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Numero d'incarto:
30.2003.324
Data decisione, Autorità:
22.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.324/AMM
26964/003
Bellinzona
22
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
(difesa dall'avv. _________
_________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i
seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"alla
guida della vettura (I) _________ si spostava a sinistra per evitare
l'autoveicolo che la precedeva e che aveva rallentato per svoltare a destra per
cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in manovra di sorpasso
[…]
l'infrazione
è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e … le
osservazioni del _________ 2003 non sono tali da giustificare un abbandono
del procedimento contravvenzionale per cui si ritiene superflua l'assunzione di
ulteriori prove";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 3 cpv. 1
ONC;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ _________ 2003 in
cui postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato
giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la lamentata notifica
della decisione "solo in copia alla sottoscritta legale"
(ricorso, punto I.2.) non ha recato nessuno svantaggio alla ricorrente e non
comporta lontanamente – per ciò solo – l'annullamento del querelato giudizio;
che la ricorrente si duole
altresì di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza tener conto
delle sue osservazioni del _________ 2003 e delle contestuali richieste di
prova (ricorso, punto II.1), donde l'adombrata violazione del proprio diritto
d'esser sentita;
che l'autorità di primo grado,
contrariamente al parere dell'interessata, ha tuttavia spiegato – ancorché in
modo succinto – di non avere ritenuto sufficienti le osservazioni testé evocate
per abbandonare il procedimento, rispettivamente di avere ritenuto superfluo
esperire ulteriori indagini, l'infrazione risultando "chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull'incidente";
che la censura risulta
pertanto destituita di fondamento;
che la domanda della
ricorrente intesa all'assunzione di nuove prove in questa sede (ricorso, in
particolare punto II.8) – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, i
postulati complementi istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito
del giudizio;
che, ciò posto, nulla osta
all'esame dell'impugnativa nel merito;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che il conducente deve altresì
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS, concretato dall'art. 3 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della circolazione
ha sanzionato la ricorrente, come si è accennato, per essersi spostata a
sinistra allo scopo di "evitare l'autoveicolo che la precedeva e che
aveva rallentato per svoltare a destra per cui collideva con un motoveicolo
sopraggiungente da tergo in manovra di sorpasso";
che la decisione impugnata
fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto di constatazione del
_________ 2003, pag. 4):
"il [motociclista]
circolava regolarmente in territorio di Castagnola sulla strada di _________
in direzione di _________. Giunto all'altezza del numero civico _________
si prestava a sorpassare le vetture che lo precedevano. Nell'effettuare
questa manovra all'improvviso la vettura che lo precedeva, la protagonista _________,
effettuava una manovra di scarto sulla sinistra per evitare la vettura che la
precedeva, in quanto la stessa stava svoltando a destra per parcheggiare.
Subito il protagonista _________ azionava i freni per cercare di evitare
l'impatto con la vettura. A causa di questo la motocicletta cominciava a
sbandare ed il protagonista _________ perdeva il controllo del mezzo e
rovinava a terra, terminando quindi la sua corsa sulla corsia di contromano a
lato del marciapiede.
Entrambi i protagonisti
viaggiavano ad una velocità dichiarata di circa 40 km/h";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione, essendosi essa limitata a
spostarsi "leggermente sulla sua sinistra, senza invadere l'altra
corsia" (ricorso, pag. 3 in alto);
che sempre stando
all'interessata, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla colpa del
motociclista, il quale "stava sorpassando sulla sinistra la colonna di
vetture … a velocità sostenuta" (ricorso, pag. 2 in fondo) e "non
ha avuto una reazione adeguata alle circostanze" (ricorso, pag. 3 in
basso), così come della conducente del veicolo che la precedeva, la quale
"ha svoltato a destra in modo del tutto inaspettato e repentino, senza
segnalare con il necessario anticipo la propria intenzione di svoltare"
(ricorso, pag. 4 in basso);
che non giova tuttavia alla
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa di terzi, giacché in ambito penale
ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa;
che neppure soccorre
all'insorgente, per lo stesso motivo, dolersi del fatto che la collisione fra
il suo veicolo e la motocicletta sia avvenuta dopo la perdita di controllo da
parte del centauro (cfr. ricorso, pag. 3 verso l'alto: "Nel frenare il
motociclista ha perso il controllo, ha rovinato a terra, ha colpito il paraurti
della signora _________ "), la decisione impugnata limitandosi a
evocare – contrariamente al parere dell'insorgente – l'avvenuta collisione in
seguito allo spostamento a sinistra della propria automobile;
che determinante non è in
definitiva la dinamica globale del sinistro, bensì la condotta specifica della
ricorrente nell'effettuare la manovra di spostamento a sinistra;
che al riguardo il Tribunale
federale ha avuto modo di sottolineare come l'obbligo di badare ai veicoli che
seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCS dev'essere inteso nel senso di non
metterli in pericolo, specie quando costoro sono in fase di sorpasso, ritenuto
come ogni modifica della direzione di marcia richiede una prudenza
accresciuta, tale da imporre – quanto meno – uno sguardo nello specchietto
retrovisore (DTF inedita 6P. _________ /_________ e 6S. _________ /_________
del _________ 2004, consid. 4.3 con riferimenti);
che l'insorgente, in concreto,
non pretende di avere osservato siffatta regola, limitandosi a far valere di
essersi solo spostata "leggermente sulla sua sinistra, senza invadere
l'altra corsia" (ricorso, pag. 3 in alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio
del _________ 2003, pag. 1 in basso: "rallentavo e mi prestavo a
continuare la mia corsa schivando la vettura sulla sinistra senza invadere la
corsia di contromano … Durante questa manovra all'improvviso ho visto un motoveicolo
proveniente da dietro che strisciava sulla corsia di contromano");
che se avesse prestato la
dovuta attenzione al traffico retrostante l'insorgente, contrariamente a quanto
sostenuto apoditticamente nel ricorso (pag. 4 punto 5), avrebbe senz'altro
potuto scorgere la motocicletta che si accingeva a superarla, desistere dalla
manovra ed evitare – in ultima analisi – il sinistro;
che nulla muta in proposito
l'asserita frenata improvvisa del veicolo che la precedeva (ricorso, pag. 4 in
basso), la ricorrente dovendo ad ogni buon conto osservare una distanza dal
medesimo sufficiente a permetterle di fermarsi senza essere costretta – secondo
i termini adoperati dall'interessata – a "schivare l'ostacolo sulla
sinistra" (verbale citato, loc. cit.);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente
trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, e
ciò senza che sia necessario esperire i nuovi accertamenti proposti nel
gravame;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, suscettibile di
compromettere la sicurezza del traffico, rettamente commisurata al grado di
colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e
90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________, per il tramite dell'avv. _________
_________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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