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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.318
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.318/AMM
27002/009
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso 25 settembre 2003 presentato
da
_________ _________, _________
(difeso dall'avv. _________
_________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 2 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
12 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr.
80.–, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2003 in territorio di
_________:
"alla guida della
vettura _________ circolava sull'autostrada a velocità inadeguata alle
particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, per cui perdeva la
padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica centrale […]
l'infrazione è chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e … le osservazioni dell'11.8.2003
non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 settembre 2003 in cui
postula – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato
giudizio o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti all'autorità di
primo grado per nuova decisione;
che nelle sue osservazioni del
2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la risoluzione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'assunzione di nuove prove – di per sé ammissibile – non merita
accoglimento, i postulati complementi istruttori non apparendo suscettibili,
come si vedrà in appresso, d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 32 cpv. 1 prima
frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato il ricorrente, come detto, per avere circolato "sull'autostrada
a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato,
per cui perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione
metallica centrale";
che il ricorrente si duole
preliminarmente di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza
tener conto delle sue osservazioni dell'11 agosto 2003, donde la violazione del
proprio diritto d'esser sentito;
che l'autorità di primo grado,
contrariamente al parere dell'interessato, ha tuttavia spiegato – ancorché in
modo succinto – di non avere ritenuto sufficienti le osservazioni testé evocate
per abbandonare il procedimento, l'infrazione risultando "chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull'incidente";
che il diritto di essere
sentito del ricorrente è stato pertanto rispettato;
che l'insorgente, nel merito,
nega di avere circolato a una velocità inadeguata e addebita l'incidente al
fatto di essersi trovato "nell'imminenza della perdita di controllo, …
a guidare un'automobile spenta, senza più alcuna ruota motrice, con la marcia
inserita che potrebbe anche aver bloccato, in quelle condizioni, una o più
ruote del veicolo" (ricorso, pag. 4 verso il basso);
che in un interrogatorio del 18
giugno 2003 davanti alla polizia cantonale egli ha nondimeno dichiarato di aver
"sentito l'auto andare in acquaplaning, ciò è probabilmente dovuto
anche ai giunti di dilatazione del ponte. Ho tentato di correggerla, ma non
sono riuscito ad evitare la collisione frontale con il guidovia centrale
(verbale allegato al rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1 in
fondo);
che l'insorgente tenta invero
di sminuire la portata delle sue dichiarazioni iniziali sulle cause del sinistro,
ma il cambiamento di versione non appare credibile ove appena si consideri come
nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 egli ha asserito di essersi
semplicemente "dimenticato di riferire alla polizia" lo
spegnimento del motore (pag. 4, lett. c, primo paragrafo), per poi contraddirsi
affermando subito dopo come tale fatto "dalla polizia benché riferito
non è stato trascritto nel verbale d'interrogatorio" (pag. 4, lett. c,
secondo paragrafo);
che le successive dichiarazioni
del ricorrente – contraddittorie e poco convincenti – non sono in definitiva
idonee a inficiare quanto riconosciuto e motivato dallo stesso interessato il
giorno dopo l'incidente;
che, ciò posto, la velocità
del ricorrente – ancorché di "circa 70 km/h" (verbale citato,
loc. cit.) – risultava senz'altro inadeguata alle circostanze del caso concreto
(art. 32 cpv. 1 prima frase LCS), date le condizioni stradali (tratto in discesa,
con fondo bagnato: rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1; per giunta
in "semicurva sopra un giunto di dilatazione": ricorso, pag. 5
in alto) e le ammissioni dello stesso interessato sul motivo della perdita
di padronanza del veicolo ("acquaplaning": verbale
d'interrogatorio, pag. 1 in basso);
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta in un primo tempo dal protagonista,
questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò
senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti in merito alla
dinamica dell'incidente o ad adombrati difetti del veicolo;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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