AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.319
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.319/AMM
26978/007
Bellinzona
13
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 25 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
(difeso dall'avv. _________
_________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 2 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
12 settembre 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 250.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 18 giugno 2003 in territorio di
_________ -__________:
"alla
guida dell'autofurgone _________, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza',
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autofurgone sopraggiungente
da destra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv.
1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 settembre 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta
dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa
all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo
essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36
cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi
scontrato con un autofurgone avente la precedenza;
che la decisione dell'autorità
di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 24
giugno 2003, pag. 4):
"_________
circolava alla guida del furgone della ditta su via _________ a _________,
proveniente da _________ e diretto verso _________. Oltrepassato
il ponte sulla linea ferroviaria proseguiva in direzione nord. Giunto poi sul
rettilineo che conduce in località _________ si trovava la corsia ostruita
dal veicolo _________ che, proveniente dalla sua sinistra, da via alla _________,
si era immesso su via _________ intenzionato pure lui a dirigersi verso
_________. _________ ha frenato bruscamente spostandosi
sull'estrema destra della sua corsia per cercare d'evitare la collisione. Urto
comunque avvenuto tra la fiancata sinistra del furgone _________ e la
fiancata destra del furgone _________. Dopo la collisione l'automezzo _________
è salito sul marciapiede posto sulla destra terminando la corsa contro la
siepe della proprietà _________. _________ ha dichiarato che
nell'istante in cui è ripartito dal segnale dare precedenza, posto su via _________,
dalla sua destra non arrivavano veicoli. Ha pure fatto notare che la
velocità di _________ era eccessiva. Dai nostri rilievi e in
particolare dalla traccia di bloccata citata in entrata del presente rapporto è
evidente che _________ viaggiava a velocità ben superiore al
limite di 60 Km/h vigente in quel tratto. A questo proposito l'interessato
non è andato oltre una stima di 65/70 Km/h.";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso
con circospezione sulla strada principale osservando il traffico proveniente da
entrambi i sensi e di non avere visto l'altro veicolo solo poiché apparso
improvvisamente, a causa – stando alle tracce di frenata – della sua velocità
inadeguata;
che in ambito penale – come
rileva giustamente l'autorità di primo grado – ognuno risponde per vero delle
proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa;
che l'insorgente si duole
nondimeno di come il sinistro, senza la colpa dell'altro conducente, non si
sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo
coinvolgimento penale;
che questo giudice, esaminando
le versioni fornite dai protagonisti dell'incidente, gli accertamenti di
polizia e il rapporto peritale allestito dall'analista d'incidenti __________
__________ (allegato D al ricorso), non dispone di indizi sufficienti ad
ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme della circolazione;
che, persistendo un
ragionevole dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________,
– avv. __________ __________
__________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster