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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.368
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.368 ROC/MAM
29340/003
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003
presentato da
__________ __________ __________,
contro
la decisione
10.10.2003 emessa dalla
Sezione della circolazione,
viste le osservazioni 13 novembre 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 10 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto
di contravvenzione del 25 agosto 2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, __________, una
multa ammontante a Fr. 40.- (quaranta) oltre a tassa di giustizia di Fr. 20.-
(venti) e spese per complessivi Fr. 10.- (dieci) per avere egli in data 21
giugno 2003 in territorio di __________, __________, posteggiato la vettura __________
omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben
visibile. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1
e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 48 cpv. 7 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________
__________ è insorto con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone
l’annullamento, e adducendo, a titolo di principale motivo giustificativo, il
paventato difetto di intimazione della contravvenzione ad opera delle
competenti Autorità.
C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento,
constatate le motivazioni addotte dal ricorrente, propone l’annullamento della
citata decisione (risoluzione no. __________), riservandosi di riprendere ex
novo la procedura contravvenzionale nei confronti del ricorrente .
considerato in
diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Il ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata
intimazione nei suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della
contravvenzione (ciò che gli avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie
osservazioni al riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del
suo diritto di essere sentito.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo
luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti,
l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art.
29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr
prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione,
assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio
procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art.
3 cpv. 2 LPContr).
Orbene, come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del
competente Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede
l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la
trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo avvenuta per
lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose,
e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei
propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare
d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione no. __________ del
__________.2003 della Sezione della Circolazione, __________, deve essere
annullata per vizio procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione
alla stessa degli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura
contravvenzionale ab initio.
per questi motivi richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2003 di ___________ _________, __________, è accolto come ai considerandi.
§ Di conseguenza la
risoluzione dipartimentale no. __________ del __________ 2003 della Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è annullata come ai considerandi.
§§ L’incarto viene trasmesso alla
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, per quanto di sua
competenza.
-
Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione:
Sezione della Circolazione,
__________,
__________ __________, __________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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