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Numero d'incarto:
30.2003.320
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.320/AMM
28130/004
Bellinzona
14
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003
presentato da
__________ __________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 30 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
19 settembre 2003, ha inflitto a __________ __________ __________ una multa
di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le
spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 7 giugno 2003 in
territorio di __________ __________:
"Ha
posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare
libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;
che __________ __________
__________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003
in cui postula l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 120.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per avere posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede
e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni;
che la ricorrente non contesta
la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa l'8 settembre 2003
(l'ordine di pagamento bancario essendo stato per altro impartito già il 17
agosto 2003) e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della
decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della
circolazione sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa
in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 7
agosto 2003 (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 settembre 2003 nel
fascicolo blu), dieci giorni prima che l'insorgente impartisse alla banca
l'ordine di pagamento;
che il mancato versamento
della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura
ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base
all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato,
deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero
essere addebitate, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari
del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto
prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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