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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.337
Data decisione, Autorità:
27.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.337/AMM
P
140001
Bellinzona
27
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del __________ 2003
presentato da
__________ __________, __________,
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
sanitaria, __________,
viste le osservazioni del __________
2003 presentate dalla Sezione sanitaria;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione sanitaria, con
decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di
fr. 1800.–, oltre agli oneri processuali, per avere effettuato nel __________
2002 "sedute di 'rebirthing' nell'ambito della sua attività di
'guaritore' praticando abusivamente nel campo riservato al medico, allo
psicologo ed allo psicoterapeuta";
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 54 seg., 64, 95, 97 LSan e 3 del Regolamento
concernente l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del __________ 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
__________ 2003 la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la richiesta di nuove
prove formulata dal ricorrente e la lamentata violazione del suo diritto di essere
sentito possono rimanere entrambe indecise, il gravame dovendo essere accolto –
comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;
che l'esercizio della
professione di psicologo e psicoterapeuta è subordinato ad autorizzazione (art.
54 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LSan, concretato dall'art. 3 cpv. 1 del relativo
regolamento), il cui difetto può comportare una multa fino a fr. 100 000.–
(art. 95 cpv. 1 LSan) o finanche – nel caso di infrazione intenzionale grave
con messa in pericolo della salute o della vita – l'arresto (art. 95 cpv. 2
LSan);
che la Sezione sanitaria ha
inflitto all'insorgente una multa di fr. 1800.–, come detto, avere effettuato
nel __________ 2002 "sedute di 'rebirthing' nell'ambito della sua
attività di 'guaritore' praticando abusivamente nel campo riservato al medico,
allo psicologo ed allo psicoterapeuta" (decisione impugnata, con rinvio
all'intimazione di contravvenzione del __________ 2003);
che sempre stando al querelato
giudizio, "la tecnica utilizzata denominata Rebirthing o respirazione
circolare si prefigge di trattare disturbi psichici sottoposti a controllo dal
Regolamento" (pag. 1 in fondo);
che l'insorgente non nega di
avere svolto l'attività ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole –
in estrema sintesi – di come il rebirthing non rientri nel novero delle
attività riservate allo psicologo o allo psicoterapeuta, trattandosi di una
mera tecnica di rilassamento affine allo yoga e assolutamente priva di rischi
per la salute;
che a sostegno della sua tesi,
il ricorrente si avvale in particolare dei pareri:
– del dr __________
__________ – psicologo e psicoterapeuta, docente, presidente dell'Associazione
nazionale italiana di psicologia e di educazione prenatale, come pure autore di
diverse pubblicazioni – stando al quale "il Rebirthing è una tecnica
che non rientra nella psicologia, nella psicoterapia, nella psicosomatica,
nella psichiatria" e "la sua pratica è del tutto innocua e
inoffensiva" (doc. D allegato al ricorso);
– del dr __________
__________ – medico e usufruitore di rebirthing presso lo stesso
insorgente – secondo cui "non si tratta di terapia, ma di una tecnica
di respirazione naturale, derivata dallo yoga", la quale risulta
"assolutamente sicura e priva di effetti collaterali" (doc. M
allegato al ricorso);
– di __________ __________ –
direttore, docente e ricercatore, fra l'altro, nella Scuola superiore di rebirthing
del poliambulatorio medico __________ di __________ – stando al quale "il
rebirthing è una tecnica efficace ma assolutamente innocua" ed è
"quindi fuori da ogni logica pensare che una tale modalità di
respirazione riprodotta consapevolmente durante lo stato di veglia possa
causare il benché minimo problema. Diversa è la tecnica di respirazione
olotropica … che induce una 'forzatura' del respiro atta all'ottenimento di
stati alterati di coscienza" e deve pertanto "essere gestita
necessariamente da psicologi e/o psichiatri per gli effetti che può produrre.
Alcune scuole e alcuni operatori chiamano impropriamente rebirthing la respirazione
olotropica, generando confusione ed equivoci. La tecnica che tu proponi, caro __________,
è come ben so quella del rebirthing, e in quanto tale non richiede
assolutamente per il suo esercizio alcuna laurea, diploma o qualsivoglia
certificazione in psicologia, psichiatria o medicina. Questo è noto in tutto il
mondo, prova ne è che in Italia, paese noto per l'assoluto rigore del proprio
Ministero della salute, il rebirthing (ma non la respirazione olotropica e/o i
suoi derivati) fa parte di corsi, per esempio, per operatori sociosanitari in
psicologia prenatale accreditati in Educazione continua in medicina dal
Ministero competente, e sono svolti da rebirthers non psicologi, non psichiatri
e non medici" (doc. N allegato al ricorso);
che alle predette opinioni si
contrappongono i pareri espressi dallo psicologo e psicoterapeuta __________
__________, secondo cui "la disciplina del ribirthing si prefigge di
trattare anche disturbi psichici" e, comunque sia, non è innocua (doc.
6 nel fascicolo della Sezione sanitaria, e i relativi allegati), così come
dello psicologo e psicoterapeuta __________ __________, il quale – previo esame
del caso concreto e delle argomentazioni ricorsuali – conclude per la necessità
di sottoporre la tecnica all'autorizzazione per l'esercizio della professione
di psicologo (doc. 14 nel fascicolo della sezione sanitaria);
che comunque si opini riguardo
all'esigenza di assoggettare il rebirthing al permesso dipartimentale,
la problematica non può certo dirsi chiarita al punto da giustificare una
condanna dell'insorgente per avere trasgredito la legislazione sanitaria
cantonale;
che una sanzione penale
presuppone in effetti l'esistenza di una regolamentazione precisa, dalla quale
l'interessato sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;
che neppure giova alla Sezione
sanitaria dolersi di come il ricorrente abbia "fin dall'inizio …
istituito un setting di lavoro ed un approccio clinico" (osservazioni
del __________ 2003, con rinvio al già citato rapporto __________, doc. 14),
ove appena si consideri come al multato sia stato prospettato solo l'esercizio
illecito del rebirthing come tale (cfr. intimazione di contravvenzione
del __________ __________ 2003), senza riguardo allo svolgimento concreto
dell'attività;
che, in simili circostanze,
s'impone di prosciogliere il ricorrente, di accogliere il ricorso e di
annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 54 seg., 64, 95 e 97
LSan; 1, 2 e 3 del Regolamento concernente l'esercizio della professione di
psicologo e di psicoterapeuta; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– avv. __________ __________,
__________,
– Sezione sanitaria, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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