AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.365
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.365 ROC/MAM
30220/005
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 3 novembre 2003
presentato da
___________ ___________,
contro
la decisione
17 ottobre 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione,
viste le osservazioni 10 novembre 2003
della Sezione della Circolazione, ___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 17 ottobre 2003 (emanata
in forza di un rapporto di constatazione di incidente della circolazione della
Polizia cantonale, posto di ___________, del 23.05.2003, cui ha fatto seguito la
rituale intimazione di contravvenzione del 10.09.2003 all’indirizzo del
denunciato, che non ha formulato osservazioni al riguardo) la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a ___________
___________, , una multa ammontante a Fr. 200.- (duecento) oltre a
tasse di Fr. 40.- (quaranta) e spese per complessivi Fr. 70.- (settanta), per
avere egli, in data 13 maggio 2003, in territorio di ___________ -
(Via ___________), alla guida dell’autofurgone ___________, nell’abbordare una
curva per lui piegante a sinistra, frenato, perdendo la padronanza di guida e
conseguentemente spostandosi sulla propria destra, andando ad urtare così la
protezione metallica laterale della strada. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 3 cpv. 1
ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________ ___________ è insorto con
tempestivo ricorso 3 novembre 2003 postulandone l’annullamento. Egli ammette
sostanzialmente la dinamica dell’accertato incidente della circolazione ma
motiva la momentanea (e subitanea) perdita di padronanza di guida del proprio
veicolo, con la copiosa presenza di nafta (presunta perduta, proprio su quel
tratto di strada, da un autopostale di linea), che, unitamente al suolo già di
per sé bagnato, avrebbe reso quest’ultimo altamente scivoloso e difficilmente
interpretabile. Il ricorrente contesta poi le dichiarazioni del teste
___________ ___________ (autista del predetto autopostale), in particolare quo
alle versioni da questi fornite in punto alla tempistica dell’intervenuto
incidente e della predetta (accertata) perdita di nafta. ___________
___________, infine, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr,
ha prodotto il documento 1 (documentazione fotografica del luogo
dell’incidente) agli atti.
C.Con sue osservazioni 10 novembre 2003, il competente
Dipartimento propone per contro la reiezione del gravame e la pedissequa
conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza. In questo contesto, la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze e, in particolare, alle peculiarità del veicolo, alle condizioni
generali della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1
LCS). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla
circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la manovra
sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC).
3.Il ricorrente, pur ammettendo nel proprio allegato ricorsuale
che la strada era bagnata, allega comunque, come detto, la presenza di nafta
sulla Via ___________ (territorio di ___________) da lui percorsa, a motivo
giustificativo della perdita di padronanza del veicolo, ciò che escluderebbe
così, giocoforza, l’illiceità dell’atto incriminato. Ora, la tempistica
relativa allo svolgimento dei predetti fatti risulta essere, nella concreta
fattispecie, non solo un elemento di fondamentale importanza probatoria ai fini
di giudizio, ma addirittura il vero e proprio nodo gordiano dell’intera
problematica che qui ci occupa, dacché solo risolvendo la questione a sapere se
il ricorrente abbia o meno percorso Via ___________, in particolare il tratto
in cui è avvenuta la perdita (accertata) di nafta da parte dell’autopostale di
linea, prima o dopo l’emissione della stessa sul suolo stradale,
si potrebbe allora, se del caso, giustificare o meno il comportamento di guida
del ricorrente (segnatamente la perdita di padronanza del veicolo ed il
pedissequo sbandamento sulla destra con conseguente urto della protezione
metallica laterale), laddove si dovrebbe constatare un’eventuale illiceità dell’agire
dello stesso, nel caso di sua negligenza non imputabile a fattori esterni
imprevedibili quali la presenza di nafta sull’asfalto (notoriamente causa di
importante e sensibile perdita di aderenza dei pneumatici), rispettivamente, in
caso contrario, la presenza di motivi giustificativi ad escludere tale
illiceità.
4.Orbene, gli atti di causa forniscono allo scrivente Giudice
due versioni (non necessariamente contrastanti) circa i tempi degli accadimenti
che qui ci concernono: da un lato il ricorrente, in sede di interrogatorio del
13 maggio 2003 fronte alle forze inquirenti, ha dichiarato di essere partito
con la sua vettura da ___________ ed in direzione di ___________ -___________
-___________ verso le ore 06.00 circa, ma non è poi stato in grado di determinare
l’orario esatto in cui si è verificato l’incidente su Via ___________, stante
un completo black-out elettrico (non comprovato, ma tant’è!) del proprio
veicolo; d’altro canto, il teste ___________ ___________ ha dettagliatamente
dichiarato quanto segue: “Ieri mattina, alle ore 06.00, prendevo servizio a ___________
presso i parcheggi della ex ___________, ora posteggi del servizio autopostale.
Alle ore 06.02, partivo con l’autopostale… in direzione di ___________ …
ricordo che piovigginava…avevo inserito i tergicristalli. Arrivato al bivio per
___________, svoltavo su via ___________. Poco dopo il primo
tornante, ed erano circa le ore 06.05/06.08, notavo che un furgone aveva avuto
un incidente della circolazione stradale. In particolare avevo modo di notare
che questo furgone aveva colliso contro una barriera di protezione in ferro…
Vedendo che dentro il furgone non vi era nessuno e che non vi era nessun
ferito, procedevo tranquillamente verso ___________. Fra l’altro questa
persona non mi aveva fatto cenno di fermarmi. Confermo quindi quanto poi
successo verso le ore 06.45, di ritorno da ___________, sempre con il
medesimo mezzo meccanico, il quale… aveva perso della nafta e due veicoli
avevano avuto degli incidenti stradali. Posso dichiarare che il furgone che ha
colliso contro la barriera non è fuoriuscito di strada a causa della nafta
persa dal mezzo meccanico da me condotto. Aggiungo pure che quando stavo
ritornando da ___________, poco prima di essere tamponato, questo
furgone si trovava ancora nella medesima direzione di marcia. Dichiaro pure che
quella mattina la strada era bagnata siccome piovigginava..” (cfr. verbale
di interrogatorio 14.05.2003, teste ___________ ___________).
5.Le dichiarazioni di ___________ ___________, testé riportate, non
appaiono per nulla foriere di crasse contraddizioni, imprecisioni o
quant’altro. Anzi. A mente dello scrivente Giudice, la precitata testimonianza
appare infatti estremamente chiara, imparziale ed oggettiva e non può dare
adito a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in
particolare, quo alla dignità probatoria di tale escussione testimoniale (la
cosiddetta Beweiswürdigkeit) come non vi sia motivo di nutrire dubbio
veruno in punto alla credibilità ed attendibilità del teste ___________, il
quale, oltretutto, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse (e ciò
sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in
sanzioni penali (art. 307 CPS).
6.Il ricorrente, del resto, non ha dal canto suo
sufficientemente sottomurato le proprie allegazioni (rimaste del tutto incomprovate,
la documentazione fotografica prodotta non permettendo di estrapolare alcun
elemento rilevante di novità in un senso o nell’altro), considerato poi che gli
orari riportati dal teste (“verso le ore 06.05/06.08 circa”) ben potrebbero
sostanzialmente combaciare - ritenuti i rispettivi tratti di strada percorsi,
nei due sensi opposti e da due punti di partenza non eccessivamente distanti
(___________ e ___________), dal furgone del ricorrente, da una parte, e dal
torpedone guidato dal teste, dall’altra, e considerato come __________
__________, dal momento della sua partenza e sino al luogo dell’incidente,
abbia percorso l’intero tratto stradale senza sosta alcuna, il ricorrente non
avendo mai dichiarato l’eventuale contrario - con l’orario di partenza
dichiarato dal ricorrente (“verso le ore 06.00 circa”).
7.Alla luce dei considerandi che precedono, questo Giudice ben
può dunque tranquillamente pervenire all’intimo convincimento che l’incidente
della circolazione che ha visto protagonista __________ __________ si sia
verificato, al più tardi (!), verso le ore 06.05/06.08 antimeridiane del 13
maggio 2003, poiché l’autista del torpedone ha potuto constatare, proprio a
quell’ora, e a ‘bocce già ferme’, l’avvenuto incidente (il ricorrente non
avendo del resto mai esplicitamente contestato il fatto che, verificatosi
l’incidente, un autopostale di linea avesse transitato sulla corsia opposta e
in direzione di marcia contraria rispetto alla sua). Inoltre, considerato che
il teste __________, per sua stessa ammissione, si era messo al volante del
torpedone per la prima volta alle ore 06.00 di quella mattina (“Ieri
mattina, alle ore 06.00, prendevo servizio a __________ …’, cfr.
verbale di interrogatorio 14.05.2003, teste ) e considerato che il
__________ ha incrociato, proveniente dalla direzione opposta, il furgone del
ricorrente che risultava già essere incappato nella (fors’anche sfortunata)
disavventura, risulta impossibile credere alle versioni del ricorrente,
segnatamente alla paventata circostanza di cui alla presunta presenza di una
chiazza di nafta sul suolo, proprio a quell’ora e in quel determinato tratto di
strada, a meno che non si volesse ipotizzare, per avventura e gusto del
fantastico, che il torpedone in questione () avesse perduto ingenti
quantitativi di nafta sul tratto stradale di Via __________ senza mai per
questo avere (ancora) lasciato, quel giorno, il relativo parcheggio del
servizio postale, sito a __________!
8.Abbondanzialmente, e a sottomurare ulteriormente tutto quanto
precede, non si dimentichi poi che nel proprio rapporto di constatazione
23.05.2003, il cpl __________ __________ ha confermato (circostanza, questa,
del resto neppure manifestamente contestata dal ricorrente) che i Servizi della
Polizia cantonale, la fatidica mattina del 13 maggio 2003, erano stati
unicamente allarmati per un incidente stradale intercorso in zona alle ore 06.47,
senza che prima di quest’orario nessun’altra comunicazione fosse giunta ai
predetti servizi, quanto precede in chiara concomitanza con le vicende
descritte dal teste __________ e relative alle collisioni (tamponamenti) che
hanno visto protagonista l’autopostale condotto da quest’ultimo e avvenute
verso le ore 06.45 circa (cfr. verbale di interrogatorio 14.05.2003 teste
__________) e a ben 40 minuti (!), almeno, dai fatti che interessano il
presente procedimento.
9.Stante tutto quanto precede, e malgrado la presa di posizione
del ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro,
al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che __________ __________, abbordando
una curva per lui piegante a sinistra e, contestualmente, frenando, abbia
negligentemente perso la padronanza di guida e, spostandosi a destra, abbia poi
di conseguenza urtato la protezione metallica laterale della strada, la
dinamica di quanto accaduto non potendo in alcun modo essere relazionata a
fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale
accertamento, segnatamente l’illiceità dell’accaduto e la conseguente
responsabilità oggettiva e soggettiva di __________ __________, poggia sui
predetti inequivocabili indizi di cui sopra, senz’altro sufficientemente
precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive
responsabilità del ricorrente.
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto
o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del
surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi
principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante
quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del
caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la
quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI,
Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), come pure
delle particolari (e oggettivamente pericolose!) condizioni stradali (manto
bagnato) ritiene peraltro equo l’importo di Fr. 200.- (duecento) inflitto a titolo
di multa a __________ __________, confacentemente
proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al
grado di colpa e contenuto nei limiti concessi della legge. Per il che, il
ricorso 3 novembre 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono
con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della
soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt 31 cpv. 1, 32
cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza la
risoluzione no. __________ /__________ del __________ 2003 della Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è integralmente confermata.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento),
relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione:
- Sezione della
circolazione, __________,
- __________ __________, __________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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