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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.329
Data decisione, Autorità:
23.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.329/AMM
27554/090
Bellinzona
23
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003
presentato da
(rappresentato
dalla, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni dell'8 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003 in territorio
di _________:
"alla guida del
motoveicolo TI _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra
collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ _________ 2003 in
cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni
dell'_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere
eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di
svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase
di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (prima di
svoltare egli avrebbe fra l'altro verificato, controllando nello specchietto
retrovisore sinistro e girando altresì il capo, che non sopraggiungessero
veicoli: ricorso, pag. 2 a metà), bensì al comportamento dell'altra
protagonista la quale avrebbe cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli
aveva manifestato l'intenzione di voltare a sinistra, in violazione dell'art.
35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 verso il basso);
che il Tribunale federale ha
posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra
che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato
l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a
prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo
segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra
(DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 in fondo);
che il Tribunale federale ha
avuto modo ancora di recente di sottolineare come l'obbligo di badare ai
veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCS dev'essere inteso nel senso
di non metterli in pericolo, specie quando costoro sono in fase di sorpasso,
ritenuto come ogni modifica della direzione di marcia richiede una
prudenza accresciuta, tale da imporre – quanto meno – uno sguardo nello specchietto
retrovisore (DTF inedita . /2003 e . /2003
del _________ 2004, consid. 4.3 con riferimenti);
che, in concreto, dal
fascicolo processuale – e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta
dai conducenti dinanzi alla polizia – non è tuttavia possibile evincere con
certezza se il sinistro sia imputabile a una qualsivoglia violazione da parte
dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale in
applicazione dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che, persistendo un
ragionevole dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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