AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.289
Data decisione, Autorità:
25.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.289/pg
25155/001
Bellinzona
25
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 2 settembre 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________,
_
difeso da: _________ & _________
Studio Legale, _________,
_
contro
la decisione 22 agosto 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, _________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
2 settembre 2003 _________ _________ ha inoltrato ricorso contro la
decisione 22 agosto 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr.
400.-, oltre fr. 80.- di tassa di giustizia e fr. 30 .- di spese, per aver
circolato con l'autocarro targato _________ / _________ sovraccarico.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 8 settembre 2003 questa Autorità di seconda istanza ha scritto al
ricorrente
quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. In
data 19 settembre 2003 _________ _________, per il tramite del suo
legale, ha inoltrato via fax uno scritto in lingua italiana dal tenore
letterale seguente: "contesto tutto. Abbiamo bisogno prendere visone
delle documenti e puoi possiamo giustificare".
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Si
rileva che di primo acchito ci sarebbe da chiedersi se lo scritto in questione
debba essere considerato alla stregua di un ricorso; indipendentemente da ciò
tale scritto, nonostante il ricorrente sia stato esplicitamente avvertito al
riguardo, non contiene una concisa esposizione dei fatti, né la benché minima
motivazione e non è neppure validamente firmato dalla parte o dal suo
patrocinatore in quanto trattasi di un fax.
F. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può
prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 2/19 settembre 2003 inoltrato da _________ _________, _________,
è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, _________,
_________, _________, _______
& _________ Studio Legale, _________, ___
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster