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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.331
Data decisione, Autorità:
23.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.331/AMM
28510/006
Bellinzona
23
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003
presentato da
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________
_________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________
2003 in territorio di _________:
"alla guida della
vettura TI _________, circolava nell'abitato di _________ ad una
velocità dichiarata di circa 70 km/h ove vige il limite di 50 km/h e per non
urtare posteriormente un autoveicolo che svoltava a destra, si spostava a sinistra
transitando sulla superficie vietata frenando bruscamente (m 16.60) per cui
collideva con un veicolo che partito dal 'dare precedenza' alla sua destra si
trovava già sulla corsia di sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 2 e 3, 34
cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 22
cpv. 1 e 78 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula
in sostanza una riduzione della multa;
che in uno scritto del
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato
"nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa
70 km/h ove vige il limite di 50 km/h", così come per essersi spostato
a sinistra – alfine di "non urtare posteriormente un autoveicolo
che svoltava a destra" – "transitando sulla superficie
vietata frenando bruscamente (m 16.60) per cui collideva con un veicolo che
partito dal 'dare precedenza' alla sua destra si trovava già sulla corsia di sinistra";
che il ricorrente riconosce in
sostanza le infrazioni rimproverategli, precisando nondimeno come "la
velocità indicata dalla segnaletica nel tratto ove è successo l'incidente è di
60 km/ora, e non di 50 km/orari" e come "la frenata di 16
metri è invece una mia reazione apprensiva per la presenza di mio fratello di _________
anni accanto a me";
che il motivo addotto
dall'insorgente a sostegno della sua frenata non consente di scostarsi dalla
decisione impugnata, ove appena si consideri ch'egli doveva ad ogni buon conto
osservare una distanza dal veicolo che lo precedeva sufficiente a permettergli
di fermarsi senza essere costretto a compiere la manovra descritta
dall'autorità di primo grado;
che sull'eccesso di velocità,
in un rapporto di contro-osservazioni successivo alla decisione impugnata,
l'agente denunciante ha avuto modo di precisare come "effettivamente,
dopo un'ulteriore verifica, la velocità segnalata non è di 50 km/h, come
erroneamente da noi segnalato, ma bensì di 60 km/h";
che il ridimensionamento della
velocità dell'interessato, così come la precaria situazione allegata dal
ricorrente nelle osservazioni dell'_________ _________ 2003 giustificano –
tutto sommato – di ridurre la multa a fr. 200.–, di adeguare gli oneri di
primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1, 32 cpv. 1, 2 e 3, 34 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv.
1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 22 cpv. 1 e 78 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad _________
_________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 40.– e alle spese di fr. 70.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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