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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.263
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.263/AMM
21562/004
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 luglio 2003 presentato
da
_________, _________
(rappresentato
dalla _________ Protezione Giuridica SA, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _______ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 5 agosto
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
dell'11 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2003 in territorio di
_________:
"alla guida della
vettura _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo
con una motoleggera sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
5 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'audizione testimoniale di _________ _________ non merita
accoglimento, tale prova non apparendo suscettibile – come si dirà in appresso
– d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere
eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di
svolta a sinistra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo in
fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e si duole in sostanza di come
il conducente della motoleggera non abbia visto l'indicatore di direzione da
egli inserito prima di porsi in preselezione (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, giacché in ambito
penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una
qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro, ove solo si consideri
come l'indicatore di direzione inserito dopo l'incidente (dichiarazione
di _________ _________ allegata al ricorso quale doc. E) non permette di
determinare il momento in cui l'insorgente ha azionato siffatto dispositivo;
che l'audizione testimoniale
dello stesso _________ _________ (ricorso, pag. 4 in fondo) – il quale non ha
"direttamente preso atto della dinamica dell'incidente" (ricorso,
pag. 3 a metà) – appare dunque ininfluente ai fini del giudizio;
che, comunque sia,
un'eventuale manovra scorretta del conducente della motoleggera non esimeva il
ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli
dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha
invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a
sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha
azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere
tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico
che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla
sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il
conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima
di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr.
anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto,
non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a
sottolineare di avere inserito "per tempo l'indicatore sinistro del
veicolo" prima di spostarsi "sulla parte sinistra della corsia di marcia"
(ricorso, pag. 2 verso il basso);
che se avesse prestato la
dovuta attenzione al traffico retrostante l'insorgente avrebbe senz'altro potuto
scorgere la motoleggera che si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra
di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica del sinistro descritta dallo stesso ricorrente, questo
giudice perviene al convincimento che l'interessato abbia effettivamente
trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________ _________,
– _________ Protezione Giuridica SA, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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