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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.28
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.28/CEG
2829/003
Bellinzona
5
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da
_________, _________,
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le
osservazioni presentate il 10 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
letti ed
esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto,
che la
Sezione della circolazione con
decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una multa di
fr. 500.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 80.--,
per i seguenti fatti accertati il _________ 2002 in territorio di _________:
"alla
guida dell'autoarticolato TI _________ e TI _________,
abbordava una curva largo raggio piegante per lei a sinistra senza mantenersi
regolarmente a destra per cui collideva con un incrociante autocarro. In
seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti
dalla legge",
in
applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1,
51 cpv. 1, 3, 90 cifra 1, 92 cpv.1 LCS, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;
che
contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ si aggrava ora
davanti a questo giudice sostenendo di non aver invaso la corsia di contromano
e, al momento dell'incrocio con l'altro veicolo, di aver sentito un colpo allo
specchietto retrovisore del suo veicolo. Avendo notato che l'impatto non aveva
provocato danni al suo specchietto e che anche l'altro autocarro, militare, con
cui si era toccata, proseguiva, a suo dire, la propria corsa, non riteneva vi
fossero i presupposti per fermarsi. La ricorrente chiede pertanto che il caso
venga "rivalutato" e che, "in caso di dubbio, venga
effettuato un sopralluogo del sinistro per l'accertamento del caso".
che
nelle sue osservazioni 10 febbraio 2003 la Sezione della circolazione postula
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
Considerato, in diritto,
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai
sensi dell'art. 12 LPContr;
che in
via preliminare va detto che il mezzo di prova del sopralluogo offerto
dall'interessata non appare suscettibile di influire sull'esito del giudizio,
essendo la fattispecie sufficientemente chiara; in altre parole un sopralluogo
ad _________ a posteriori nulla aggiungerebbe a quanto già si
evince dagli atti;
che
ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo
né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite (art. 26 cpv. 1 LCStr). L'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia
(art. 27 cpv. 1 LCStr). Egli deve costantemente padroneggiare il veicolo, in
modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione
e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo
(art. 3 cpv. 1 ONC). Esso deve tenersi il più possibile sul margine destro
della strada; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 1 e 2 LCStr);
che in
caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte
le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto
possibile, alla sicurezza della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCStr); se vi sono
soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il
danneggiato, se possibile, indicando le generalità, oppure la polizia (art. 51
cpv. 3 LCStr);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale o che in caso
di infortunio non osserva i doveri impostigli dalla LCStr, è punito con
l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr);
che _________,
il conducente del veicolo militare danneggiato dalla manovra della ricorrente,
ha affermato che "mentre impostavo una curva piegante leggermente a
sinistra, improvvisamente dalla direzione opposta sopraggiungeva un
autoarticolato che ostacolava parte della mia corsia. Tale veicolo circolava ad
una velocità sostenuta. Da parte mia onde evitare una sicura collisione, mi
spostavo rapidamente verso destra e salivo pure leggermente sul cordolo del
marciapiede";
che il
teste _________ - che seguiva il veicolo della ricorrente, descritto con
estrema precisione, correttamente, come "un autoarticolato della ditta _________
_________ con trattore a sella _________ di colore _________
e semirimorchio avente un telone rosso scuro" - ha confermato
che chi conduceva il "bilico" si spostava leggermente sulla corsia
opposta per circa venti centimentri e che "l'autista militare si vedeva
invadere la corsia di marcia e prontamente si spostava verso destra per evitare
una sicura collisione frontale",
che per
quanto attiene all'infortunio la stessa ricorrente ammette di aver sentito un
colpo, tuttavia di essersi limitata a constatare come il proprio specchietto
retrovisore non avesse subito danno e dedotto che ciò non fosse stato il caso
nemmeno per l'autocarro militare che "proseguiva pure nella sua corsa",
che per
contro _________ afferma di essersi fermato immediatamente: agire
comprensibile ritenuto come per la collisione si sia infranto il finestrino,
tanto che alcune schegge di vetro lo avrebbero colpito addirittura in viso;
che tale
versione è confermata dal teste Gobbi il quale conferma che l'autista militare
si era leggermente ferito e a comprova che in realtà il veicolo danneggiato si
era subito fermato;
che
addirittura il teste avrebbe inseguito per un breve tratto la ricorrente,
invano;
che le
versioni fra il conducente del veicolo danneggiato e il teste _________ coincidono
perfettamente, sia sull'invasione di corsia sia sull'infortunio patito;
che nulla
induce a ritenere che il teste - ammonito a dire la verità e reso attento alle
conseguenze penali previste dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza -
abbia dichiarato il falso;
che
appare quindi sufficientemente appurato che vi sia stata invasione di corsia,
altrimenti non si giustificherebbe il repentino spostamente a destra del
veicolo militare, tanto da salire sul marciapiede;
che il
fatto che lo specchietto di questi sia stato toccato anche dopo tale
spostamento di traiettoria non può che confermare che il veicolo, guidato dalla
ricorrente che veniva in contromano avesse invaso la corsia;
che a
seguito della collisione si sia rotto il finestrino dal lato conducente
militare, il quale ha immediatamente arrestato il veicolo, anche poiché
necessitava di qualche cura al viso;
che
l'autista che ha provocato l'infortunio avrebbe dovuto fermarsi a sua volta per
constatare l'accaduto, non limitandosi a verificare i propri eventuali danni e
a guardare nello specchietto retrovisore;
che nulla
o poco importa, visto quanto precede, che la curva affrontata fosse piegante a
destra, come sostenuto da chi ricorre e confermato dagli atti, e non a sinistra
come erroneamente indicato nella risoluzione impugnata;
che dato
quanto precede questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia
effettivamente commesso le infrazioni addebitatele;
che,
purtroppo, le considerazioni generali della ricorrente sulla sua passione e
sulla sua correttezza al volante, non in discussione al di là del caso di
specie, non possono condurre a diversa decisione;
che la
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge;
che
ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr) a carico della parte soccombente.
Per questi motivi, visti gli artt.
art. 31 cpv.1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1
e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso
30 gennaio 2003 è respinto e la decisione impugnata confermata.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.00 sono a carico della
ricorrente.
-
Contro
la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione
a:
Sezione della circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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