservazioni 14 novembre 2003 della Polizia comunale
di __________, nelle quali si precisa che "alla cancelleria comunale
sono pervenute tramite telefono le indicazioni concernenti il veicolo __________
con targhe italiane __________, per l'invio della procedura di multa
disciplinare all'indirizzo annotato (vedi copia).
Con l'avanzamento della
procedura, PMD del 27.06.2003 e dell'intimazione del 18.08.2003 sino alla
spedizione all'ufficio giuridico presso il nostro ufficio non sono pervenute
osservazioni o lettere di smentita.";
che con scritto 30 novembre
2003 __________ __________ ha ribadito che il veicolo appartiene ad un
conoscente che è stato suo ospite e per il quale si è interessata presso la
polizia per le modalità di pagamento; ha osservato che il suo non vuole essere
un ricorso, ma che non intende pagare la multa, poiché non è stata lei a
commettere l'infrazione;
che l'atto della signora
__________, tenuto conto che si tratta di una persona non cognita degli aspetti
legali, può e deve essere inteso come un ricorso, nonostante la sua contraria
asserzione, sia perché lo scritto contiene una chiara contestazione
dell'obbligo di pagamento della multa inflittale, sia perché le ragioni addotte
possono essere fatte valere solo mediante ricorso (in caso contrario la
contravvenzione diverrebbe definitiva e dovrebbe essere pagata anche se la
persona multata non è quella che ha commesso l'infrazione);
che __________ __________ è
cittadina svizzera regolarmente e da tempo domiciliata a __________: non può
quindi essere il detentore del veicolo italiano targato __________;
agli atti non vi è nulla che
permetta di concludere che ella sia stata alla guida di suddetto veicolo e
abbia commesso l'infrazione di posteggio in discussione;
che non vi sono quindi validi
motivi per non credere alla ricorrente quando afferma di essersi solo
interessata a nome del detentore per il pagamento della multa;
che nelle suddescritte
circostanze la risoluzione in esame deve essere annullata;
che qualora la procedura contravvenzionale
dovesse essere ripresa ex novo la ricorrente sarebbe ad ogni modo tenuta a
collaborare all'identificazione dell'autore dell'infrazione, essendo altrimenti
passibile di contravvenzione;
per questi motivi visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ 2003 di
____________ ________, , è accolto e la decisione impugnata (ris. n.
__________ /) è annullata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
__________ __________, __________,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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