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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.313
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.313/AMM
26798/008
Bellinzona
9 gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003
presentato da
_________ _______, _________ (__)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 9 agosto
2003 in territorio di _________:
"alla
guida della vettura _________ circolava contromano in una curva completamente
priva di visuale. Inoltre produceva rumore evitabile per l'uso irrazionale del
motore e lo stridere dei copertoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS
e 33 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 settembre 2003 nel quale
postula "una considerevole riduzione della multa";
che nelle sue osservazioni del
26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'audizione di due testimoni non merita accoglimento, gli atti di
causa essendo chiari e completi e le prove richieste non apparendo quindi
suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 34 cpv. 1 LCS i
veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; essi
devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se
procedono lentamente e sui tratti senza visuale;
che giusta l'art. 33 ONC, il
quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti
non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri
abitati, nei luoghi di riposo e di notte;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato
"contromano in una curva completamente priva di visuale" e per
avere cagionato inoltre "rumore evitabile per l'uso irrazionale del
motore e lo stridere dei copertoni " (decisione impugnata, con
riferimento al rapporto di contravvenzione steso l'11 agosto 2003 dalla polizia
comunale);
che il ricorrente si duole di
un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante in merito
all'invasione di corsia, addebita lo stridere degli pneumatici "all'alta
temperatura dell'asfalto e dell'aria", lamenta il "tono molto
brusco e scortese" del poliziotto e conclude per una congrua riduzione
della multa "per queste ragioni e visto che non vi è stata la messa in
pericolo della vita di terzi";
che le constatazioni di un
agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia circostanze suscettibili di inficiare gli accertamenti di polizia, ove
solo si consideri ch'egli neppure esclude – per vero – l'invasione di corsia
(ricorso, pag. 1 verso il basso: "anche se avessi invaso la corsia,
l'invasione sarebbe stata minima e dovuta essenzialmente alla 'struttura' della
strada. […] tutti effettuano la manovra in questa maniera"), né
il "rumore prodotto dai copertoni" (pag. 1 in fondo e pag. 2
in alto);
che non giova altresì al
ricorrente adombrare problemi di "alta temperatura dell'asfalto e
dell'aria", giacché il conducente deve in ogni caso adattare la
propria guida alle condizioni specifiche (cfr. l'art. 32 cpv. 1 LCS);
che, ciò posto, nulla induce
nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale –
quand'anche fosse stato "brusco e scortese" (ricorso, pag. 2
verso l'alto) – non aveva nessun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative
o penali;
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata,
l'entità della multa essendo – tutto ben ponderato – proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1,
42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
_________ , _________ (),
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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