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Numero d'incarto:
30.2003.339
Data decisione, Autorità:
16.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.339/AMM
28406/090
Bellinzona
16
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'__________ __________
2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del __________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 740.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati
il __________ 2003 in territorio di __________:
"Ha omesso, quale
responsabile della ditta __________ SA, di osservare e far osservare
agli altri autisti le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'uso e la compilazione
dei dischi e del registro o documento equivalente. Inoltre ha omesso di
classare la documentazione in modo conforme alle prescrizioni […] nell'applicazione
della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del __________
e __________ 2003";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 56, 03 (recte: 103) cpv. 1 e 106 cpv.
1 LCS; 16, 21, 23, 28 cpv. 2 e 4 OLR2;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'__________ __________ 2003
in cui postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
__________ __________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere
il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 2 prima
frase OLR2 il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per
giorno;
che il conducente deve altresì
iscrivere in maniera ben visibile sul disco, ogni giorno al momento di prendere
in consegna il veicolo, il suo nome, quello dell'eventuale secondo conducente,
la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all'inizio
della corsa; al più tardi alla fine del lavoro egli deve annotare il nuovo
chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi (art. 16 cpv. 3 OLR2);
che i dischi devono essere
classificati e conservati in ordine cronologico, per veicolo (art. 16 cpv. 8
OLR2);
che il datore di lavoro deve
altresì iscrivere in un registro per ogni conducente, o in un documento
equivalente, la durata quotidiana della guida, la durata complessiva del lavoro
per giorno e per settimana, il numero delle ore supplementari prestate e
compensate o rimunerate nel corso di una settimana e nell'anno civile, i giorni
di riposo settimanali e le semigiornate libere settimanali, così come il tempo
eventualmente dedicato al servizio di altri datori di lavoro (art. 21 cpv. 1
OLR2);
che chiunque contravviene alle
predette disposizioni sul controllo, segnatamente non fa uso dei mezzi di
controllo oppure non li usa correttamente, non mantiene il cronotachigrafo in
funzione o lo adopera scorrettamente, o fa iscrizioni incomplete su un
documento di controllo, è punito con l'arresto o con la multa (art. 28 cpv. 2
OLR2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2
CP); il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile
o non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della
stessa pena (art. 28 cpv. 4 OLR2);
che in concreto la Sezione
della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "omesso,
quale responsabile della ditta __________ SA, di osservare e far
osservare agli altri autisti le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'uso e la
compilazione dei dischi e del registro o documento equivalente", così
come per avere "omesso di classare la documentazione in modo conforme
alle prescrizioni ";
che durante un controllo
esperito dalla Polizia cantonale il __________ 2003 erano difatti emerse le
seguenti trasgressioni: "1. Omessa compilazione del registro o
documento equivalente 2. Documentazione non classata come alle vigenti
disposizioni 3. Compilazione incompleta o errata dei dischi 4. Frequente uso di
più dischi in un giorno 5. Dischi inseriti più a lungo con veicolo fermo"
(cfr. rapporto di contravvenzione del 19 agosto 2003, a metà);
che le argomentazioni
ricorsuali si esauriscono in sostanza nelle seguenti censure:
"1° da
parte mia ritengo di non aver commesso nessuna omissione, durante il controllo
presso la Polizia stradale mi sono presentato con tutti i dischi, nonché il
relativo libretto di lavoro, inoltre faccio presente che non ho mai trasgredito
l'ordinanza ORL2 superando il limite concesso lavorativo.
2°
per quanto concerne il libretto dell'autista di rimpiazzo è stato rifiutato
dalla Spettabile Sezione della circolazione, in quanto lo stesso non possiede
una vettura propria immatricolata __________, da parte mia sono stato
costretto per forza maggiore ad assumerlo per sostituirmi per i giorni di libero
imposti dall'ordinanza, l'autista non ha nessun contratto di lavoro con la SA
egli mi ha soltanto sostituito.
Chiedo
quindi che la multa venga annullata per i motivi esposti in quanto trattasi di
dimenticanza […]";
che
l'autorità amministrativa non rimprovera al multato l'omessa presentazione di
dischi, bensì la loro conservazione in modo difforme dalle prescrizioni (cfr.
anche rapporto di contro osservazioni del __________ 2003 della Polizia
cantonale: "2. i dischi forse erano tutti ma mischiati con i vari
autisti"; così come verbale d'interrogatorio del __________ 2003, pag.
1 verso l'alto, e osservazioni del __________ 2003, a metà: "3° Ammetto
che vi è confusione dei dischi …");
che
neppure si addebita all'insorgente, contrariamente al suo parere, di avere per
avventura superato "il limite concesso lavorativo", le
infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado vertendo unicamente sulle
prescrizioni di controllo;
che
non giova altresì al ricorrente evocare la necessità, "per forza
maggiore", di assumere un autista di rimpiazzo cui è stato rifiutato
il registro di controllo per non avere posseduto "una vettura propria
immatricolata __________ " (ricorso, punto 2), ove appena si consideri
come l'interessato avrebbe senz'altro potuto far capo a un terzo provvisto dei
requisiti posti dalla Sezione della circolazione;
che
invano l'insorgente si prevale dell'assenza di qualsiasi "contratto di
lavoro con la SA" (ricorso, punto 2 in fine), l'esistenza di siffatto
contratto non essendo rilevante ai fini dell'esistenza di un rapporto d'impiego
(cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b OLR2) e lo stesso ricorrente ammettendo di aver
dovuto "assumerlo per sostituirmi per i giorni di libero imposti
dall'ordinanza" (ricorso, loc. cit.);
che nemmeno soccorre al
ricorrente invocare una non meglio precisata "dimenticanza" (ricorso,
in fondo), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo
per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS
e 333 cpv. 3 CP);
che le giustificazioni addotte
dall'insorgente non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione
impugnata, la multa inflitta essendo per il resto proporzionata alla gravità
delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa
dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCS; 16, 21, 23, 28 cpv. 2 e 4 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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