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Numero d'incarto:
30.2003.322
Data decisione, Autorità:
26.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.322/rol
Bellinzona
26
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria
Laura Rossini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato
da
_________ RI1 _________,
patr. da: _________
contro
la decisione
n. () _________ /_________ del _________
_________ 2003 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con decisione
_________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 350.-- oltre
alla tassa di giustizia di fr. 80.-- e alle spese di fr. 30.--, per i seguenti
motivi:
"Quale
gerente dello _________, _________, non ha:
-
tenuto a
disposizione degli organi di controllo un piano settimanale o quindicinale
relativo alla sua presenza;
-
esposto in
modo ben visibile - all'esterno del ritrovo - i relativi orari d'apertura e
chiusura;
-
rispettato le
norme igieniche (locale cucina e retrocucina).
Fatti
accertati il _________ 2003 durante l'ispezione svoltasi alle ore 13:45 da
parte della Polizia comunale di _________ presso il succitato esercizio
pubblico, di cui il ricorrente è gerente e gestore.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43, 53 e 66 LEsPub e degli
art. 80, 81 e 86 RLEsPub.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI1_________, con scritto _________ 2003 e
allegato di complemento _________ 2003, si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento o, in subordine, una riduzione della multa.
Egli in
particolare contesta l'accertamento dei fatti da parte degli agenti in merito
alla carenza d'igiene, ribadisce una chiara violazione del principio
procedurale della parità delle armi, così come di un'applicazione della LEsPub
viziata da formalismo eccessivo e dalla lesione del principio della
proporzionalità.
C. La
Sezione dei permessi e dell'immigrazione
nelle osservazioni _________ 2003 chiede, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti
acquisiti all'incarto ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Il
ricorrente ha postulato l'assunzione di nuove prove, segnatamente l'audizione
del personale di cucina - _________ _________ e _________ _________ - e degli
agenti verbalizzanti. Ora l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato
della prova": DTF 125 I 135). Nella fattispecie le nuove prove offerte non
appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
-
L'interessato
svolge sia la mansione di gerente che quella di gestore dell'esercizio pubblico
_________ - _________. Compito del gerente è quello di assicurare con la sua
presenza il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista,
inoltre è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela
del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle sue immediate vicinanze (art.
53 LEsPub e art. 81 RLEsPub). Egli è dunque la persona fisica responsabile
verso l'Ufficio competente e il gestore del rispetto della legge e del
regolamento ai sensi dell'art. 80 RLEsPub.
Le infrazioni
alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un
minimo di fr. 20.-- a un massimo di CHF 10'000.--; sono punibili il gestore, il
gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 LesPub).
Giusta
l'art 86 RLEsPub, il gerente deve tenere a disposizione degli organi di
controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua
presenza. Non è quindi da ritenere giustificabile la sola presenza fisica del
gerente, come asserito dall'interessato ("non era presente un piano di
lavoro di presenza del gerente, il che è vero però era presente il gerente, e
sempre in maniera continua e regolare visto che ci lavora effettivamente e
questo ci sembra molto più importante del piano stesso" [cfr. scritto
_________ 2003]). Quest'ultima non esime il gerente dall'obbligo di allestire e
presentare un piano di lavoro relativo alla sua presenza.
Per tutto
quanto precede, deve essere pertanto senz'altro accertata la violazione da
parte del ricorrente del disposto 86 RLEsPub, come d'altronde confermata da
quest'ultimo nel verbale d'interrogatorio _________ 2003 ("confermo il
fatto e preciso che ho già provveduto in merito").
- Secondo
il disposto 43 LEsPub, gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli
esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile. La violazione
della predetta norma è da addebitare al ricorrente, che l'ha in buona sostanza
ammessa, dichiarando in particolare quanto segue:
"Provvederò
immediatamente ad esporli conformemente alle disposizioni di legge." (cfr.
verbale d'interrogatorio _________ 2003)
La
censura avanzata dall'interessato con allegato scritto _________ 2003 ("gli
orari di apertura e di chiusura erano presenti ma parzialmente coperti dai
listini prezzi e comunque la nostra clientela, tutta locale che frequenta
l'esercizio quotidianamente è bene a conoscenza degli orari di apertura e
chiusura"), è ininfluente ai fini del giudizio; infatti ai sensi della
norma suddetta gli orari di servizio devono essere esposti in modo ben
visibile. Il gravame del ricorrente deve conseguentemente essere su questo
punto respinto.
- Compito
del gerente è quello di curare in particolare l'igiene e la pulizia
nell'esercizio pubblico e nelle sue vicinanze (art. 53 cpv. 1 LesPub e art. 81
RLEsPub). Come si evince dal rapporto di costatazione redatto dalla Polizia
comunale, gli agenti durante l'ispezione hanno riscontrato delle lacune
d'igiene e di ordine nei locali retrocucina e cucina.
Per
contro l'interessato si oppone a tale rimproveri, avanzando delle riserve sia
sul grado di competenza degli agenti nei settori della ristorazione e della
sanità, sia sulla veridicità delle costatazioni effettuate dalla polizia (cfr.
ricorso _________ 2003 e complemento _________ 2003).
Considerato
che le costatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una
presunzione di veridicità e di fedefacenza, egli è però privo di qualsiasi
interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,
tra l'altro, di incorrere in sanzioni penali ed amministrative. Nel caso di
specie si osserva che l'ispezione non è stata effettuata da un solo agente, ma
bensì da due, i quali hanno reciprocamente confermato le costatazioni
effettuate. Per contro l'interessato non ha saputo offrire alcun elemento
probatorio atto a confutare le costatazioni degli agenti, anzi lo stesso ha
perfino ammesso in sede di interrogatorio la mancanza di autocontrollo
nell'igiene, ordine e pulizia nei locali retrocucina e cucina. Egli ha infatti sostenuto:
"Sarà
mio dovere fare tutto il possibile anche durante gli orari di punta, perché
venga mantenuto l'igiene, ordine e pulizia" (cfr. verbale
interrogatorio _________ 2003).
In merito
alla questione inerente il grado di competenza degli agenti nei rami della
ristorazione e della sanità, si osserva che non deve certo essere richiesta una
competenza specifica nei predetti rami per accertare se lo stato di igiene,
pulizia e di ordine in un locale è carente o meno.
Di
conseguenza tali censure sono prive di qualsivoglia fondamento e devono essere
respinte.
- Il
ricorrente si duole del fatto che non gli è stata consegnata copia del rapporto
di costatazione, con la conseguente violazione del principio procedurale della
parità delle armi. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti
secondo gli art. 13 LPContr e 29 Cost è soddisfatto quando l'interessato ha
potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa,
esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra,
i necessari appunti. Questo diritto non garantisce tuttavia quello di farsi
rimettere atti ufficiali, al fine di consultarli al proprio domicilio, e
l'interessato può eventualmente esigere la confezione e la consegna di copie solo
in casi eccezionali e a condizione ancora che ciò non comporti per l'autorità
un dispendio rilevante e spese eccessive (vedi DTF 112 Ia 377 e DTF 108 Ia 7
consid. 2b). Nella fattispecie però il ricorrente non adduce alcun argomento
che avrebbe potuto giustificare una simile eccezione, egli infatti poteva
richiedere alla competente autorità dipartimentale la consultazione degli atti
in seguito all'intimazione del rapporto di contravvenzione ai fini
dell'allestimento delle osservazioni ed inoltre egli è stato edotto del
contenuto del rapporto d'ispezione due giorni dopo in occasione
dell'interrogatorio.
Per
contro se è vero che al ricorrente è stato concesso di esprimersi sui
rimproveri mossigli soltanto a distanza di 6 mesi, va anche detto che tale gravame
non ha precluso all'interessato di interporre tempestivamente ricorso contro la
decisione dipartimentale. L'asserita perdita della facoltà del ricorrente di
produrre prove a discarico ha nel caso di specie riguardato unicamente un solo
mezzo di prova, ossia il pezzo di carne in cattivo stato di conservazione, ma
non ha in definitiva inficiato le ulteriori costatazioni degli agenti sulla
presenza di una carenza di pulizia e di igiene, a discolpa delle quali
l'interessato non ha prodotto alcuna prova materiale.
In
relazione alla contestazione sulla stesura del rapporto di costatazione, si
sottolinea che al momento dell'interrogatorio il ricorrente non ha sollevato
alcuna censura, ma ha anzi confermato le infrazioni rimproverategli (cfr.
verbale d'interrogatorio).
Le
predette censure risultano quindi prive di qualsivoglia fondamento, ne consegue
che anche una violazione del principio procedurale della parità delle armi
dev'essere disattesa.
-
L'interessato
si aggrava di un'applicazione della LEsPub viziata da formalismo eccessivo, da
lesione del principio della proporzionalità. La LEsPub ha lo scopo di
disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei
servizi offerti, in particolare con la formazione e il perfezionamento
professionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e
di protezione del consumatore (art. 1 LEsPub). Giusta l'art. 62 LEsPub, gli
agenti della polizia cantonale e della polizia comunale così come gli ispettori
del Dipartimento possono ispezionare gli esercizi pubblici. Al fine di
concretizzare lo scopo della presente normativa, in particolare il rispetto
delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di protezione del
consumatore, è necessario poter controllare lo stato degli esercizi pubblici
anche nei momenti di maggior afflusso di avventori. Si tratta dunque di una
misura amministrativa adeguata e necessaria, che non lede gli interessi del
ricorrente, ma anzi salvaguarda gli interessi pubblici preponderanti, di
conseguenza essa non risulta nemmeno arbitraria. Le motivazioni addotte dal
ricorrente - "se gli agenti fossero giunti alle undici e trenta o alle
quattordici nel medesimo giorno non avrebbero mosso critica alcuna in punto
dell'igiene. Trascorso il limitato periodo di affluenza il pavimento sarebbe
risultato perfettamente ripulito" (cfr. complemento _________ 2003,
pag. 3) - non sono tali da giustificare le situazioni a suo tempo riscontrate,
soprattutto se si considera che è proprio durante il periodo di massima
affluenza che deve essere garantito un certo livello di igiene e ordine a
salvaguardia della salute degli avventori.
-
Questo
giudice giunge alla conclusione che il ricorrente abbia effettivamente commesso
le infrazioni rimproverategli.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle
infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei
limiti concessi dalla legge.
Il
ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art.
43, 53 e 66 LEsPub, gli art. 80, 81 e 86 RLEsPub e gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso
27 settembre 2003 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico
ricorrente.
-
Intimazione a:
_________ _________.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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