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Numero d'incarto:
30.2003.249
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.249/AMM
22287/090
Bellinzona
5
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 luglio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 30 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
18 luglio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 6 maggio 2003 in territorio di __________:
"Ha concesso la guida
del ciclomotore __________ a persona sprovvista della licenza di
condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa
assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS;
27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5,
181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV;
che _______________ è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2003 in cui chiede in
sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
14 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "concesso
la guida del ciclomotore __________ a persona sprovvista della
licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido
e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";
che l'insorgente si duole di
non avere più circolato con il proprio ciclomotore dall'estate del 2000, di
avere poi lasciato il mezzo nel proprio garage e di non avere "assolutamente
mai concesso la guida del … motorino" al fratello, il quale se ne
sarebbe servito a sua insaputa;
che la ricorrente rileva
altresì di non avere avuto finora motivo per assicurare il ciclomotore in
garage "con un ulteriore lucchetto", impegnandosi nondimeno a
"evitare che [suo] fratello lo prenda nuovamente";
che dal fascicolo processuale
non emergono ragioni per dubitare della versione dei fatti allegata dalla
ricorrente, tant'è che la stessa autorità di primo grado – preso atto delle
argomentazioni ricorsuali – ha rinunciato a postulare la conferma del querelato
giudizio;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 25, 29, 93 n. 2, 103
cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett.
b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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