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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.344
Data decisione, Autorità:
18.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.344/pg
28234/002
Bellinzona
18
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da
__________, __________, _
contro
la decisione 26 settembre 2003
emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
9 ottobre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la
decisione 26 settembre 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha
inflitto una multa di fr. 300.-, oltre fr. 60.- di tassa di giustizia e fr.
70.- di spese, per aver eseguito, alla guida della vettura __________,
un cambiamento di corsia, da destra a sinistra, collidendo con un autoveicolo
sopraggiungente da tergo.
Il
ricorso era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 16 ottobre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni (LPContr):
art.
4 3 il
ricorso deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1
Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal
suo procuratore.
art.
5 2 Errori
di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine
perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella
forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso darà dichiarato irricevibile."
Si
rileva che il menzionato scritto è stato notificato al ricorrente il 24
ottobre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 10 giorni per la
presentazione del ricorso in lingua italiana, ai sensi degli art. 4, 6 e 7 LPContr,
è scaduto infruttuosamente il 3 novembre 2003.
Il
ricorrente ha dato seguito alla richiesta il 4 novembre 2003, ossia
tardivamente. Il ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 ottobre 2003 inoltrato da __________ __________, __________,
è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________, __________, _
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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