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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.323
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.323/AMM
28198/009
Bellinzona
16
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 25 settembre 2003
presentato da
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa _________
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ -_________ una multa di fr.
120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di
_________:
"ha posteggiato il
veicolo TI _________ su una linea vietante la fermata. […] l'infrazione
non è stata contestata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 19 cpv.
2 lett. a ONC e 79 cpv. 6 OSS;
che _________ _________
-_________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003
nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; le linee gialle continue dipinte sul bordo della carreggiata vietano
l'arresto volontario – e di riflesso il parcheggio (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC)
– nel posto indicato (art. 79 cpv. 6 OSS);
che è altresì vietato fermarsi
dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2
prima frase LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il parcheggio su una linea vietante la fermata inferiore a 60 minuti,
l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "posteggiato
il veicolo TI _________ su una linea vietante la fermata" (decisione
impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale
di _________);
che la ricorrente sottolinea
una discordanza tra gli orari indicati nell'avviso di contravvenzione
(17.20–18.00) e quelli riportati negli atti successivi (17.20–18.15, "orario
in cui ero già ripartita": ricorso, punto 1), si duole di una
disparità di trattamento fra il suo caso e fattispecie analoghe verificatesi
nel medesimo luogo (ricorso, punti 2 e 3) e adduce per finire di non avere
"proceduto a contestare presso la polizia di _________ essendo
praticamente impossibile ottenere un colloquio soddisfacente con l'unico agente
incaricato" (ricorso, punto 4);
che la lamentata imprecisione
dell'orario riportato negli atti della procedura contravvenzionale non
influisce sull'esito del giudizio, ove solo si consideri come la predetta normativa
sulle multe disciplinari commina la stessa sanzione per un parcheggio vietato
di 40 minuti e uno di 55 minuti;
che sull'adombrata disparità
di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile violazione
della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a
essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti
di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che la ricorrente, nella
specie, si limita a lamentare una presunta tolleranza dell'agente denunciante
nei confronti di terzi, senza offrire prove al riguardo né pretendere – per
avventura – che l'autorità preposta al perseguimento di siffatte infrazioni,
ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita
prassi illegale;
che l'insorgente, in
definitiva, non nega di aver perpetrato l'infrazione rimproveratale
dall'autorità di primo grado, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi
dalla decisione impugnata, non bastando lontanamente al riguardo l'asserita
impossibilità di "ottenere un colloquio soddisfacente con l'unico
agente incaricato";
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, con i
relativi oneri processuali, per avere parcheggiato su una linea vietante la fermata;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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